Art. 30 
 
Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.
395, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Oltre al Comitato  in  materia  di  pari  opportunita',  presso
ciascuna Amministrazione  sono  costituite,  per  la  verifica  e  la
formulazione di proposte, le  sottoindicate  commissioni,  a  livello
centrale e periferico: 
    a) Commissione per il benessere del personale, con competenza  in
materia di qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci,
attivita' di protezione sociale e di benessere del personale; 
    b) Commissione per  le  pari  opportunita'  nel  lavoro  e  nello
sviluppo professionale, solo a livello periferico; 
    c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica; 
    d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo  professionale  del
personale,   con   competenza   sugli    indirizzi    generali    per
l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e
aggiornamento del personale.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte  le  seguenti
parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali piu'
snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque  costituite,
sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le  rispettive
amministrazioni   esclusivamente   attraverso   il   proprio   legale
rappresentante o un suo delegato»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  3,  la  parola  «quadriennale»   e'
sostituita dalla seguente: «triennale»; 
    c)  all'articolo  28,  comma  5,  la  parola   «quadriennio»   e'
sostituita dalla seguente: «triennio»; 
    d) all'articolo 31, comma 2, la parola  «biennio»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennio»; 
    e) all'articolo 34: 
      1) al comma 5, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo»; 
      2) al comma 6, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo»; 
    f) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   35 (Federazioni   sindacali).   -   1.   Ai    soli    fini
dell'accertamento   della   rappresentativita'   le    organizzazioni
sindacali  che  abbiano  dato  o  diano   vita,   mediante   fusione,
affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo
soggetto  sindacale  devono  imputare  sul  codice  unico  del  nuovo
soggetto  sindacale  le  deleghe  delle  quali  risultino   titolari,
attraverso  il  modulo  unico  di  iscrizione  depositato  presso  le
amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo  statuto  del
nuovo soggetto sindacale. Per  le  medesime  finalita',  le  suddette
deleghe  saranno  conteggiate  purche'  il  nuovo  soggetto   succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che  ad  esso  vengono
imputate o che le stesse siano,  comunque,  confermate  espressamente
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 
  2.  E'  esclusa   l'attribuzione   delle   deleghe   dell'affiliato
all'affiliante in caso di affiliazione o di altra  forma  aggregativa
tra sigle sindacali, se non  risulta  l'effettiva  imputazione  delle
deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di
fusione  di  una  organizzazione  sindacale  in  un   soggetto   gia'
esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della  predetta
organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per  successione
a titolo universale. 
  3. Ai fini della misurazione della  consistenza  associativa  delle
aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo  periodo,  si  conteggiano
esclusivamente le deleghe confluite nel  relativo  codice  unico  del
nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno  e
trattenute sulla busta paga  a  decorrere  dal  mese  successivo.  Si
applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto. 
  4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le
organizzazioni sindacali di cui ai  commi  1  e  2,  ultimo  periodo,
devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti
la regolarita' sostanziale degli atti prodotti.  Tale  documentazione
deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e'  trasmessa
alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del  soggetto
sindacale interessato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata
(PEC).  Per  la  data  di  ricezione  fa  testo   quella   risultante
sull'avviso  di  ricevimento  della  PEC.  Sono   escluse   note   di
comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che  non
diano  conto  degli  elementi  di  effettivita'  necessari   per   la
successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e  per
l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo. 
  5.  Allo  scopo  di  favorire  corrette  e  costruttive   relazioni
sindacali   necessarie   alle   amministrazioni   per   il    miglior
funzionamento, nonche' per garantire  la  certezza  e  la  stabilita'
delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia,  qualora  nell'ambito  di  un  soggetto  rappresentativo  si
verifichi  un  mutamento   associativo,   compreso   il   cambio   di
denominazione, il mutamento produce effetti  soltanto  al  successivo
periodico  accertamento  triennale  della  rappresentativita',  fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3. 
