Art. 2 
 
Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura:  criteri  di
  assegnazione  degli  incarichi  direttivi  e   semidirettivi,   con
  rivisitazione  del  numero   di   questi   ultimi;   procedure   di
  approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo
  7-bis dell'ordinamento giudiziario, di  cui  al  regio  decreto  30
  gennaio  1941,  n.  12;  criteri  di  accesso  alle   funzioni   di
  consigliere di  cassazione  e  di  sostituto  procuratore  generale
  presso la Corte di cassazione 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i  decreti  legislativi  recanti  modifiche  alla  disciplina   delle
funzioni direttive e semidirettive sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere espressamente l'applicazione  dei  principi  di  cui
alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  in  quanto  compatibili,  ai
procedimenti per la copertura dei posti direttivi e  semidirettivi  e
che tutti  gli  atti  dei  procedimenti  siano  pubblicati  nel  sito
intranet istituzionale del Consiglio  superiore  della  magistratura,
ferme restando le esigenze  di  protezione  dei  dati  sensibili,  da
realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere  il  divieto  di
contemporanea pendenza di piu' di  due  domande  di  conferimento  di
funzioni direttive o semidirettive; 
    b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti  in  relazione
alla copertura dei posti direttivi e dei posti  semidirettivi,  siano
definiti secondo l'ordine temporale con cui  i  posti  si  sono  resi
vacanti, salva la possibilita' di deroghe per  gravi  e  giustificati
motivi  e  fatta  comunque  salva  la  trattazione  prioritaria   dei
procedimenti relativi alla copertura dei posti  di  primo  presidente
della Corte di cassazione e di procuratore generale presso  la  Corte
di cassazione; 
    c) prevedere che nei procedimenti  per  la  copertura  dei  posti
direttivi la Commissione competente  del  Consiglio  superiore  della
magistratura  proceda  sempre  all'audizione  dei  candidati,  salva,
quando il numero dei candidati e' eccessivamente elevato, l'audizione
di almeno tre di essi, individuati dalla  Commissione  tenendo  conto
delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni  caso
modalita' idonee ad acquisire il  parere  del  consiglio  dell'ordine
degli  avvocati  competente  per   territorio   nonche',   in   forma
semplificata  e   riservata,   dei   magistrati   e   dei   dirigenti
amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza  dei
candidati,  escluso  in  ogni  caso  l'anonimato;  prevedere  che  la
Commissione valuti specificamente  gli  esiti  di  tali  audizioni  e
interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati; 
    d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi  direttivi  e
semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianita' dei  candidati
siano valutati, in  conformita'  ai  criteri  dettati  dal  Consiglio
superiore della magistratura con specifico  riferimento  all'incarico
da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio  dell'acquisizione  di
specifiche competenze ri spetto agli incarichi per cui  e'  richiesta
una particolare specializzazione, e che  le  attitudini  direttive  e
semidirettive   siano   positivamente   accertate   nel   corso   del
procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo
12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
anche con particolare attenzione alla conoscenza  del  complesso  dei
servizi resi dall'ufficio dalla  sezione  per  la  cui  direzione  e'
indetto il concorso, alla capacita' di analisi  ed  elaborazione  dei
dati statistici, alla  conoscenza  delle  norme  ordinamentali,  alla
capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e  agli
esiti delle ispezioni svolte negli uffici  presso  cui  il  candidato
svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive; 
    e) prevedere che, ai  fini  della  valutazione  delle  attitudini
organizzative, non si  tenga  conto  delle  esperienze  maturate  nel
lavoro non giudiziario a seguito del  collocamento  fuori  del  ruolo
della magistratura  salvo  che,  in  relazione  alla  natura  e  alle
competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico
nonche' alla natura  dell'incarico,  esse  siano  idonee  a  favorire
l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o
direttive; 
    f) conservare il criterio dell'anzianita' come criterio residuale
a parita' di valutazione risultante  dagli  indicatori  del  merito e
delle attitudini, salva la necessita' di dare prevalenza,  a  parita'
di valutazione in  relazione  agli  indicatori  del  merito  e  delle
attitudini, al candidato appartenente al genere  meno  rappresentato,
nel caso in  cui  emerga  una  significativa  sproporzione,  su  base
nazionale e distrettuale,  nella  copertura  dei  posti  direttivi  o
semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso; 
    g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella
valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e  46  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  tenga  conto  anche  dei
pareri  espressi  dai  magistrati  dell'ufficio,  acquisiti  con   le
modalita' definite dallo stesso Consiglio, del parere del  presidente
del tribunale o del  procuratore  della  Repubblica,  rispettivamente
quando la conferma riguarda il  procuratore  della  Repubblica  o  il
presidente  del  tribunale,  e  delle  osservazioni   del   consiglio
dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti  tabellari  e
organizzativi  redatti  dal  magistrato  in  valutazione  nonche',  a
campione,  i  rapporti  redatti  ai   fini   delle   valutazioni   di
professionalita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione; 
    h) prevedere un procedimento per  la  valutazione  dell'attivita'
svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo  anche
in caso di mancata richiesta di conferma;  prevedere,  altresi',  che
l'esito  della  predetta  valutazione  sia  considerato  in  caso  di
partecipazione a successivi concorsi per  il  conferimento  di  altri
incarichi direttivi o semidirettivi; 
    i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni  direttive  o
semidirettive,  anche  quando  non  chiede  la  conferma,  non  possa
partecipare a concorsi per il conferimento di un  ulteriore  incarico
direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione  delle
predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli  45,
comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.
