Art. 14 
 
                   Indennita' di presenza festiva 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale militare: 
    a) che presta attivita' lavorativa in un giorno  festivo,  matura
l'indennita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  139,  nella  misura
giornaliera di euro 14,00; 
    b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale,
26 dicembre, Capodanno, Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1°  maggio,  2
giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita',  in  luogo
dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella
misura di euro 40,00. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
          139,   recante   «Recepimento    del    provvedimento    di
          concertazione per  le  Forze  armate  relativo  al  biennio
          economico 2000-2001»: 
              «Art. 7. Indennita' di presenza festiva 
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale  che
          presta  servizio  in  un  giorno  festivo   e'   attribuita
          un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000
          per ogni turno. 
                (Omissis).».