Art. 12 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia  e  relative  indennita'
  supplementari 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e  quello  delle  Forze  armate,  le  indennita'  di
impiego operativo per  attivita'  di  aeronavigazione,  di  volo,  di
pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche'  le  relative  indennita'
supplementari attribuite al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile,  sono  rapportate,  con  le  medesime  modalita'
applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra  le
diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per  il
personale delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni
operative. 
  2.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da
considerarsi in servizio. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, recante: «Aggiornamento  della  legge  5
          maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
          personale militare»: 
              «Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza
          operativa).   -   Agli   ufficiali   e   ai   sottufficiali
          dell'Esercito,    della    Marina    e    dell'Aeronautica,
          limitatamente ai giorni di effettivo  servizio  collettivo,
          in drappelli di almeno 10 uomini  compresi  i  militari  di
          truppa, fuori  dall'ordinaria  sede  di  servizio,  per  la
          durata di almeno 8 ore, spetta  l'indennita'  supplementare
          di  marcia  nella  misura  mensile  del   180   per   cento
          dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in  relazione
          al  grado  e   alla   anzianita'   di   servizio   militare
          dall'annessa tabella I, escluse le  maggiorazioni  indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella. 
              Agli allievi delle  accademie  militari,  agli  allievi
          ufficiali di complemento, agli  allievi  sottufficiali,  ai
          graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
          raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito,  della
          Marina e dell'Aeronautica le indennita'  di  cui  ai  commi
          precedenti sono corrisposte nella misura  mensile  di  lire
          90.000 e ai graduati e militari di truppa  in  servizio  di
          leva delle predette forze armate nella  misura  mensile  di
          lire 60.000.».