Art. 23 
 
                Licenza per aggiornamento scientifico 
 
  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria
specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a
usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto
giorni  di  licenza  annui  nell'ambito  dei   periodi   di   licenza
straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: 
    a) gli ufficiali  medici  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
    b)  i  militari  in  servizio  permanente   la   cui   iscrizione
obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale  sia
imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita'
di    servizio    a    beneficio    esclusivo    dell'Amministrazione
d'appartenenza,  qualora  la  stessa  non  provveda  in   proprio   o
attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni  all'aggiornamento
scientifico della specifica specializzazione professionale. 
 
          Note all'art. 23: 
              Per  il  testo  dell'articolo  13   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.  394,  si
          vedano le note all'articolo 21.