160, in caso di valutazione negativa; 
    l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da  parte  del
Consiglio   superiore   della    magistratura    dei    provvedimenti
organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive  possa
costituire causa ostativa alla conferma di cui  all'articolo  45  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni  caso,  sia
oggetto  di  valutazione  in  sede  di  eventuale  partecipazione  ad
ulteriori concorsi per  il  conferimento  di  incarichi  direttivi  o
semidirettivi; 
    m) prevedere che la capacita' di dare piena e compiuta attuazione
a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini  di
quanto  previsto  dall'articolo  12,  commi  10  e  11,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' nella valutazione ai  fini
della conferma di cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160; 
    n) prevedere una complessiva rivisitazione  dei  criteri  dettati
per  l'individuazione  degli   incarichi   per   cui   e'   richiesta
l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il
numero. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i  decreti  legislativi  recanti  modifiche  alla  disciplina   della
formazione e  approvazione  delle  tabelle  di  organizzazione  degli
uffici  previste  dagli  articoli  7-bis  e  7-ter   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che il presidente della corte di  appello  trasmetta
le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi  generali,
concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione  degli
obiettivi di  buon  funzionamento  degli  uffici,  anche  sulla  base
dell'accertamento   dei   risultati   conseguiti   nel    quadriennio
precedente;  stabilire  che  tali  documenti  siano   elaborati   dai
dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente  dell'ufficio
requirente corrispondente e il presidente del  consiglio  dell'ordine
degli avvocati; prevedere che i  suddetti  documenti  possano  essere
modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi
delle  attivita'  annuali,  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
legislativo  25  luglio  2006,  n.  240,  e  dei  programmi  di   cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici,
le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli
standard stabiliti con deliberazione del  Consiglio  superiore  della
magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresi' che i
pareri  dei  consigli  giudiziari  siano  redatti   secondo   modelli
standard, contenenti i soli dati concernenti le criticita', stabiliti
con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; 
    c) semplificare le procedure di  approvazione  delle  tabelle  di
organizzazione   degli   uffici    previste    dall'articolo    7-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio  del  pubblico
ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione
degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio  del  pubblico
ministero e delle relative modifiche si intendano approvate,  ove  il
Consiglio superiore  della  magistratura  non  si  esprima  in  senso
contrario entro un termine stabilito in base alla data di  invio  del
parere del consiglio giudiziario, salvo che  siano  state  presentate
osservazioni  dai  magistrati  dell'ufficio  o  che  il  parere   del
consiglio giudiziario sia a maggioranza. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i decreti legislativi recanti la ridefinizione  dei  criteri  per  il
conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti  di  legittimita'
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere quale condizione preliminare  per  l'accesso,  fermo
restando il possesso della valutazione di professionalita' richiesta,
l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo
o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere  che  l'esercizio
di  funzioni  a  seguito  del  collocamento  fuori  del  ruolo  della
magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni
di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera; 
    b) prevedere  che,  a  fronte  dell'equivalenza  dei  presupposti
specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni  giudicanti  di
legittimita', sia preferito il magistrato che ha svolto  le  funzioni
di giudice presso una corte di appello per almeno quattro anni; 
    c) prevedere, ai fini della  valutazione  delle  attitudini,  del
merito e dell'anzianita', l'adozione di criteri per l'attribuzione di
un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando,  nella
valutazione del criterio dell'anzianita', un sistema di punteggi  per
effetto del quale ad ogni valutazione di professionalita' corrisponda
un punteggio; 
    d) prevedere  che,  nella  valutazione  delle  attitudini,  siano
considerate anche le esperienze maturate nel lavoro  giudiziario,  in
relazione allo specifico ambito di competenza,  penale  o  civile,  e
alle specifiche funzioni,  giudicanti  o  requirenti,  del  posto  da
conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e
di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di  andamenti
statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle  fasi  e
