Art. 24 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento  civile  si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a  richiesta
degli   interessati,   tra   genitori,   dipendenti   dalla    stessa
Amministrazione, con figli fino a sei anni  di  eta'  per  provvedere
alle materiali esigenze del minore; 
    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il
padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno  di  eta'
del figlio; 
    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'
del figlio, per la madre dal turno notturno o da  turni  continuativi
articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali  da  turni
continuativi articolati sulle 24 ore; 
    d) esonero, a domanda,  dal  turno  notturno  per  le  situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 
    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in
servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto  istanza  per  essere  esonerato  dai  turni
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni; 
    f) esonero, a domanda, dal turno notturno per  i  dipendenti  che
assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere
delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di
eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si
svolge; 
    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei
riposi giornalieri, ai sensi degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni  continuativi  articolati
sulle 24 ore. 
  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,
n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza
alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.
170 del 2010. 
  3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro
la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di  congedo  per
paternita'. Tale periodo e' escluso dal  limite  massimo  di  congedo
straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia. 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', a norma dell'articolo 15 della  legge  8  marzo
          2000, n. 53», e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle  persone  handicappate»,  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  17  febbraio
          1992, n. 39. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  39  e  40  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante:  «Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 39 (Riposi giornalieri della  madre  -  legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di  lavoro
          deve consentire alle lavoratrici madri,  durante  il  primo
          anno di vita del bambino,  due  periodi  di  riposo,  anche
          cumulabili durante la  giornata.  Il  riposo  e'  uno  solo
          quando l'orario giornaliero di lavoro e'  inferiore  a  sei
          ore. 
              2. I periodi di riposo di  cui  al  comma  1  hanno  la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli effetti della durata e della retribuzione del  lavoro.
          Essi  comportano  il  diritto   della   donna   ad   uscire
          dall'azienda. 
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,  istituiti  dal  datore   di   lavoro   nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.». 
              «Art. 40  (Riposi  giornalieri  del  padre  -  legge  9
          dicembre 1977, n. 903, art.  6-ter).  -  1.  I  periodi  di
          riposo di cui all'articolo 39 sono  riconosciuti  al  padre
          lavoratore: 
                a) nel caso in cui i figli  siano  affidati  al  solo
          padre; 
                b) in alternativa alla madre  lavoratrice  dipendente
          che non se ne avvalga; 
                c) nel caso in  cui  la  madre  non  sia  lavoratrice
          dipendente; 
                d) in caso di  morte  o  di  grave  infermita'  della
          madre.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della  legge
          8 ottobre 2010, n. 170, recante: «Nuove norme in materia di
          disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»: 
              «Art. 1 (Riconoscimento  e  definizione  di  dislessia,
          disgrafia, disortografia e discalculia). - 1.  La  presente
          legge   riconosce   la   dislessia,   la   disgrafia,    la
          disortografia e la discalculia quali disturbi specifici  di
          apprendimento,  di  seguito  denominati   "DSA",   che   si
          manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in
          assenza di patologie neurologiche e di deficit  sensoriali,
          ma possono costituire una limitazione importante per alcune
          attivita' della vita quotidiana. 
              2.  Ai  fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          dislessia un disturbo specifico che si  manifesta  con  una
          difficolta' nell'imparare a leggere, in  particolare  nella
          decifrazione   dei   segni   linguistici,   ovvero    nella
          correttezza e nella rapidita' della lettura. 
              3.  Ai  fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          disgrafia  un  disturbo  specifico  di  scrittura  che   si
          manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          disortografia un disturbo specifico  di  scrittura  che  si
          manifesta  in  difficolta'  nei  processi  linguistici   di
          transcodifica. 
              5.  Ai  fini  della  presente  legge,  si  intende  per
          discalculia un disturbo specifico che si manifesta con  una
          difficolta'    negli    automatismi    del    calcolo     e
          dell'elaborazione dei numeri. 
              6. La dislessia, la disgrafia, la  disortografia  e  la
          discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 
              7. Nell'interpretazione delle  definizioni  di  cui  ai
          commi da 2  a  5,  si  tiene  conto  dell'evoluzione  delle
          conoscenze scientifiche in materia.». 
              «Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, di concerto con il Ministro della  salute,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, si provvede, entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  ad  emanare  linee
          guida per la predisposizione di  protocolli  regionali,  da
          stipulare entro i successivi sei mesi, per le attivita'  di
          identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con proprio decreto, individua
          le modalita' di formazione dei docenti e dei  dirigenti  di
          cui all'articolo 4, le misure  educative  e  didattiche  di
          supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche'  le  forme
          di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 4. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e'   istituito   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'    e    della    ricerca    un    Comitato
          tecnico-scientifico,  composto  da  esperti  di  comprovata
          competenza sui DSA. Il Comitato ha  compiti  istruttori  in
          ordine alle funzioni che la presente legge  attribuisce  al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede  nel
          limite delle risorse allo scopo disponibili a  legislazione
          vigente iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20  luglio
          1995 riguardante il personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»: 
              «Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il  personale
          di cui all'art. 1, comma 1,  il  congedo  straordinario  e'
          disciplinato dalla normativa  prevista  dall'art.  3  della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   come   interpretato,
          modificato  ed  integrato  dall'art.  22  della  legge   23
          dicembre 1994, n. 724. 
              2. In occasione di trasferimento del personale, per  le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la nuova sede di  servizio,  l'Amministrazione  concede  un
          congedo straordinario  speciale  nelle  durate  di  seguito
          specificate: 
                a) trasferimento in territorio nazionale:  giorni  20
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio;  giorni  10  per  il  personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; 
                b)  trasferimento  per  il  personale   destinato   a
          prestare o che rientri dal servizio all'estero:  giorni  30
          al personale ammogliato o  con  famiglia  a  carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio; giorni 20  al  personale  senza
          famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. 
              3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma  39,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
              4. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano
          dal 1° gennaio 1996.».