Art. 16 Indennita' di servizio aereo 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, e' dovuta un'indennita' di presenza pari a: a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo. 2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa. 3. L'indennita' di cui al comma 1, lettera b), e' rideterminata nella misura di: a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000; b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000. 4. L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto. 5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, recante «Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635: «Art. 4. (Omissis). L'indennita', il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile. (Omissis).».