Art. 23 
 
               Trattamento economico di trasferimento 
 
  1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico  ricoperto,  e
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere
il rimborso: 
    a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00
mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque,
per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa  presentazione  di
formale contratto di locazione o di fattura quietanzata; 
    b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa
dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile
per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro
1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a  tre  mesi,  previa
presentazione  di  formale  contratto  di  deposito  o   di   fattura
quietanzata. 
  2. Nelle stesse condizioni indicate al comma  1,  il  personale  ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei  mesi  di  durata  dei
benefici e comunque non oltre i sei mesi.