Art. 13 
 
Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo  centrale
                         di sicurezza (NOCS) 
 
  1. L'indennita' mensile di impiego  per  il  personale  del  Nucleo
operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,  e'  rideterminata
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1°  gennaio  2022,  in  relazione
alla qualifica e all'anzianita' di servizio,  nella  misura  indicata
nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  anche  con
l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e  le  misure
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 
  3. Con la stessa decorrenza di cui al comma  1,  al  personale  del
Nucleo  centrale  operativo  di  sicurezza  non  in  possesso   della
qualifica di  operatore  NOCS,  addetto  ai  compiti  di  supporto  e
sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui  al  medesimo  comma  1,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni  ed
esercitazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per  le  Forze  di   polizia   ad   ordinamento   militare,
          integrativo del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 170, relativo al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: 
              «Art. 9 (Indennita' di impiego  per  il  personale  del
          Nucleo operativo di sicurezza - NOCS). -  1.  Al  personale
          del Nucleo operativo centrale  di  sicurezza  (NOCS)  della
          Polizia di Stato in possesso della qualifica  di  operatore
          NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per
          l'impiego nel settore operativo  dello  stesso  Nucleo,  e'
          attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009,  un'indennita'
          mensile   stabilita   in   relazione   alla   qualifica   e
          all'anzianita' di  servizio  nella  misura  indicata  nella
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2. L'indennita' di cui al comma 1 e'  cumulabile  anche
          con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita'
          e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della  legge
          5 agosto 1978, n. 505. 
              3. Con la stessa decorrenza  di  cui  al  comma  1,  al
          personale del Nucleo centrale di sicurezza non in  possesso
          della qualifica di operatore NOCS, addetto  ai  compiti  di
          supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui  al
          medesimo comma 1,  limitatamente  ai  giorni  di  effettiva
          partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 1
          della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento  di
          alcune indennita' spettanti alle forze di polizia.». 
              «A decorrere dalla stessa data e fino al momento  della
          ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi
          di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di  volo  ed
          annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.
          187 , sono  cumulabili  con  l'indennita'  mensile  per  il
          servizio di istituto  e  relativo  supplemento  giornaliero
          spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e
          successive modificazioni, delle quali  indennita'  la  piu'
          favorevole e' cumulabile in  misura  intera  e  l'altra  in
          misura limitata al 50 per cento.».