Art. 18 Indennita' per soccorritori alpini 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.