Art. 7 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. A  decorrere  dal  2022,  le  risorse  destinate  al  fondo  per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,
sono incrementate di euro 4.223.055. 
  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
  4. Le risorse destinate  al  fondo  per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: 
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
    b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita'  operative
e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; 
    c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi; 
    d) compensare l'impiego in compiti  o  incarichi  che  comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; 
    e) compensare la presenza qualificata. 
  5.  La  determinazione  dei   criteri   per   la   destinazione   e
l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei  servizi
istituzionali, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,
contempla la totalita' delle singole voci di cui al  comma  4  ovvero
parte di esse. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
          il personale non dirigente delle Forze armate  (quadriennio
          normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»: 
              «Art.   5.   Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali 
                1. Sono finalizzate al raggiungimento di  qualificati
          obiettivi   ed   a   promuovere   reali   e   significativi
          miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali  di
          ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
          rispettive quote di competenza definite con  determinazione
          del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  le  risorse
          derivanti da: 
                  a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449; 
                  b) specifiche disposizioni normative che  destinano
          risparmi per promuovere miglioramenti  nell'efficienza  dei
          servizi; 
                  c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
          20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
          per il 2009 e, per gli anni  successivi,  una  misura  che,
          compatibilmente con  l'attivita'  operativa/addestrativa  e
          salvo comprovate  esigenze  di  impiego,  non  puo'  essere
          inferiore  al  20  per  cento,  individuata  con   apposita
          determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
          fondi previsti dal comma 9, dell'articolo  9,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; 
                  d) provvedimenti  che  dispongono  stanziamenti  in
          relazione a quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  1,
          della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  limitatamente  alla
          quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. 
                2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
          l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a  decorrere
          dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di  euro
          16.358.000,00. 
                3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del  comma
          2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a  carico
          dello Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non  hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
                4.   Le   risorse   assegnate   e   non    utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo. 
                5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
          per attribuire  compensi  finalizzati  a:  a)  fronteggiare
          particolari  situazioni   di   servizio;   b)   incentivare
          l'impegno del personale nelle  attivita'  di  funzionamento
          individuate   dai   rispettivi   vertici;   c)   compensare
          l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del
          miglioramento dei servizi. 
                6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
          del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi
          di vertice di Forza armata  e  acquisito  il  parere  delle
          rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 255, sono  annualmente  determinati  i  criteri  per  la
          destinazione e l'utilizzazione delle  risorse  indicate  ai
          commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre  di  ciascun  anno,
          nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione
          dei compensi previsti dal presente articolo. 
                7. Le risorse di cui ai  commi  1  e  2  non  possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 
                8. Il termine per l'espressione del parere di cui  al
          comma 3 dell'articolo 15 del decreto del  presidente  della
          Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e'  rideterminato  in
          30 giorni.».