Art. 2 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,
n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  e  dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale
          non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze  armate,
          a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»: 
              «Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali 
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al  personale  di
          cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri  stipendiali
          indicati nelle tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte
          integrante   del   presente   decreto,   con    contestuale
          soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 
                1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  2
          di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                1-ter.  Ai  primi  marescialli  che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
                1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e  fino  al
          31 dicembre 2017 ai maggiori  e  ai  tenenti  colonnelli  e
          gradi corrispondenti  con  un'anzianita'  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
                2.  I  parametri   correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado sono attribuiti  dopo  otto  anni  di
          effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 
                3. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
                4. In sede di prima applicazione del presente decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 
                5. Fermi restando i parametri stabiliti dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro.» 
              «Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali 
                1. A decorrere dal 1° gennaio  2005  nello  stipendio
          basato sul sistema  dei  parametri  confluiscono  i  valori
          stipendiali correlati ai livelli retributivi,  l'indennita'
          integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e  aggiuntivi,
          nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle  tabelle
          3, 4 e 5. 
                (Omissis).». 
              - La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento
          delle pensioni del settore  pubblico  alla  dinamica  delle
          retribuzioni. Miglioramento del trattamento  di  quiescenza
          del personale statale e degli iscritti alle casse  pensioni
          degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «Art. 2. Armonizzazione 
                (Omissis). 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art. 1. Area di applicazione e durata 
                (Omissis). 
                3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
          del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per
          cento  dell'indice  dei  prezzi  al   consumo   armonizzato
          (I.P.C.A.), al netto della dinamica  dei  prezzi  dei  beni
          energetici importati, applicato  ai  parametri  stipendiali
          vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di  vacanza  contrattuale,
          detto importo e' pari al cinquanta per cento  del  predetto
          indice e cessa di essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
          effetti  economici  previsti   dal   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2, del decreto legislativo n.  195  del  1995.  La
          predetta anticipazione e'  comunque  riconosciuta  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di
          definizione delle risorse contrattuali.». 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 440, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.