Art. 21 Indennita' per soccorritori alpini 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.