Art. 22 
 
    Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere 
 
  1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi  alla
violenza di genere, debitamente certificati  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  80,  ha  il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi  al  percorso  di
protezione per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  di  licenza
straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale  di
tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso  di  protezione
certificato, con esclusione di tali periodi di  assenza  dal  computo
del periodo massimo di licenza straordinaria di cui  all'articolo  13
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita',  e'  tenuta  a
farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo  almeno  sette
giorni  prima  della  decorrenza  della  licenza,  con  l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo  di  assenza  e  a  produrre  la
certificazione di cui al comma 1. 
  3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito  il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale
periodo e' computato ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'
della  maturazione  della  licenza  ordinaria  e  della   tredicesima
mensilita'. 
  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della
riservatezza della condizione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante  «Misure
          per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita  e  di
          lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e  9,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183»: 
              «Art. 24. Congedo per le donne vittime di  violenza  di
          genere 
                1. La dipendente  di  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato, inserita nei percorsi di protezione relativi  alla
          violenza di genere,  debitamente  certificati  dai  servizi
          sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
          dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto  di  astenersi
          dal lavoro per motivi  connessi  al  suddetto  percorso  di
          protezione per un periodo massimo di tre mesi. 
                (Omissis).». 
              Per  il  testo  dell'articolo  13   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.  394,  si
          vedano le note all'articolo 21.