Art. 14 Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare: a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00; b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001»: «Art. 7. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno. (Omissis).».