Art. 4 Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»: «Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare (Omissis). 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 327,03 per primo luogotenente; b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale. (Omissis).».