  6.  La  misurazione  della  consistenza  associativa  sindacale  e'
effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico  di
adesione depositato presso le amministrazioni e conferite  al  codice
unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il  31
dicembre di ogni anno, detratte le  revoche  presentate  ai  medesimi
soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre  di
ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge. 
  7. Fuori dai casi di  fusione  o  incorporazione,  resta  ferma  la
possibilita',  per  le   organizzazioni   sindacali   componenti   di
aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello
Statuto, disposizioni a  salvaguardia  dell'autonomia  delle  singole
organizzazioni sindacali anche sotto il profilo  della  gestione  dei
contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente  interna
all'aggregazione  medesima,  priva   di   effetti   ai   fini   della
rappresentativita' triennale di cui  al  presente  articolo  e  delle
correlate prerogative sindacali. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle aggregazioni associative gia'  costituite  che,  solo  in  prima
applicazione, devono definire i relativi adempimenti  entro  sessanta
giorni decorrenti dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica di recepimento dell'accordo  sindacale  relativo  al
triennio 2019-2021 imputando, entro tale  data,  anche  con  atto  di
vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre  2021  al
codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»; 
    g) all'articolo 36: 
      1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse. 
      2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:  «La
partecipazione ai lavori delle Commissioni di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1995,
n. 395, e' valutata, ai fini degli avanzamenti di  carriera,  con  le
medesime   modalita'   previste   per    il    personale    designato
dall'Amministrazione   per   la    partecipazione    alle    medesime
Commissioni.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20  luglio
          1995 riguardante il personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia  di  finanza)»,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 26 (Forme  di  partecipazione).  -  1.  Oltre  al
          Comitato in materia di pari opportunita',  presso  ciascuna
          Amministrazione sono  costituite,  per  la  verifica  e  la
          formulazione di proposte, le sottoindicate  commissioni,  a
          livello centrale e periferico: 
                a) Commissione per il benessere  del  personale,  con
          competenza in materia di qualita' e salubrita' dei  servizi
          di mensa e degli spacci, attivita' di protezione sociale  e
          di benessere del personale; 
                b) Commissione per le pari opportunita' nel lavoro  e
          nello sviluppo professionale, solo a livello periferico; 
                c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica; 
                d)  Commissione  per  l'istruzione  e   lo   sviluppo
          professionale del personale, con competenza sugli indirizzi
          generali per l'individuazione degli obiettivi formativi  in
          materia di formazione e aggiornamento del personale. 
              2. Nell'ambito  di  ogni  Amministrazione  e'  altresi'
          costituita, a livello  centrale,  una  commissione  per  la
          formulazione  di  pareri  in   ordine   alla   qualita'   e
          funzionalita' del vestiario. 
              3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
          dei commi 1 e 2 - che non hanno  natura  negoziale  -  sono
          presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
          composte,  in  pari   numero,   da   rappresentanti   delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale  recepito
          con   il   presente    decreto    e    da    rappresentanti
          dell'Amministrazione. 
              4. Per la commissione per le  ricompense  al  personale
          della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
          Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto  nomina,  con
          cadenza   biennale,   sei   componenti   designati    dalle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale, tenuto conto  del  grado  di  rappresentativita'
          delle  stesse  risultante  dalle  deleghe  complessivamente
          espresse  per  la  riscossione  del  contributo   sindacale
          conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
          posti  disponibili,  a  ciascuna  organizzazione  sindacale
          rappresentativa e' garantita la designazione di  almeno  un
          componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
          pariteticita',  e'  costituita   rispettivamente   per   il
          personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato. 
