Art. 11 
 
                        Indennita' di rischio 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di  rischio
di cui: 
    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio
comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli
alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei
seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono
rideterminate nei seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 e  la  tabella  A
          nonche' l'art. 3 e la tabella C del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  maggio   1975,   n.   146,   recante:
          «Regolamento di  attuazione  dell'art.  4  della  legge  15
          novembre 1973, n. 734,  concernente  la  corresponsione  di
          indennita' di rischio al personale civile, di ruolo  e  non
          di ruolo, ed agli operai dello Stato»: 
              «Art. 1  (Indennita'  di  rischio).  -  Agli  impiegati
          civili, di ruolo e non  di  ruolo,  ed  agli  operai  dello
          Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di  cui  alla
          legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art.
          4 della  legge  predetta,  una  indennita'  giornaliera  di
          rischio per le prestazioni  di  lavoro,  di  cui  all'unita
          tabella A, comportanti continua  e  diretta  esposizione  a
          rischi  pregiudizievoli  alla  salute  o  alla  incolumita'
          personale. 
              Detta indennita' corrisposta nelle seguenti  misure  ed
          in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Resta   fermo   l'obbligo   per   le    amministrazioni
          interessate di garantire  la  sicurezza  e  l'igiene  delle
          condizioni di lavoro in applicazione delle  norme  relative
          alla  prevenzione  degli   infortuni   e   delle   malattie
          professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla
          tutela della integrita'  fisiopsichica  e  dello  stato  di
          salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.». 
              «Tabella A 
          Gruppo I 
              Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi  di
          istituto dei servizi antincendi e della protezione  civile,
          compresa  anche   l'attivita'   di   addestramento   e   le
          esercitazioni. 
          Gruppo II 
              1) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta  e  continua  a  radiazioni  ionizzanti,  in   zona
          controllata superiori a 1,5 rem annuali. 
              2) Prestazioni di lavoro che  comportano  manipolazione
          od esposizione diretta e continua a  sostanze  chimiche  ad
          alta tossicita', o ai prodotti  radiotossici  di  cui  alla
          tabella 1 annessa al decreto  6  giugno  1968  emanato  dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro per la sanita'. 
              3) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi connessi con  la  manipolazione
          di esplosivi alla nitroglicerina. 
          Gruppo III 
              1) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a  1,5
          rem annuali. 
              2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o
          esposizione diretta e continua ai prodotti tossici  di  cui
          al gruppo I dell'allegata tabella B. 
              3) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi connessi con  la  manipolazione
          di esplosivi  non  alla  nitroglicerina  e  di  propellenti
          liquidi e solidi. 
              4)  Prestazioni  di  lavoro   comportanti   esposizione
          diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del
          vetro con mezzi non meccanici. 
              5) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione  e
          manutenzione  di  opere  marittime,  lagunari  e   lacuali,
          compreso escavo porti, purche' eseguite in aria compressa. 
          Gruppo IV 
              1) Prestazioni di lavoro che  comportano  manipolazione
          od esposizione diretta e continua ai  prodotti  tossici  di
          cui al gruppo II della allegata tabella B. 
              2) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a  10  cm.
          la cui intensita' possa superare 10 mw/cm². 
              3) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rumori o  ultrasuoni  superiori  a  95
          decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. 
              4) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua  a  polveri  industriali  silicee  e  di
          amianto e loro composti o derivati. 
              5) Prestazioni di lavoro  in  istituti  sperimentali  o
          laboratori   scientifici   o   di   restauro    comportanti
          esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea,
          ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate  nel
          presente regolamento. 
          Gruppo V 
              1) Prestazioni di lavoro che  comportano  manipolazione
          od esposizione diretta e continua ai  prodotti  tossici  di
          cui al gruppo III della allegata tabella B. 
              2) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a raggi ultravioletti ed  infrarossi  ad
          elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e
          nella saldatura ad arco. 
              3) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rumori non inferiori a 80  decibel  in
          luogo chiuso. 
              4) prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi derivanti dalla  costruzione  e
          manutenzione  di  opere  marittime,  lagunari  e   lacuali,
          compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su
          chiatte o natanti. 
              5) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego
          di utensili ad aria compressa o ad  asse  flessibile  nelle
          opere  di  costruzione,   installazione,   manutenzione   e
          rimozione di impianti o  di  demolizione  di  macchinari  o
          apparecchiature metalliche. 
              6) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio
          dei metalli. 
              7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto
          e  continuo   esercizio   di   trasporto   con   autotreni,
          autoarticolati, mezzi fuoristrada  ed  altri  veicoli,  per
          trasporto di cose, con eventuali operazioni  accessorie  di
          carico e scarico. 