nei gradi successivi del procedimento  e  del  giudizio,  nonche'  al
pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario
e del ruolo della Corte di cassazione; 
    e) introdurre i criteri per la formulazione del  motivato  parere
della commissione di cui  all'articolo  12,  comma  13,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  prevedendo  che  la  valutazione
espressa sia articolata nei seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto»,
«buono» o «ottimo», il quale ultimo puo' essere espresso solo qualora
l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo; 
    f) prevedere che il parere di cui alla  lettera  e)  sia  fondato
sull'esame di provvedimenti estratti  a  campione  nelle  ultime  tre
valutazioni  di  professionalita'  e   su   provvedimenti,   atti   o
pubblicazioni  liberamente  prodotti  dai   candidati,   nel   numero
stabilito dal Consiglio superiore della magistratura; 
    g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la commissione  debba
tenere conto della loro rilevanza scientifica; 
    h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  valuti  la  capacita'
scientifica e di analisi delle  norme  dei  candidati  tenendo  conto
delle peculiarita' delle funzioni esercitate; 
    i) prevedere che, nella valutazione della capacita' scientifica e
di  analisi  delle  norme,  il  parere  della  commissione   di   cui
all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte  del
Consiglio superiore della magistratura per eccezionali  e  comprovate
ragioni; 
    l) prevedere che, ai  fini  del  giudizio  sulle  attitudini,  le
attivita' esercitate fuori  del  ruolo  organico  della  magistratura
siano valutate nei soli casi nei quali  l'incarico  abbia  a  oggetto
attivita' assimilabili a quelle  giudiziarie  o  che  comportino  una
comprovata capacita' scientifica e di analisi delle norme; 
    m) escludere la possibilita' di accesso alle funzioni  giudicanti
e requirenti di legittimita' prevista dall'articolo 12, comma 14, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati  che  non
hanno ottenuto il giudizio  di  «ottimo»  dalla  commissione  di  cui
all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160; 
    n) prevedere l'applicazione dei  principi  di  cui  al  comma  1,
lettera a),  ai  procedimenti  per  il  conferimento  delle  funzioni
giudicanti e requirenti di legittimita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          G.U. 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 45  e  46  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150): 
                «Art. 12 (Requisiti e  criteri  per  il  conferimento
          delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui
          all'articolo  10  avviene  a  domanda  degli   interessati,
          mediante una procedura concorsuale  per  soli  titoli  alla
          quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal  comma
          11, tutti i magistrati che  abbiano  conseguito  almeno  la
          valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito
          negativo di due procedure concorsuali per  inidoneita'  dei
          candidati  o  per  mancanza  di  candidature,  qualora   il
          Consiglio superiore della magistratura  ritenga  sussistere
          una situazione di urgenza che non consente di  procedere  a
          nuova procedura concorsuale, il  conferimento  di  funzioni
          avviene anche d'ufficio. 
                2.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera  di
          conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine  del
          periodo di tirocinio, salvo quanto  previsto  dal  comma  2
          dell'articolo 13. 
                3.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento
          almeno della seconda valutazione di professionalita'. 
                4.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 8,  e'  richiesto  il  conseguimento
          almeno della terza valutazione di professionalita'. 
                5.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il
          conseguimento   almeno   della   quarta   valutazione    di
          professionalita', salvo quanto previsto dal  comma  14  del
          presente   articolo.   Resta    fermo    quanto    previsto
          dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario,  di  cui
          al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
          modificazioni. 
                6.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 10, e'  richiesto  il  conseguimento
          almeno della terza valutazione di professionalita'. 
                7.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10,  commi  12,  13  e  14,  e'  richiesto  il
          conseguimento   almeno   della   quinta   valutazione    di
          professionalita'. 
                8.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 15, e'  richiesto  il  conseguimento
          almeno della sesta valutazione di professionalita'. 
                9.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 16, e'  richiesto  il  conseguimento
          almeno della settima valutazione di professionalita'. 
