Art. 27 
 
                Congedo per aggiornamento scientifico 
 
  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria
specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a
usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto
giorni  di  congedo  annuo  nell'ambito  dei   periodi   di   congedo
straordinario di cui  all'articolo  15,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: 
    a) i funzionari appartenenti  alle  carriere  dei  medici  e  dei
medici veterinari; 
    b) il  personale  tenuto  a  rispettare  obblighi  formativi  per
l'aggiornamento scientifico e  per  il  mantenimento  dell'iscrizione
all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle
proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza  di
polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in
proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni. 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si veda
          nelle note all'articolo 24.