Art. 9 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 
    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui
all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 
    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di
un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al
personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i
pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne
consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della
vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale
con dicitura «pasto completo». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento  economico  di
          missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: 
              «Art. 1. - Ai dipendenti civili dello  Stato,  compresi
          quelli delle amministrazioni con ordinamento  autonomo,  ed
          agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati
          militarmente comandati  in  missione  isolata  fuori  della
          ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30
          chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle
          unite tabelle A, B, C, D, E ed  F  per  ogni  24  ore  (ivi
          compreso il tempo occorrente per  il  viaggio)  di  assenza
          dalla sede. Per le ore  residuali  spettano  le  indennita'
          orarie di cui all'articolo 3 della presente legge. 
              Agli effetti del precedente comma,  si  considera  come
          missione unica e continuativa anche quella  interrotta  per
          periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a
          motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di
          aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non  si
          computano  ai  fini  della  durata  e  del  rinnovo   della
          missione. Le missioni da  eseguire  saltuariamente  in  una
          medesima localita' sono considerate come missione  unica  e
          continuativa quando in 30 giorni  consecutivi  si  superino
          complessivamente 240 ore. 
              Il cambiamento di localita'  nell'espletamento  di  una
          missione  rinnova  la  missione  stessa  agli  effetti  del
          trattamento relativo sempreche' la distanza minima  fra  le
          due localita' sia almeno di 30 chilometri. 
              Per le qualifiche non indicate nella  tabella  allegata
          alla  presente  legge  vale  l'equiparazione  di  cui  alla
          tabella unica degli  stipendi,  paghe  o  retribuzioni  del
          personale statale allegata al decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.».