Art. 13 
 
Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23  marzo  1983,
                      n. 78 e altre indennita' 
 
  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,  e'  elevata  al  140  per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  2.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,
n. 52, e' elevata al 140 per cento. 
  3. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso di brevetto militare  di  incursore  o
operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso  reparti  incursori   e
subacquei,  nonche'  presso   centri   e   nuclei   aerosoccorritori,
l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2,  della  legge  23  marzo
1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del  190  per  cento  della
indennita' d'impiego operativo di base,  stabilita  in  relazione  al
grado e all'anzianita' di servizio militare. 
  4. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale  militare  in  possesso  dei   brevetti   di   «acquisitore
obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso  il  185°
reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il
4° reggimento alpini  paracadutisti,  ovvero  in  servizio  presso  i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, compete un'indennita' supplementare  mensile  nella  misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  5. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso del brevetto militare di  incursore  o
di «acquisitore obiettivi» o di «ranger»  ed  in  servizio  presso  i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo  di  Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile  di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n.  78  e  di
cui all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi
3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per  operatore  di
Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00. 
  6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di
«acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78  e  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai  commi  3  e  4,
anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni  che
richiedano  l'espletamento  delle  attivita'  tipiche   delle   Forze
Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate
nonche' presso altre amministrazioni. 
  7. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in  servizio
presso unita' con capacita' anfibia o unita'  da  sbarco  o  anfibie,
compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70  per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  8. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale  militare  in   possesso   di   qualifica   anfibia   alfa,
propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita'
con capacita' anfibia o unita'  da  sbarco  o  anfibie,  compete  una
indennita' supplementare  mensile  nella  misura  del  40  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia  e
in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco  o
anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione
ad   operazioni   ed   esercitazioni,   un'indennita'   supplementare
giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita'  di
impiego operativo di base. 
  10. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale  militare  in  servizio  presso  il  32°  Stormo,  il   41°
reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti  e  i  Servizi  con
sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso  della
qualifica di operatore sensori APR,  facenti  parte  degli  equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di  controllo  e  comando
per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore
ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di  impiego  operativo  di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo  1983,  n.  78,  e'
elevata al 170 per cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo  di
base. 
  11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure
percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983,
n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e  185  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  12. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare qualificato  soccorritore  marittimo  e  imbarcato
sulle unita' navali iscritte nel quadro  del  naviglio  militare  per
assolvere i compiti di soccorritore  marittimo,  e'  corrisposta  una
indennita' supplementare mensile in  misura  pari  al  20  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  13. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita'
navali iscritte nel quadro del naviglio  militare,  per  assolvere  i
compiti   di   controllore    aeromobili,    compete    un'indennita'
supplementare mensile, con riferimento  alle  indennita'  di  impiego
operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al
livello di abilitazione posseduto: 
    a) alfa, 70 per cento; 
    b) bravo, 50 per cento; 
    c) charlie, 30 per cento; 
    d) delta, 20 per cento. 
  14. L'indennita' supplementare mensile di cui al  comma  13,  nella
misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta,
al personale militare abilitato  controllore  del  traffico  aereo  e
imbarcato sulle unita' portaeromobili, per  assolvere  i  compiti  di
controllore del traffico aereo. 
  15. A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
l'indennita' giornaliera prevista per  il  personale  militare  delle
Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo  4,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.
255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 
  16. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in
servizio presso il  Reparto  Sicurezza  Cibernetica,  il  Comando  C4
Esercito,  nelle  unita'  Computer   Incident   Response   Team   dei
Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber  Security  dei  Reggimenti
Trasmissioni e il  VI  Reparto  dello  Stato  Maggiore  Esercito,  e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta,  altresi',  con
la stessa decorrenza: 
    a) al personale militare della  Marina  e  delle  Capitanerie  di
Porto in possesso di qualifica cyber e  in  servizio  rispettivamente
presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il
Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della  Marina
militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 
    b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di
qualifica cyber e in servizio presso il Reparto  Sistemi  Informativi
Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi  Comando  e
Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e
la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; 
    c)  al  personale  militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica in possesso di qualifica  cyber  nel  settore  della
cyber sicurezza e in  servizio  presso  il  VI  Reparto  dello  Stato
Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza  e
Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e
presso  l'Ufficio  Cyber   Intelligence   del   Centro   Intelligence
interforze. 
