La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto e procedimento 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  recanti  disposizioni  finalizzate  alla  trasparenza  e
all'efficienza  dell'ordinamento  giudiziario,   nel   rispetto   dei
principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente   capo,   in
relazione: 
    a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della  magistratura,
con specifico riferimento  alla  necessita'  di  rimodulare,  secondo
principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri  di
assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi,  di  rivedere
il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire,  sulla  base
dei  medesimi  principi,  i  criteri  di  accesso  alle  funzioni  di
consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale  presso
la Corte di cassazione, nonche'  alla  riforma  del  procedimento  di
approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; 
    b)  alla  razionalizzazione  del  funzionamento   del   consiglio
giudiziario,  con  riferimento  alla  necessita',  di  assicurare  la
semplificazione, la trasparenza e  il  rigore  nelle  valutazioni  di
professionalita'; 
    c) alla modifica dei presupposti per  l'accesso  in  magistratura
dei laureati in giurisprudenza; 
    d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo  dei
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca. I medesimi  schemi  sono  trasmessi
alle Camere affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
trasmissione. Decorso il  predetto  termine,  i  decreti  legislativi
possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.  Qualora  detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla  scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega o  successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla scadenza del termine per l'esercizio della  delega  di  cui  al
comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  fissati  dal
presente capo, puo' adottare disposizioni  integrative  e  correttive
dei decreti legislativi adottati. 
  4. Il Governo, entro  tre  anni  dalla  scadenza  del  termine  per
l'esercizio della delega di cui al comma  1  del  presente  articolo,
provvede alla raccolta  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1  e  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, commi  1  e
          2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17-bis  (Testi  unici  compilativi).  -  1.  Il
          Governo  provvede,  mediante  testi  unici  compilativi,  a
          raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti
          materie  e  settori  omogenei,  attenendosi   ai   seguenti
          criteri: 
                  a) puntuale individuazione del testo vigente  delle
          norme; 
                  b)  ricognizione  delle   norme   abrogate,   anche
          implicitamente, da successive disposizioni; 
                  c)   coordinamento   formale   del   testo    delle
          disposizioni vigenti  in  modo  da  garantire  la  coerenza
          logica e sistematica della normativa; 
                  d) ricognizione delle  disposizioni,  non  inserite
          nel testo unico, che restano comunque in vigore. 
                2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di Stato deve esprimere entro quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. 
                3. (Omissis).".