Art. 17 Indennita' mensile artificieri 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.