Art. 13 Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) 1. L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «Art. 9 (Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza - NOCS). - 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle forze di polizia.». «A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.».