              5. Ciascuna Amministrazione, una volta  l'anno,  indice
          un  apposito  incontro,  a   livello   centrale,   con   le
          organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo  sindacale
          recepito con il presente decreto per  un  confronto,  senza
          alcuna natura  negoziale,  sulle  modalita'  di  attuazione
          degli indirizzi generali  concernenti  le  attivita'  degli
          enti di assistenza del personale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23,  24,  28,  31,
          34, e 36 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          giugno 2002, n.  164,  recante:  «Recepimento  dell'accordo
          sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento  civile  e
          dello schema di concertazione per le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          2002-2005  ed  al  biennio   economico   2002-2003»,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 23 (Relazioni sindacali).  -  1.  Il  sistema  di
          relazioni sindacali, nel rispetto delle  distinzioni  delle
          responsabilita'    delle    Amministrazioni     e     delle
          organizzazioni sindacali e'  riordinato  in  modo  coerente
          all'obiettivo   di   incrementare   e   mantenere   elevata
          l'efficienza  dei  servizi  istituzionali   unitamente   al
          miglioramento delle condizioni di lavoro  e  alla  crescita
          professionale degli operatori della sicurezza. 
              2. Il sistema di relazioni sindacali  si  articola  nei
          seguenti modelli: 
                a) contrattazione collettiva: 
                  a1)  la  contrattazione  collettiva  si  svolge   a
          livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure
          previste dall'articolo 3, comma 1, e  dall'articolo  7  del
          decreto sulle procedure, individuando anche le  risorse  da
          destinare al fondo per  il  raggiungimento  di  qualificati
          obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; 
                  a2)  accordo  nazionale  quadro  e   contrattazione
          decentrata; 
                b) informazione, che  si  articola  in  preventiva  e
          successiva; 
                c) esame; 
                d) consultazione; 
                e) forme di partecipazione; 
                f) norme di garanzia. 
              Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali
          piu'  snello  ed  efficace  le  organizzazioni   sindacali,
          comunque costituite, sia in forma unitaria  che  aggregata,
          si   rapportano   con   le    rispettive    amministrazioni
          esclusivamente attraverso il proprio legale  rappresentante
          o un suo delegato.». 
              «Art. 24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e
          contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro
          di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente,
          o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai
          rappresentanti   di   ciascuna   organizzazione   sindacale
          firmataria dell'accordo nazionale di cui  all'articolo  23,
          lettera a1). 
              2.  Le  relative  procedure  di  contrattazione  devono
          essere avviate entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, termine entro il  quale  le
          organizzazioni    sindacali    presentano    le    relative
          piattaforme. 
              3. L'accordo nazionale  quadro  di  amministrazione  ha
          durata triennale e le materie che ne costituiscono  oggetto
          devono essere trattate in un'unica sessione. 
              4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli
          risultanti da quanto  stabilito  nel  contratto  collettivo
          nazionale  ne'  comportare  oneri  eccedenti   le   risorse
          confluite nel fondo di cui all'articolo 14. 
              5. Le  procedure  per  l'accordo  nazionale  quadro  si
          svolgono  per  ciascuna  amministrazione   sulle   seguenti
          materie di contrattazione: 
                a) individuazione delle fattispecie, e  delle  misure
          da attribuire a  ciascuna  di  esse,  a  cui  destinare  le
          risorse   del   fondo   per   l'efficienza   dei    servizi
          istituzionali di cui  all'articolo  14;  definizione  delle
          modalita'  per  la  loro  destinazione,   utilizzazione   e
          attribuzione, nonche' le relative  modalita'  di  verifica.
          L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale; 
                b) principi generali per la definizione degli accordi
          decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure  di
          perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita'
          di verifica di tali accordi, nonche' per le  determinazioni
          dei periodi di validita'; 
                c) individuazione delle tipologie per l'articolazione
          dei  turni  di  servizio,  disciplinando,  in  ragione   di
          specifiche  esigenze  locali,  anche  la  possibilita'   di
          accordi decentrati con articolazioni dei turni di  servizio
          diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro; 
                d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza  degli
          alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione; 
                e)    criteri    relativi    alla    formazione    ed
          all'aggiornamento professionale; 
                f) criteri generali,  previa  informazione  dei  dati
          necessari,  per  la  programmazione  di  turni  di   lavoro
          straordinario diretti a consentire  ai  responsabili  degli
          uffici  di  fronteggiare,   per   periodi   predeterminati,
          particolari esigenze di servizio; 
                g) criteri generali  per  l'applicazione  del  riposo
          compensativo; 
                h) criteri generali per la programmazione di turni di
          reperibilita'; 
                i) indirizzi generali  per  le  attivita'  gestionali
          degli enti di assistenza del personale; 
                l) criteri per  l'impiego  del  personale  con  oltre
          cinquanta  anni  d'eta'  o  con  piu'  di  trenta  anni  di
          servizio. 
