Art. 17 
 
                   Indennita' mensile artificieri 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale  militare  in  possesso  della   qualifica   di   operatore
improvised explosive device disposal (IEDD),  conventional  munitions
disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed  effettivamente
impiegato in posizione organica per la  quale  e'  richiesta  una  di
dette qualifiche, e' attribuita un'indennita'  mensile  pari  a  euro
100,00. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in
possesso delle predette qualifiche e  in  servizio,  in  qualita'  di
istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 
  3. L'indennita' di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  le
indennita' di cui all'articolo 13, commi 3,  4,  5,  6,  7  e  8  del
presente decreto.