Art. 16 
 
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di
  polizia a competenza generale e in servizio permanente di  pubblica
  sicurezza 
 
  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
nell'ambito delle attivita'  delle  Forze  di  polizia  a  competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale
della  Polizia  di  Stato  in  servizio  presso  gli  Uffici  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,  spetta
un'indennita', per turno di servizio,  di  euro  5,00  per  le  fasce
serali  e  di  euro  10,00  per  le  fasce  notturne,  in   relazione
all'effettivo impiego nei servizi  esterni  di  pronto  intervento  e
soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla  base  di
ordini formali di servizio e coordinati dalle  sale  operative  delle
questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei  commissariati
distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle  sale
radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono
ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero
dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01  alle
07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta  anche  al  personale  che
nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale  operative  di
cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo  di  controllo  del
territorio a supporto delle unita' operative esterne. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  anche  al  personale  in
servizio negli uffici ivi indicati che, nelle  stesse  fasce  orarie,
con  turni  di  servizio  di  durata  non  inferiore  alle  tre   ore
continuative, sulla base di ordini formali di servizio,  concorre  al
dispositivo di controllo  del  territorio  a  supporto  delle  unita'
operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di  cui
al medesimo comma. 
  4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi  di  controllo
del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce  di  cui
al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma  viene  corrisposta
in ragione dei turni di servizio effettuati. 
  5.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non  e'   cumulabile   con
l'indennita' di missione e con le indennita' di  ordine  pubblico  di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate,  in  via
eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di
controllo   del   territorio   finalizzate    all'osservanza    delle
prescrizioni imposte per contenere  la  diffusione  del  contagio  da
COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita'  di
controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. 
  6. Con determinazione del  Capo  della  polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza  e'  stabilito  annualmente,  tenendo  conto
degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al  presente
articolo, il numero dei turni  in  relazione  ai  quali  puo'  essere
corrisposta la medesima indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione
degli  stessi  per   corrispondere   ad   esigenze   sopravvenute   o
straordinarie  di  funzionalita'   ed   efficacia   delle   attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          a), numeri 1,2,3 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per
          il   riordino   della   struttura    organizzativa    delle
          articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, a  norma  dell'articolo  6  della
          legge 31 marzo 2000, n. 78»: 
              «Art.  2  (Articolazione   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza). - 1. Oltre  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 4 e 5  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  e  dalle  altre
          disposizioni di legge in materia, nonche' dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1991,  n.   39,
          l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola  sul
          territorio nei seguenti uffici: 
                a) uffici con funzioni finali: 
                  1. questure, uffici  territoriali  provinciali  per
          l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
          per l'assolvimento, nel medesimo  territorio,  dei  compiti
          istituzionali della Polizia di Stato; 
                  2. commissariati distaccati di pubblica  sicurezza,
          direttamente  dipendenti  dalle  questure,  istituiti,  ove
          effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte
          di  funzionari  di  pubblica  sicurezza,   delle   funzioni
          dell'autorita'  locale  di   pubblica   sicurezza   e   per
          l'assolvimento dei compiti istituzionali della  Polizia  di
          Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 
                  3. Distretti, commissariati sezionali  di  pubblica
          sicurezza e posti di  polizia,  istituiti  alle  dipendenze
          delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei
          commissariati  sezionali  di  pubblica  sicurezza   e   dei
          distretti, per le esigenze di controllo  del  territorio  e
          per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di
          carattere temporaneo; 
                  Omissis; 
                  5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del
          dipartimento della pubblica sicurezza, per le  esigenze  di
          polizia stradale, ferroviaria,  delle  comunicazioni  e  di
          polizia di frontiera;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art.  10  (Indennita'  di  ordine  pubblico).   -   1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5  giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 
              2. Restano ferme le disposizioni di  cui  al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
              3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico   in   sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  €
          13,00. 
              4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
          anche al personale che, a seguito di infermita'  o  lesioni
          traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
          non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 
              5.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.».