              6. La contrattazione decentrata si svolge  presso  ogni
          sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico  di
          livello    dirigenziale     individuati     da     ciascuna
          Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto
          a quanto previsto dal presente decreto,  con  le  procedure
          previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  sulle
          procedure, e per le seguenti materie: 
                a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale,  di
          quanto  previsto  dal  comma  5,  lettera  a),  secondo  le
          modalita' ivi definite ed entro trenta  giorni  dalla  data
          dell'accordo stesso e  dei  successivi  aggiornamenti.  Nel
          caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
          commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
          vincolante nel merito; 
                b) criteri applicativi relativi  alla  formazione  ed
          all'aggiornamento  professionale,  con   riferimento   alle
          materie, ai tempi ed alle modalita'; 
                c) criteri per la verifica  della  qualita'  e  della
          salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci; 
                d)  criteri  per  la  verifica  delle  attivita'   di
          protezione sociale e di benessere del personale; 
                e) misure dirette a favorire  pari  opportunita'  nel
          lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche  delle
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.». 
              «Art. 28 (Forme di partecipazione). - 1. E'  costituita
          una conferenza di rappresentanti  delle  amministrazioni  e
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie   dell'accordo
          sindacale recepito con il presente decreto che, al fine  di
          favorire  il  coinvolgimento  e   la   partecipazione   del
          personale agli obiettivi di ammodernamento delle  strutture
          e riqualificazione del personale, esamina  annualmente  gli
          indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione
          e gestione dell'amministrazione. 
              2.   Nell'ambito   di   ciascuna   amministrazione,   i
          responsabili  degli  uffici  centrali   e   periferici   si
          incontrano,  con  cadenza  semestrale,  con  le  rispettive
          strutture  periferiche   delle   organizzazioni   sindacali
          firmatarie dell'accordo recepito con il  presente  decreto,
          anche su richiesta delle stesse, per un confronto  -  senza
          alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei
          criteri concernenti la programmazione di  turni  di  lavoro
          straordinario,  il  riposo  compensativo  ed  i  turni   di
          reperibilita'  ed  il  cambio  turno.  A  seguito  di  tale
          confronto   le    organizzazioni    sindacali    firmatarie
          dell'accordo recepito con il presente decreto  sottopongono
          la questione all'amministrazione centrale per  un  apposito
          esame, qualora nel  predetto  confronto  si  riscontri  una
          diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni. 
              3. All'articolo 20, comma 2-bis del  primo  quadriennio
          normativo  Polizia,  dopo  la  dizione  "del   lavoro   dei
          comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche  mediante
          inserimento nel sito web di ciascuna Forza  di  Polizia  ad
          ordinamento civile". 
              4. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le  seguenti
          lettere: 
                "e) Commissione automezzi; 
                f) Commissione tecnologia ed informatica.". 
              5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla  data
          di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita  con  il
          presente decreto  e  fino  all'introduzione  di  una  nuova
          normativa sulle forme  di  partecipazione,  le  Commissioni
          istituite  ai  sensi  dell'articolo  26  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  395  e
          successive  modificazioni  sono  costituite,  con   cadenza
          biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera
          proporzionale      dalle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la
          funzione pubblica e firmatarie del triennio  normativo,  in
          numero  comunque  non  superiore  a  dieci.   Le   medesime
          Commissioni possono, altresi', essere costituite  anche  in
          forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte
          delle predette Commissioni un rappresentante  per  ciascuna
          delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e  la
          manifestazione   di   volonta'    espressa    da    ciascun
          rappresentante sindacale  e'  considerata  in  ragione  del
          grado di rappresentativita'  dell'organizzazione  sindacale
          di  appartenenza.  Le  modalita'  di   costituzione   delle
          predette Commissioni sono demandate ad apposito  accordo  a
          livello di singola Amministrazione. 
