Art. 22 
 
                      Congedo e riposo solidale 
 
  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di
consentire ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Amministrazione  di
assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di
salute, necessitano di cure costanti: 
    a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito,  eccedente
le quattro settimane annue,  quantificato  in  venti  o  ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre
1977, n. 937. 
  2. La cessione di cui al comma 1: 
    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile; 
    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire
la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia
mediante cessione diretta  che  con  sistemi  centralizzati,  secondo
procedure definite da ciascuna Amministrazione entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   a   seguito   di
contrattazione collettiva integrativa a livello  centrale,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
195,  con  le  organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto. 
  3. Il dipendente ricevente: 
    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione
deve  presentare   all'Amministrazione   di   appartenenza   adeguata
certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 
    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui; 
    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di
riposo di cui alla legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  allo  stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti
con quest'ultima. 
  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per  il  riposo
ceduto. 
  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti
devono  essere  restituiti  dal  dipendente  ricevente,   se   ancora
utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma  4,  secondo  le
modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera  b).  Resta  esclusa
ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  La  legge  23  dicembre  1977,  n.   937,   recante:
          «Attribuzione di giornate di  riposo  ai  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante:
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate»: 
              «Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). -  1.
          (omissis). 
              2. Le procedure di contrattazione di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di  cui  al
          comma 1, le  relazioni  sindacali  nonche'  la  durata  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  amministrazione,   la
          struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
          Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
          livelli di contrattazione,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge   sulle
          materie previste al comma 1  e  nei  limiti  stabiliti  dal
          contratto collettivo nazionale, tra i  soggetti  e  con  le
          procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa  puo'
          avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
          possono  sottoscrivere  in  sede  decentrata   accordi   in
          contrasto  con  i  vincoli  risultanti   dalla   disciplina
          prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
          contrattazione o che comportino oneri  non  previsti  negli
          strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di  ogni
          amministrazione. Le clausole  difformi  sono  nulle  e  non
          possono   essere   applicate.   Gli   accordi    decentrati
          sottoscritti,   corredati    da    un'apposita    relazione
          tecnico-finanziaria, sono  trasmessi  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica, che, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  ricevimento,  ne  accertano,  congiuntamente,  la
          compatibilita' economico-finanziaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile   e   militare   "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art. 9 (Congedo ordinario). - 1. Qualora indifferibili
          esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa
          fruizione del congedo ordinario  nel  corso  dell'anno,  la
          parte residua deve essere  fruita  entro  i  diciotto  mesi
          successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
          caso  di  motivate  esigenze  di  carattere  personale,  il
          dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto
          mesi successivi all'anno di spettanza. 
              2. Per il personale inviato in  missione  all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
          termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere  dalla  data
          di effettivo rientro nella sede di servizio. 
              3. Al personale a cui, per  indifferibili  esigenze  di
          servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione  del  congedo  stesso  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
              4. Il pagamento sostitutivo del congedo  e'  consentito
          nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  dalle
          relative  disposizioni  applicative,  anche  nei  casi   di
          transito  ai  sensi  dell'articolo  8   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  339  e
          dall'articolo 75 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
          n. 443, qualora non sia  prevista  nell'amministrazione  di
          destinazione  la  fruizione  del  congedo  maturato  e  non
          fruito. 
              5. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          utile per la  maturazione  del  congedo  ordinario  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
          prestato presso le Forze di  Polizia  e  le  Forze  Armate,
          nonche'  quello  prestato   nel   soppresso   ruolo   delle
          vigilatrici penitenziarie.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  23
          dicembre 1977, n. 937, recante: «Attribuzione  di  giornate
          di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 1. - 1. Ai dipendenti  civili  e  militari  delle
          pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali,  anche  con
          ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,
          sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
          dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo  da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
                a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
                b) quattro giornate, a richiesta  degli  interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
              Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario. 
              Le quattro giornate di cui al punto b) del primo  comma
          non  fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante   da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono forfettariamente compensate in  ragione  di  L.  8.500
          giornaliere lorde.».