Art. 7 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2022,  per  ogni  Forza  di  polizia  ad
ordinamento civile, le risorse destinate al  fondo  per  l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  e  successive
modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse
economiche annue: 
    a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999; 
    b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126. 
  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art.  14   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).  -  1.  Per  ogni  Forza  di   polizia   ad
          ordinamento civile il  Fondo  unico  per  l'efficienza  dei
          servizi istituzionali, di cui all'articolo 14  del  secondo
          quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come da tabella "A" allegata  al  presente  decreto,  dalle
          seguenti risorse economiche: 
                a) per gli anni 2002  e  2003,  dalle  somme  di  cui
          all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,  di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione; 
                b) per gli anni 2002 e  2003  dalle  somme  derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 4, comma  4,  del  presente
          decreto. 
              2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.».