              6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza
          della spesa, in sede di Accordo  Nazionale  Quadro  di  cui
          all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le  modalita'  per
          la costituzione di una Commissione consultiva, competente a
          formulare proposte e pareri non vincolanti in  merito  agli
          indirizzi generali del  Fondo  di  assistenza,  alla  quale
          partecipano  cinque  rappresentanti  designati  in  maniera
          proporzionale  dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'ipotesi di accordo recepita con il  presente  decreto.
          Per il Corpo di Polizia penitenziaria,  ferme  restando  le
          previsioni di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale
          Quadro di cui all'articolo 24 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno  definite,
          nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita'  per
          la costituzione di una Commissione consultiva competente  a
          formulare al  Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  di
          assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al
          benessere degli appartenenti  al  Corpo.  Partecipano  alla
          Commissione   consultiva   cinque   rappresentanti    delle
          organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
          recepita con il presente decreto.». 
              «Art. 31 (Distacchi sindacali). - 1. A decorrere dal 1°
          gennaio 2003 il  limite  massimo  dei  distacchi  sindacali
          autorizzabili a favore del personale di ciascuna  Forza  di
          polizia    ad    ordinamento    civile    e'    determinato
          rispettivamente nei contingenti complessivi di  sessantatre
          distacchi per la Polizia di Stato, di  trentadue  distacchi
          per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci  distacchi
          per il Corpo forestale dello Stato. 
              2.  Alla  ripartizione  degli   specifici   contingenti
          complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma  1  tra
          le organizzazioni sindacali del personale  individuate  con
          decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto  legislativo
          12  maggio  1995,  n.  195,  e  rappresentative  sul  piano
          nazionale  ai  sensi  della  normativa  vigente,  provvede,
          nell'ambito rispettivamente della  Polizia  di  Stato,  del
          Corpo della polizia penitenziaria  e  del  Corpo  forestale
          dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica,  sentite
          le organizzazioni sindacali  interessate,  entro  il  primo
          quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno,  e
          successivamente entro  il  primo  quadrimestre  di  ciascun
          triennio. La  ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
          successiva, e' effettuata  esclusivamente  in  rapporto  al
          numero  delle  deleghe  complessivamente  espresse  per  la
          riscossione  del   contributo   sindacale   conferite   dal
          personale alle  rispettive  amministrazioni  accertate  per
          ciascuna delle citate organizzazioni  sindacali  alla  data
          del 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  in  cui  si
          effettua la ripartizione.  Per  la  Polizia  di  Stato  dal
          numero delle deleghe deve  essere  sottratto  quello  delle
          revoche prodotte entro il 31 ottobre  precedente  ai  sensi
          dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n.  121.
          Per gli appartenenti al Corpo di polizia  penitenziaria  ed
          al Corpo forestale dello Stato, dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo
          giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
          dicembre di ogni anno. La  delega  si  intende  tacitamente
          rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro  la
          data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate  al
          31 dicembre di ciascun anno deve essere  sottratto  quello,
          delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. 
              3. Le richieste di distacco sindacale  sono  presentate
          dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle
          amministrazioni di appartenenza del personale  interessato,
          le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo  per
          ciascuna richiesta nominativa il preventivo  assenso  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ed  emanano  il  decreto  di  distacco
          sindacale  entro  il  termine  di   trenta   giorni   dalla
          richiesta. L'assenso della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   -   Dipartimento   della   funzione    pubblica,
          finalizzato esclusivamente all'accertamento  dei  requisiti
          di cui al comma 4  ed  alla  verifica  del  rispetto  dello
          specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2,
          e' considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della
          funzione pubblica non provveda  entro  venti  giorni  dalla
          data di ricezione della richiesta. Entro il 31  gennaio  di
          ciascun anno, le  organizzazioni  sindacali  comunicano  la
          conferma di ciascun distacco  sindacale  in  atto;  possono
          avanzare richiesta di revoca in ogni momento.  La  conferma
          annuale  e  la  richiesta  di  revoca  e'  comunicata  alle
          amministrazioni di appartenenza del  personale  interessato
          ed  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  che  adottano   i
          consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 
              4.  Possono  essere  autorizzati  distacchi  sindacali,
          nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi  1  e
          2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti  della
          Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e  del
          Corpo forestale  dello  Stato,  che  ricoprono  cariche  di
          dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi  delle
          organizzazioni sindacali di cui  al  comma  2,  secondo  le
          comunicazioni formali circa la  composizione  degli  stessi
          organismi  fatte  pervenire  da   ciascuna   organizzazione
          sindacale all'amministrazione centrale. 
              5. Ferma  restando  l'attuale  disciplina  ed  il  loro
          numero complessivo, i distacchi sindacali, sino  al  limite
          massimo  del  50%,  possono  essere  fruiti  dai  dirigenti
          sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale  con
          l'amministrazione  interessata,   frazionatamente   o   per
          periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la
          frazionabilita' dell'orario giornaliero. 
              6. I periodi di distacco per motivi  sindacali  sono  a
          tutti  gli  effetti   equiparati   al   servizio   prestato
          nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento  del
          periodo di prova e del  diritto  al  congedo  ordinario.  I
          predetti  periodi  sono  retribuiti  con   esclusione   dei
          compensi e delle indennita' per il lavoro  straordinario  e
          di  quelli  collegati   all'effettivo   svolgimento   delle
          prestazioni.». 
              «Art.   34   (Adempimenti   delle   amministrazioni   -
          Responsabilita'). -  1.  Ai  fini  dell'accertamento  delle
          deleghe per la riscossione del contributo sindacale di  cui
          al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
          le  amministrazioni  centrali  forniscono  alle  rispettive
          organizzazioni sindacali nazionali  i  dati  riferiti  alle
          predette deleghe e le incontrano per la certificazione  dei
          dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione.
          Ai fini della consistenza associativa  vengono  conteggiate
          esclusivamente le deleghe per un contributo  sindacale  non
          inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero  essere
          riscontrati errori od omissioni in base ai dati in  proprio
          possesso,  le   organizzazioni   sindacali   provvedono   a
          documentare  le  richieste  di  rettifica  in  un  apposito
          incontro con  le  predette  amministrazioni  centrali,  nel
          corso del quale si procede all'esame  della  documentazione
          presentata ed alla  conseguente  rettifica  della  relativa
          documentazione  nel  caso  di  riscontro   positivo   della
          richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
          marzo di ciascun anno, i  dati  complessivi  relativi  alle
          deleghe per la riscossione del  contributo  sindacale  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,   utilizzando   modelli   e   procedure
          informatizzate, anche elettroniche  ed  a  lettura  ottica,
          predisposti  dal  medesimo  Dipartimento   della   funzione
          pubblica. 
              2. Ai fini di quanto  previsto  dal  comma  1,  per  la
          Polizia di Stato  dal  numero  delle  deleghe  deve  essere
          sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
          precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge
          1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti  al  Corpo  di
          polizia penitenziaria ed al Corpo  forestale  dello  Stato,
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  la
          delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
          quello del rilascio fino al 31 dicembre di  ogni  anno.  La
          delega si  intende  tacitamente  rinnovata  ove  non  venga
          revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
          numero delle deleghe accertate al 31  dicembre  di  ciascun
          anno deve essere sottratto quello  delle  revoche  prodotte
          entro il 31 ottobre precedente. 
              3.  Le  Organizzazioni  sindacali   depositano   presso
          ciascuna  amministrazione  un  modello  di  delega  per  la
          riscossione del contributo sindacale e uno per  la  revoca.
          Le deleghe hanno efficacia, ai fini  contabili,  dal  primo
          giorno del mese successivo a quello della data  del  timbro
          di   accettazione   apposto   sulla   delega   dall'ufficio
          ricevente. 
