Art. 10 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31
dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita'  spettante  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo  10  del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2018,  n.  39,
          recante:  «Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma  3,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007,  n.  170,  a  compensazione  della   sola   ordinaria
          prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
          8,00.».