  18. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile  e
in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste,  e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  19. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria
e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il  9°  Stormo
di Grazzanise, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in
misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego  operativo  di
base. 
  20. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022  al
personale militare in servizio  presso  le  unita'  dei  bersaglieri,
l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,  e'  elevata  al  160  per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  21. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare, limitatamente ai  giorni  di  effettivo  servizio
collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i  militari  di
truppa, fuori dall'ordinaria sede  di  servizio,  per  la  durata  di
almeno 4 ore, comprese le attivita'  formative,  spetta  l'indennita'
supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della  legge
23 marzo 1983,  n.  78,  nella  misura  mensile  del  280  per  cento
dell'indennita' d'impiego operativo di base. 
  22. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare imbarcato su  navi  militari  in  armamento  e  in
allestimento e' corrisposta nei giorni  di  navigazione,  purche'  di
durata  non  inferiore  alle   4   ore   continuative,   l'indennita'
supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma  4,  della
legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del  280  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo  di  base.  Tale  indennita'  e'
corrisposta altresi' nei giorni di sosta  quando  la  nave  si  trova
fuori dalla sede di assegnazione. 
  23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene
corrisposta anche al  personale  che  raggiunge  l'Unita'  Navale  in
posizione di fuori sede. 
  24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  agli
Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso  della  qualifica  di
Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare
in  possesso  della   qualifica   di   Meteorologia,   effettivamente
impiegati, in  relazione  alle  qualifiche  possedute,  in  posizioni
organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e  che
svolgono attivita' operative  legate  alla  specifica  qualifica,  e'
corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40
per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78,  recante  «Aggiornamento  della
          legge 5 maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'
          operative del personale militare»: 
              «Art. 3. Indennita' d'impiego operativo per reparti  di
          campagna 
                Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica  in  servizio  presso  i
          comandi, gli enti,  i  reparti  e  le  unita'  di  campagna
          appresso indicati spetta l'indennita'  mensile  di  impiego
          operativo  nella  misura  del  115  per  cento  di   quella
          stabilita dal primo comma dell'articolo 2,  rispettivamente
          per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e  della
          stessa  anzianita'  di  servizio   militare,   escluse   le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: 
                  corpi d'armata; 
                  divisioni; 
                  brigate e aerobrigate; 
                  stormi e reparti di volo equivalenti; 
                  gruppi, gruppi squadroni, squadriglie  e  squadroni
          di volo; 
                  reparti elicotteri e reparti antisom; 
                  reparti  di  difesa  di  aeroporti  e  di  eliporti
          armati; 
                  reparti intercettori teleguidati (IT); 
                  comandi e reparti  di  difesa  foranea  e  batterie
          costiere; 
                  unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; 
                  centrali e centri operativi in sede protetta; 
                  unita' di supporto, comandi, enti  e  reparti,  non
          inquadrati nelle grandi unita', aventi  caratteristiche  di
          impiego operativo di campagna. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 2 e 6, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171,  relativo  al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007»: 
              «Art. 9.  Indennita'  di  impiego  operativo  ed  altre
          indennita' 
                (Omissis). 
                2. A decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'
          mensile di impiego operativo di cui all'articolo  6,  comma
          4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. 
                (Omissis). 
                6. A decorrere dal 1° gennaio 2009,  agli  Ufficiali,
          Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio  permanente
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso
          delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o  di  «ranger»
          rispettivamente  in  servizio  presso  il  185°  reggimento
          paracadutisti ed il  4°  reggimento  alpini  paracadutisti,
          compete un'indennita' supplementare  mensile  nella  misura
          del 20 per cento dell'indennita' di  impiego  operativo  di
          base di cui alla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          cumulabile   con   le   indennita'    supplementari    gia'
          eventualmente in godimento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  2,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78,  recante  «Aggiornamento  della
          legge 5 maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'
          operative del personale militare»: 
              «Art. 9. Indennita' supplementare per truppe da sbarco,
          per unita' anfibie e per incursori subacquei 
                (Omissis). 
                Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  della  Marina,
          dell'Esercito e dell'Aeronautica in  possesso  di  brevetto
          militare di incursore o operatore subacqueo e  in  servizio
          presso reparti incursori e subacquei nonche' presso  centri
          e    nuclei    aerosoccorritori,    spetta    un'indennita'
          supplementare mensile nella misura del 180 per cento  della
          indennita' di impiego operativo stabilita in  relazione  al
          grado e all'anzianita' di  servizio  militare  dall'annessa
          tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e
          b)   della   predetta   tabella.   La   stessa   indennita'
          supplementare   spetta   anche   agli   ufficiali   e    ai
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica in servizio  presso  i  predetti  reparti,
          centri e  nuclei,  ma  non  in  possesso  del  brevetto  di
          incursore   o   di   subacqueo   o   di   aerosoccorritore,
          limitatamente ai  giorni  di  effettiva  partecipazione  ad
          operazioni ed esercitazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  246  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento militare»: 
              «Art. 246. Nozione 
                1. Ai fini della presente sezione, per  aeromobile  a
          pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si  intende
          un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera  da  una
          stazione remota di comando e controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78,  recante  «Aggiornamento  della
          legge 5 maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'
          operative del personale militare»: 
              «Art. 2. Indennita' di impiego operativo 
                Al personale militare dell'Esercito, della  Marina  e
          dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli  articoli  3,
          4, 5,  6,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  e  7,  spetta
          l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  base  nelle
          misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
          i sottufficiali e nella  misura  di  lire  50.000  per  gli
          allievi delle accademie militari  e  per  i  graduati  e  i
          militari  di  truppa  volontari,   a   ferma   speciale   o
          raffermati. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          52 recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione
          per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171,  relativo  al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007»: 
              «Art. 9.  Indennita'  di  impiego  operativo  ed  altre
          indennita' 
                (Omissis). 
                9.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  le  misure
          percentuali di cui alla tabella IV allegata alla  legge  23
          marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel  155,
          165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
          base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          255,   recante   «Recepimento    del    provvedimento    di
          concertazione per le Forze armate relativo  al  quadriennio
          normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»: 
              «Art. 4. Indennita' operative ed altre indennita' 
                (Omissis). 
                3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999  l'indennita'
          giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio  al
          personale  militare   controllore   del   traffico   aereo,
          assistente  controllore,  nonche'  al  restante   personale
          militare   delle   Forze   Armate   impiegato   in    turni
          continuativi,  e'  incrementata  rispettivamente  di   lire
          4.000, lire 3.000 e lire 2.000. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
          2002,  n.  163,  recante  «Recepimento  dello   schema   di
          concertazione per le Forze armate relativo  al  quadriennio
          normativo 2002-2005 ed al biennio economico  2002-2003»  e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178. 
              Per il testo dell'articolo 8, comma 1, della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78,  recante  «Aggiornamento  della
          legge 5 maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'
          operative del personale militare»: 
              «Art. 10. Indennita' supplementare di  comando  navale,
          di mancato alloggio e di fuori sede 
                (Omissis). 
                Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  in
          armamento e in allestimento e' corrisposta  nei  giorni  di
          navigazione, purche'  di  durata  non  inferiore  a  8  ore
          continuative,  l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede
          nella misura mensile del 180 per cento  dell'indennita'  di
          impiego  operativo  stabilita  in  relazione  al  grado   e
          all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I,
          escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e  b)  della
          predetta tabella. Tale indennita' e'  corrisposta  altresi'
          nei giorni di sosta quando la nave  si  trova  fuori  dalla
          sede  di  assegnazione,  per  un  massimo  di   60   giorni
          consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. 
                (Omissis).».