Art. 5 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e  riferite  al
Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente  Maggiore  Capo,
dopo 4 anni dall'attribuzione della  qualifica  speciale,  e  Caporal
Maggiore Capo  Scelto,  dopo  quattro  anni  dall'attribuzione  della
qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171,  relativo  al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007»: 
              «Art. 8. Assegno funzionale 
                (Omissis). 
                2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).».