Art. 5 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e  riferite  al
sostituto  commissario   «coordinatore»,   al   sovrintendente   capo
«coordinatore»   dopo   quattro    anni    dall'attribuzione    della
denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro  anni
dall'attribuzione della  denominazione,  sono  incrementate  di  euro
12,00 annui. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per  le  Forze  di   polizia   ad   ordinamento   militare,
          integrativo del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 170, relativo al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: 
              «2. Per effetto di quanto previsto al precedente  comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico