Art. 19 
 
                      Licenza e riposo solidale 
 
  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di
consentire  ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Forza  armata   di
assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di
salute, necessitano di cure costanti: 
    a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,  eccedente
le quattro settimane annue,  quantificata  in  venti  o  ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre
1977, n. 937. 
  2. La cessione di cui al comma 1: 
    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile; 
    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire
la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia
mediante cessione diretta  sia  con  sistemi  centralizzati,  secondo
procedure  definite   dall'Amministrazione   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione  del
parere  della  rappresentanza  centrale   dei   militari   ai   sensi
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255. 
  3. Il militare ricevente: 
    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione
deve presentare al Comando di appartenenza  adeguata  certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 
    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui; 
    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di
riposo di cui alla legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  allo  stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti
con quest'ultima. 
  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n.  40,  per  la  fruizione  della  licenza
ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto. 
  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti
devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite
ai sensi del comma  2,  lettera  b),  se  ancora  utilmente  fruibili
secondo i termini di cui al precedente comma 4.  Resta  esclusa  ogni
possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  La  legge  23  dicembre  1977,   n.   937,   recante
          «Attribuzione di giornate di  riposo  ai  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,  recante
          «Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
          al biennio economico 1998-1999»: 
              «Art. 15. Informazione 
                1. L'Amministrazione informa preventivamente i  COCER
          in ordine: 
                  a) alle emanate  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai  sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
                  b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e
          modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo
          5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 171. 
                2. I COCER formulano per iscritto pareri  preliminari
          e proposte sulle disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),
          entro   20   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
          comunicazione. 
                3. Ai fini del comma 2  i  COCER  possono  richiedere
          riunioni  informative  preliminari,  anche   di   carattere
          tecnico, che hanno  inizio  entro  48  ore  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione e si concludono  nel  termine
          di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
          di urgenza. 
                4. Dell'esito degli incontri e'  redatto  il  verbale
          dal quale risultano le  posizioni  comuni  o  le  eventuali
          divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze  del
          personale.  In  caso  di  divergenza,   i   COCER   possono
          trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
          al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto
          comma, della legge 11  luglio  1978,  n.  382.  Durante  il
          periodo  in  cui  si   svolge   l'informazione   preventiva
          l'Amministrazione non  adotta  provvedimenti  al  riguardo.
          Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di
          motivata urgenza, l'Amministrazione  assume  determinazioni
          definitive. 
                5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  23
          dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di
          riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 1. 
                1. Ai dipendenti civili e  militari  delle  pubbliche
          amministrazioni centrali e locali,  anche  con  ordinamento
          autonomo,  esclusi  gli  enti  pubblici   economici,   sono
          attribuite, in aggiunta  ai  periodi  di  congedo  previsti
          dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo  da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
                  a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
                  b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
              Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario. 
              Le quattro giornate di cui al punto b) del primo  comma
          non  fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante   da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono forfettariamente compensate in ragione di legge  8.500
          giornaliere lorde. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  40,  recante
          «Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale  non  dirigente  delle  Forze  armate   «Triennio
          normativo ed economico 2016-2018»: 
              «Art. 12. Licenza ordinaria 
                1. Qualora indifferibili  esigenze  di  servizio  non
          abbiano reso possibile la completa fruizione della  licenza
          ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere
          fruita entro i diciotto  mesi  successivi.  Compatibilmente
          con le esigenze di servizio, in caso di  motivate  esigenze
          di carattere personale, il  dipendente  deve  fruire  della
          licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno
          di spettanza. 
                2. Per il personale inviato in missione all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
          termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere  dalla  data
          di effettivo rientro nella sede di servizio. 
                3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze  di
          servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione della licenza  stessa  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
                4. Il pagamento sostitutivo della  licenza  ordinaria
          e' consentito nei limiti di quanto  previsto  dall'articolo
          5, comma  8,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e dalle relative  disposizioni  applicative,  anche
          nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia  prevista
          nell'amministrazione di  destinazione  la  fruizione  della
          licenza maturata e non fruita.».