Art. 26 
 
                          Congedo parentale 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i  periodi  di  congedo  parentale
previsto dall'articolo  32  del  medesimo  decreto  legislativo  sono
computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti  relativi
alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilita'. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  32  e  34  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante:  «Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 32 (Congedo parentale - legge 30  dicembre  1971,
          n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e  3).  -  1.
          Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita,
          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
          le modalita' stabilite dal presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                a) alla madre lavoratrice, trascorso  il  periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un periodo continuativo o frazionato non  superiore  a  sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                c) qualora vi sia un solo genitore,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
              1-bis.  La   contrattazione   collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
              1-ter. In caso di mancata  regolamentazione,  da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
              2. Qualora il padre lavoratore eserciti il  diritto  di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
              3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
              4. Il congedo parentale spetta al genitore  richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4-bis. Durante il periodo di congedo, il  lavoratore  e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.». 
              «Art. 34 (Trattamento economico e normativo - legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
          comma 5). - 1. Per i periodi di congedo  parentale  di  cui
          all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e'  dovuta
          fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita'  pari
          al 30 per cento della retribuzione, per un periodo  massimo
          complessivo tra i genitori di  sei  mesi.  L'indennita'  e'
          calcolata  secondo  quanto  previsto  all'articolo  23,  ad
          esclusione del comma 2 dello stesso. 
              2. Si applica il  comma  1  per  tutto  il  periodo  di
          prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 
              3.  Per  i  periodi  di  congedo   parentale   di   cui
          all'articolo 32 ulteriori rispetto  a  quanto  previsto  ai
          commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo  anno  di  vita  del
          bambino,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del
          trattamento minimo di pensione a carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo. 
              4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di  cui
          all'articolo 22, comma 2. 
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti  relativi
          alle ferie e alla tredicesima mensilita' o  alla  gratifica
          natalizia. 
              6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
          6 e 7.».