Art. 11 Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di cui: a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A nonche' l'art. 3 e la tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Parte di provvedimento in formato grafico Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.». «Tabella A Gruppo I Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attivita' di addestramento e le esercitazioni. Gruppo II 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata superiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicita', o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanita'. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina. Gruppo III 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi. 4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purche' eseguite in aria compressa. Gruppo IV 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm. la cui intensita' possa superare 10 mw/cm². 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati. 5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento. Gruppo V 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso. 4) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su chiatte o natanti. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche. 6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli. 7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui [8], nonche' lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico. 9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonche' da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico. 10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico. 11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine. 12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi. 13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dall'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche. 14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivita' previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonche' prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale. 15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attivita' previste dalle tabelle A e B del presente regolamento. 16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attivita' di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attivita' di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attivita' stessa. 17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attivita' boschive di taglio ed esbosco.». «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». «Tabella C Indennita' di rischio per operatori subacquei Parte di provvedimento in formato grafico