Art. 28 Congedo ordinario 1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio. 2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. 3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Amministrazioni provvedono: a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessita' personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale; b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificita' delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.
Note all'art. 28: - Per il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, si veda nelle note all'articolo 22.