Art. 15 Indennita' per servizio aviolancistico 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'.