              4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito  presso  il
          Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico
          al quale  partecipano  le  organizzazioni  sindacali  delle
          Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative  sul
          piano nazionale, che  delibera  anche  sulle  contestazioni
          relative alla rilevazione delle deleghe qualora  permangano
          valutazioni difformi con le singole amministrazioni. 
              5.  Entro   il   31   marzo   di   ciascun   anno,   le
          amministrazioni di appartenenza del personale  interessato,
          utilizzando   modelli   di    rilevazione    e    procedure
          informatizzate, anche elettroniche  ed  a  lettura  ottica,
          predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sono   tenute   a
          comunicare al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  gli
          elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato
          del personale che ha  fruito  di  distacchi  e  aspettative
          sindacali nell'anno precedente. 
              6. Entro la stessa data del 31 marzo di  ciascun  anno,
          le  stesse  amministrazioni  utilizzando  i  modelli  e  le
          procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono  tenute
          a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   gli    elenchi
          nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,   del
          personale dipendente che ha fruito dei  permessi  sindacali
          nell'anno  precedente   con   l'indicazione   per   ciascun
          nominativo del numero complessivo dei giorni e  delle  ore.
          Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   verifica   il
          rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 
              7.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          ispezioni  nei  confronti  delle  amministrazioni  che  non
          ottemperino  tempestivamente  agli  obblighi  indicati  nei
          commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
          In  caso  di  ulteriore  inerzia,  il  Dipartimento   della
          funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
          richiesti   dalle   stesse   amministrazioni    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 3, e  dell'articolo  33,  comma  2.
          Dell'inadempimento  risponde,  comunque,   il   funzionario
          responsabile  del   procedimento   appositamente   nominato
          dall'amministrazione competente  ai  sensi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5
          e 6,  distinti  per  amministrazioni  di  appartenenza  del
          personale interessato, per sindacato, per qualifica  e  per
          sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato
          alla  relazione  annuale   sullo   stato   della   Pubblica
          amministrazione,  da  presentare  al  Parlamento  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
              9.   I   dirigenti   che   dispongono   o    consentono
          l'utilizzazione  di  distacchi,  aspettative   e   permessi
          sindacali  in  violazione  della  normativa  vigente   sono
          responsabili personalmente. 
              10. Le norme del presente articolo si  applicano  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              «Art.  36  (Tutela  dei  dirigenti  sindacali).  -   1.
          Nell'ambito della stessa sede di servizio, i  trasferimenti
          in uffici diversi da quelli di appartenenza del  segretario
          nazionale, regionale  e  provinciale  delle  organizzazioni
          sindacali delle Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  civile
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   possono   essere
          effettuati previo nulla osta dell'organizzazione  sindacale
          di appartenenza. 
              2. Il dirigente che riprende servizio  al  termine  del
          distacco sindacale puo', a domanda, essere  trasferito  con
          precedenza rispetto agli altri richiedenti  in  altra  sede
          dalla propria  amministrazione,  quando  dimostri  di  aver
          svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio  negli
          ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso  non  abbia
          nel  frattempo  conseguito  promozioni  ad  altro  ruolo  a
          seguito di concorso. 
              3. Il dirigente di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
          discriminato per l'attivita'  in  precedenza  svolta  quale
          dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita'
          che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 
              4. I dirigenti  sindacali,  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni e in occasione dei lavori di commissioni  previste
          dal  presente  decreto  o  dagli   accordi   nazionali   di
          amministrazione, non  sono  soggetti  ai  doveri  derivanti
          dalla  subordinazione  gerarchica  prevista  da   leggi   o
          regolamenti. La partecipazione ai lavori delle  Commissioni
          di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,  e'  valutata,  ai
          fini  degli  avanzamenti  di  carriera,  con  le   medesime
          modalita'   previste    per    il    personale    designato
          dall'Amministrazione per la  partecipazione  alle  medesime
          Commissioni. 
              5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32  del
          primo quadriennio normativo Polizia.».