Art. 27 Congedo per aggiornamento scientifico 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari; b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si veda nelle note all'articolo 24.