                10.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di   cui
          all'articolo 10, commi  7,  8,  9,  10  e  11,  oltre  agli
          elementi  desunti  attraverso   le   valutazioni   di   cui
          all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente  valutate
          le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
          collaborazione e di coordinamento investigativo  nazionale,
          con particolare riguardo ai risultati conseguiti,  i  corsi
          di  formazione  in  materia  organizzativa   e   gestionale
          frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al
          di  fuori  del  servizio  in  magistratura,  che   evidenzi
          l'attitudine direttiva. 
                11.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di   cui
          all'articolo 10, commi 14, 15 e  16,  oltre  agli  elementi
          desunti attraverso le valutazioni di cui  all'articolo  11,
          commi 3 e 5, il magistrato, alla  data  della  vacanza  del
          posto  da  coprire,   deve   avere   svolto   funzioni   di
          legittimita'  per  almeno  quattro  anni;  devono   essere,
          inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di
          direzione,  di  organizzazione,  di  collaborazione  e   di
          coordinamento  investigativo  nazionale,  con   particolare
          riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione  in
          materia organizzativa e gestionale frequentati anche  prima
          dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro  elemento
          che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva. 
                12. Ai fini di quanto previsto dai  commi  10  e  11,
          l'attitudine  direttiva  e'  riferita  alla  capacita'   di
          organizzare, di programmare e di gestire l'attivita'  e  le
          risorse in rapporto al tipo,  alla  condizione  strutturale
          dell'ufficio e  alle  relative  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale;   e'   riferita   altresi'   alla    propensione
          all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla  capacita'
          di  valorizzare  le  attitudini  dei   magistrati   e   dei
          funzionari,  nel  rispetto  delle  individualita'  e  delle
          autonomie  istituzionali,  di  operare  il   controllo   di
          gestione sull'andamento generale dell'ufficio,  di  ideare,
          programmare   e   realizzare,   con   tempestivita',    gli
          adattamenti organizzativi e gestionali e di  dare  piena  e
          compiuta attuazione  a  quanto  indicato  nel  progetto  di
          organizzazione tabellare. 
                13.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di   cui
          all'articolo 10, comma 6, oltre  al  requisito  di  cui  al
          comma 5 del presente  articolo  ed  agli  elementi  di  cui
          all'articolo 11, comma 3, deve  essere  valutata  anche  la
          capacita'  scientifica  e  di  analisi  delle  norme;  tale
          requisito  e'  oggetto  di  valutazione  da  parte  di  una
          apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della
          magistratura. La commissione e' composta da cinque  membri,
          di cui tre  scelti  tra  magistrati  che  hanno  conseguito
          almeno la quarta  valutazione  di  professionalita'  e  che
          esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita'  per
          almeno due  anni,  un  professore  universitario  ordinario
          designato  dal  Consiglio  universitario  nazionale  ed  un
          avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle  magistrature
          superiori designato  dal  Consiglio  nazionale  forense.  I
          componenti della commissione durano in carica  due  anni  e
          non possono essere immediatamente confermati nell'incarico. 
                14. In deroga a quanto previsto al comma  5,  per  il
          conferimento delle funzioni di legittimita',  limitatamente
          al  10  per  cento  dei  posti  vacanti,  e'  prevista  una
          procedura valutativa  riservata  ai  magistrati  che  hanno
          conseguito  la  seconda   o   la   terza   valutazione   di
          professionalita' in  possesso  di  titoli  professionali  e
          scientifici adeguati. Si applicano per  il  procedimento  i
          commi 13, 15  e  16.  Il  conferimento  delle  funzioni  di
          legittimita' per effetto del  presente  comma  non  produce
          alcun  effetto  sul  trattamento  giuridico  ed   economico
          spettante al magistrato, ne' sulla collocazione  nel  ruolo
          di anzianita' o ai fini del  conferimento  di  funzioni  di
          merito. 
                15. L'organizzazione  della  commissione  di  cui  al
          comma  13,  i  criteri  di  valutazione   della   capacita'
          scientifica  e  di  analisi  delle  norme  ed  i   compensi
          spettanti ai componenti  sono  definiti  con  delibera  del
          Consiglio superiore della magistratura,  tenuto  conto  del
          limite  massimo  costituito  dai  due  terzi  del  compenso
          previsto per le sedute di commissione per i componenti  del
          medesimo Consiglio. La commissione,  che  delibera  con  la
          presenza di almeno tre componenti, esprime parere  motivato
          unicamente  in  ordine  alla  capacita'  scientifica  e  di
          analisi delle norme. 