              8) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta  e  continua  al  contatto  con  catrame,   bitume,
          fuliggine,  olii  minerali,   paraffina,   loro   composti,
          derivati e residui  [8],  nonche'  lavori  di  manutenzione
          stradale in presenza di traffico. 
              9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto
          e continuo impiego,  esposizione,  contatto  con  materiali
          contaminati da  virus,  nonche'  da  germi  patogeni  o  da
          prodotti tossici del metabolismo batterico. 
              10) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla
          infermeria per animali e alla  raccolta  e  smaltimento  di
          materiale stallico. 
              11) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi derivanti  dalla  concia  delle
          pelli o dalla lavorazione del crine. 
              12) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi derivanti da lavori  in  fogne,
          canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di  carenaggio,  o
          da lavori di bonifica in terreni paludosi. 
              13) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua alla inalazione di  polveri  vegetali  e
          minerali non silicee e di quelle  derivanti  dall'apertura,
          battitura, cardatura e  pulitura  delle  fibre  di  cotone,
          lino, canapa, juta  e  dalla  filatura  e  tessitura  della
          canapa  e  della  juta  o  dalla   lavorazione   di   fibre
          sintetiche. 
              14) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta    e    continua    da    parte    di     personale
          tecnico-specialistico  a  rischi  derivanti  dall'esercizio
          dell'attivita' istituzionale di vigilanza su  stabilimenti,
          istituzioni, impianti o persone ai  fini  della  osservanza
          delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e
          pubblica, in relazione alle  voci  e  gruppi  di  attivita'
          previste nelle tabelle A  e  B  del  presente  regolamento,
          nonche' prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi  derivanti  dall'esercizio  del
          controllo  sanitario  di  persone,  animali,  piante  e  di
          prodotti animali e vegetali, nei posti di  confine,  porti,
          aeroporti   e   dogane   interne   aperti    al    traffico
          internazionale. 
              15) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta  e  continua  a  rischi  derivanti   dall'esercizio
          dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo  e
          di  assistenza  tecnica  nelle  attivita'  previste   dalle
          tabelle A e B del presente regolamento. 
              16) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a  rischi  derivanti  dall'attivita'  di
          guardia giurata  nei  servizi  di  sorveglianza  oppure  di
          attivita' di  sorveglianza  di  impianti  per  i  quali  si
          concretano le condizioni di rischio  sia  nell'accesso  che
          nello svolgimento dell'attivita' stessa. 
              17) Prestazioni di lavoro  che  comportano  esposizione
          diretta e continua a rischi  derivanti  dall'uso  di  mezzi
          meccanici nelle attivita' boschive di taglio ed esbosco.». 
              «Art.  3  (Operatori  subacquei).  -   Agli   operatori
          subacquei, che rientrano tra il personale di cui  al  comma
          primo dell'art. 1  del  presente  regolamento,  spetta  una
          indennita' di rischio nelle misure e con  le  modalita'  di
          cui all'unita tabella C. 
              Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello
          Stato di cui al primo comma che, avendo  frequentato  corsi
          subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi
          brevetti, siano  stati  abilitati  dall'amministrazione  di
          appartenenza   all'impiego   delle    apparecchiature    di
          immersione. 
              Le apparecchiature di immersione  il  cui  impiego  da'
          titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
          comma sono le seguenti: 
                a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella  C):
          scafandro  normale;  autorespiratore  ad  aria;  camera  di
          decompressione a bardo, a terra  e  subacquea,  campane  di
          salvataggio; 
                b) a miscele sintetiche (colonna n. 3  della  tabella
          C):  autorespirature  o  respiratore  a  miscela;  impianti
          iperbarici a terra; impianti  per  immersioni  profonde  di
          bordo, sia di superficie che  subacquei;  scafandri  rigidi
          articolati; torrette batiscopiche; 
                c) ad  ossigeno  (colonna  n.  4  della  tabella  C):
          autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. 
              Gli assistenti  sanitari  che  operano  all'interno  di
          camere di decompressione o di impianti iperbarici  a  terra
          hanno titolo  allo  stesso  trattamento  previsto  per  gli
          operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. 
              L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  non   e'
          cumulabile con le altre analoghe  indennita'  previste  dal
          presente regolamento. 
              Nei casi di infortunio o di  infermita'  dipendenti  da
          causa di servizio  inerente  all'attivita'  di  immersione,
          l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
          in misura corrispondente alla media, ragguagliata  a  mese,
          delle   indennita'   orarie    percepite    nel    semestre
          precedente.». 
              «Tabella C 
              Indennita' di rischio per operatori subacquei 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico