Art. 19 
 
Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti  al  regime  previsto
  dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale del Corpo di polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi
organizzati in turni, sulla base di ordini formali  di  servizio,  di
sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti
al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26  luglio  1975,
n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari  ad  euro
14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della  legge
          26 luglio 1975, n. 354,  recante:  «Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'»: 
              «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). -  1.  In  casi
          eccezionali di rivolta  o  di  altre  gravi  situazioni  di
          emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta'  di
          sospendere nell'istituto interessato o  in  parte  di  esso
          l'applicazione delle  normali  regole  di  trattamento  dei
          detenuti e degli  internati.  La  sospensione  deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'articolo  4-bis  o  comunque
          per un delitto che sia  stato  commesso  avvalendosi  delle
          condizioni o al fine di agevolare  l'associazione  di  tipo
          mafioso, in relazione ai quali vi siano  elementi  tali  da
          far   ritenere   la   sussistenza   di   collegamenti   con
          un'associazione   criminale,   terroristica   o   eversiva,
          l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
          previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
          contrasto con le esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La
          sospensione  comporta  le  restrizioni  necessarie  per  il
          soddisfacimento delle predette esigenze e  per  impedire  i
          collegamenti  con  l'associazione   di   cui   al   periodo
          precedente. In caso di unificazione di pene  concorrenti  o
          di concorrenza di piu' titoli  di  custodia  cautelare,  la
          sospensione puo' essere disposta  anche  quando  sia  stata
          espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa  ai
          delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli  organi
          di polizia centrali e quelli specializzati  nell'azione  di
          contrasto alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o
          eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze.   Il
          provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  e'
          prorogabile nelle  stesse  forme  per  successivi  periodi,
          ciascuno pari a due anni. La  proroga  e'  disposta  quando
          risulta che la  capacita'  di  mantenere  collegamenti  con
          l'associazione criminale, terroristica o  eversiva  non  e'
          venuta meno, tenuto conto anche  del  profilo  criminale  e
          della   posizione   rivestita   dal   soggetto   in    seno
          all'associazione,   della   perdurante   operativita'   del
          sodalizio  criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove
          incriminazioni non precedentemente  valutate,  degli  esiti
          del trattamento penitenziario e  del  tenore  di  vita  dei
          familiari del sottoposto. Il mero  decorso  del  tempo  non
          costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
          la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
          o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede: 
                a) l'adozione di misure di elevata sicurezza  interna
          ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
                b) la determinazione dei colloqui nel numero  di  uno
          al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente   ai   sensi   del   medesimo   secondo    comma
          dell'articolo  11;  solo  per  coloro  che  non  effettuano
          colloqui  puo'  essere   autorizzato,   con   provvedimento
          motivato  del  direttore  dell'istituto  ovvero,  per   gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
          primi sei mesi di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
          mensile con i familiari e conviventi della  durata  massima
          di dieci minuti sottoposto, comunque,  a  registrazione.  I
          colloqui sono  comunque  videoregistrati.  Le  disposizioni
          della presente lettera non si applicano ai colloqui  con  i
          difensori con  i  quali  potra'  effettuarsi,  fino  ad  un
          massimo di tre volte alla settimana, una  telefonata  o  un
          colloquio della stessa durata  di  quelli  previsti  con  i
          familiari; 
                c) la limitazione  delle  somme,  dei  beni  e  degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; 
                d) l'esclusione dalle rappresentanze dei  detenuti  e
          degli internati; 
                e)  la  sottoposizione  a  visto  di  censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
                f) la limitazione della  permanenza  all'aperto,  che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,
          ad una durata non superiore  a  due  ore  al  giorno  fermo
          restando  il  limite  minimo  di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo  10.  Saranno  inoltre  adottate   tutte   le
          necessarie   misure   di   sicurezza,   anche    attraverso
          accorgimenti di natura logistica sui locali di  detenzione,
          volte  a  garantire  che   sia   assicurata   la   assoluta
          impossibilita' di comunicare tra  detenuti  appartenenti  a
          diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti  e  cuocere
          cibi. 
              2-quater.1. Il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
          persone detenute o private della liberta' personale,  quale
          meccanismo  nazionale  di  prevenzione  (NPM)  secondo   il
          Protocollo opzionale alla Convenzione delle  Nazioni  Unite
          contro la tortura  e  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,
          ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
          2012, n. 195, accede senza limitazione  alcuna  all'interno
          delle sezioni speciali degli istituti incontrando  detenuti
          ed internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui  al
          presente  articolo  e  svolge  con  essi  colloqui   visivi
          riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo
          auditivo o a videoregistrazione e  non  computati  ai  fini
          della limitazione dei colloqui personali di  cui  al  comma
          2-quater. 
              2-quater.2.  I  garanti  regionali  dei   diritti   dei
          detenuti, comunque denominati,  accedono,  nell'ambito  del
          territorio  di  competenza,   all'interno   delle   sezioni
          speciali degli istituti incontrando detenuti  ed  internati
          sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
          svolgono   con   essi   colloqui   visivi    esclusivamente
          videoregistrati, che  non  sono  computati  ai  fini  della
          limitazione  dei  colloqui  personali  di  cui   al   comma
          2-quater. 
              2-quater.3. I garanti  comunali,  provinciali  o  delle
          aree  metropolitane  dei  diritti  dei  detenuti,  comunque
          denominati,   nell'ambito   del   territorio   di   propria
          competenza, accedono esclusivamente in visita  accompagnata
          agli istituti ove sono  ristretti  i  detenuti  di  cui  al
          presente articolo.  Tale  visita  e'  consentita  solo  per
          verificare le condizioni di vita  dei  detenuti.  Non  sono
          consentiti colloqui visivi con  i  detenuti  sottoposti  al
          regime speciale di cui al presente articolo. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Il
          procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   il
          procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore  generale
          presso la corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il
          difensore possono proporre, entro dieci  giorni  dalla  sua
          comunicazione, ricorso per cassazione  avverso  l'ordinanza
          del tribunale per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del  provvedimento  ed  e'  trasmesso
          senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
          accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda  disporre
          un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,  tenendo
          conto  della  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza,
          evidenziare elementi  nuovi  o  non  valutati  in  sede  di
          reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 146-bis  delle  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».