Art. 5 Assegno funzionale 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.
Note all'art. 5: - Si riporta il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico