Art. 23 Licenza per aggiornamento scientifico 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.
Note all'art. 23: Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 21.