Art. 17 
 
               Indennita' per il personale in possesso 
            di qualifiche professionali nel settore cyber 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso  delle  qualifiche
professionali nel settore cyber, individuate  con  decreto  del  Capo
della  polizia-Direttore  generale  della  pubblica   sicurezza,   in
servizio nelle  strutture  centrali  e  periferiche  dell'Organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi di telecomunicazioni, impiegato  nei  servizi  di  protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale  e  nella  tutela  della  sicurezza  delle  reti,  di   cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
spetta un'indennita' giornaliera di euro  5,00  per  ogni  giorno  di
effettivo impiego. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con  la
stessa decorrenza al personale della Polizia di  Stato,  in  possesso
delle qualifiche ivi indicate, effettivamente  impiegato,  presso  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e   gli   Uffici   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in  attivita'  di  protezione
delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi  informatici,  delle
comunicazioni elettroniche e di risposta  agli  eventi  di  sicurezza
informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  3. Con determinazione del  Capo  della  polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza  e'  stabilito  annualmente,  tenendo  conto
degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al  presente
articolo, il numero delle  giornate  in  relazione  alle  quali  puo'
essere  corrisposta  la  medesima   indennita',   con   facolta'   di
rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute
o  straordinarie  di  funzionalita'  ed  efficacia  delle   attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  recante:  «Misure
          urgenti per il contrasto del  terrorismo  internazionale.»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155: 
              «Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando
          le competenze dei Servizi informativi e  di  sicurezza,  di
          cui agli articoli 4 e 6 della legge  24  ottobre  1977,  n.
          801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
          per  la  regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione
          assicura  i  servizi  di   protezione   informatica   delle
          infrastrutture   critiche   informatizzate   di   interesse
          nazionale   individuate   con    decreto    del    Ministro
          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici
          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle
          strutture interessate. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all' articolo 226 delle norme di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi
          di polizia giudiziaria ivi indicati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          b), numero 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22  marzo  2001,  n.  208,  recante:  «Regolamento  per  il
          riordino della struttura organizzativa delle  articolazioni
          centrali e periferiche dell'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo  2000,
          n. 78»: 
              «Art.  2  (Articolazione   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza). - 1. Oltre  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 4 e 5  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  e  dalle  altre
          disposizioni di legge in materia, nonche' dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1991,  n.   39,
          l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola  sul
          territorio nei seguenti uffici: 
                Omissis; 
                b) uffici centri e istituti con funzioni  strumentali
          e di supporto: 
                  Omissis; 
                  5. centri per  le  tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione,  centri  elettronici  ed  informatici,
          centri logistici di raccolta di materiali e  mezzi,  centri
          motorizzazione  e  centri  infrastrutture,  istituiti  alle
          dipendenze del dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  e
          ogni  altro  ufficio,  centro  o   magazzino   posto   alle
          dipendenze  dell'ufficio  o   reparto   presso   cui   sono
          istituiti, per le esigenze  logistiche,  strumentali  e  di
          supporto della Polizia di Stato e per quelle  tecniche  del
          Ministero dell'interno;».