                16. La  commissione  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura competente per il conferimento delle  funzioni
          di legittimita', se intende discostarsi dal parere espresso
          dalla commissione di cui al comma 13, e' tenuta a  motivare
          la sua decisione. 
                17. Le spese per la commissione di cui  al  comma  13
          non devono comportare nuovi oneri  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  ne'  superare  i  limiti   della   dotazione
          finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.». 
                «Art. 45 (Temporaneita' delle funzioni direttive).  -
          1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10,  commi  da
          10 a 16, hanno natura temporanea e sono  conferite  per  la
          durata di quattro anni, al termine dei quali il  magistrato
          puo' essere confermato, previo  concerto  con  il  Ministro
          della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale
          periodo a seguito di valutazione, da  parte  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  dell'attivita'  svolta.  In
          caso  di  valutazione  negativa,  il  magistrato  non  puo'
          partecipare  a  concorsi  per  il  conferimento  di   altri
          incarichi direttivi per cinque anni. 
                2. Alla scadenza del termine di cui al  comma  1,  il
          magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
          di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
          ipotesi  di  reiezione  della  stessa,  e'  assegnato  alle
          funzioni non  direttive  nel  medesimo  ufficio,  anche  in
          soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 
                3. All'atto della presa  di  possesso  da  parte  del
          nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato  che
          ha esercitato la relativa funzione, se ancora  in  servizio
          presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
          assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni  del
          Consiglio superiore della magistratura,  con  funzioni  ne'
          direttive ne' semidirettive.». 
                «Art.    46     (Temporaneita'     delle     funzioni
          semidirettive). -  1.  Le  funzioni  semidirettive  di  cui
          all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea  e
          sono conferite per un periodo di quattro anni,  al  termine
          del quale il  magistrato  puo'  essere  confermato  per  un
          eguale periodo a  seguito  di  valutazione,  da  parte  del
          Consiglio  superiore  della  magistratura,   dell'attivita'
          svolta. In caso di valutazione negativa il  magistrato  non
          puo' partecipare a concorsi per il  conferimento  di  altri
          incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 
                2. Il  magistrato,  al  momento  della  scadenza  del
          secondo quadriennio, calcolata  dal  giorno  di  assunzione
          delle funzioni,  anche  se  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura non ha ancora deciso  in  ordine  ad  una  sua
          eventuale domanda di assegnazione ad altre  funzioni  o  ad
          altro ufficio, o in caso  di  mancata  presentazione  della
          domanda stessa, torna a  svolgere  le  funzioni  esercitate
          prima del conferimento delle funzioni semidirettive,  anche
          in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello
          stesso ufficio o, a domanda,  in  quello  in  cui  prestava
          precedentemente servizio.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7-bis e 7-ter  del
          regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12   (Ordinamento
          giudiziario), come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti).  -  1.
          La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo
          1 in sezioni, la destinazione dei singoli  magistrati  alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello,  sentiti  i  consigli   giudiziari.   Decorso   il
          quadriennio, l'efficacia del decreto e'  prorogata  fino  a
          che non sopravvenga un altro  decreto.  La  violazione  dei
          criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile
          rilievo disciplinare,  non  determina  in  nessun  caso  la
          nullita' dei provvedimenti adottati. 
                2. Le deliberazioni di cui al comma 1  sono  adottate
          dal Consiglio superiore  della  magistratura,  valutate  le
          eventuali osservazioni formulate dal Ministro di  grazia  e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte dei presidenti delle corti di appello,  sentiti  i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare. 
                2-bis.  Possono  svolgere  le  funzioni  di   giudice
          incaricato dei provvedimenti previsti  per  la  fase  delle
          indagini  preliminari  nonche'  di   giudice   dell'udienza
          preliminare solamente i magistrati  che  hanno  svolto  per
          almeno due anni funzioni di giudice  del  dibattimento.  Le
          funzioni   di   giudice   dell'udienza   preliminare   sono
          equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 
                2-ter.  Il  giudice  incaricato   dei   provvedimenti
          previsti per la fase delle indagini preliminari nonche'  il
          giudice dell'udienza  preliminare  non  possono  esercitare
          tali funzioni oltre  il  periodo  stabilito  dal  Consiglio
          superiore della magistratura  ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  e
          successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
          essi abbiano in corso il compimento di un  atto  del  quale
          sono  stati  richiesti,  l'esercizio  delle   funzioni   e'
          prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino  al
          compimento dell'attivita' medesima. 
                2-quater. 
                2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
          2-quater possono  essere  derogate  per  imprescindibili  e
          prevalenti esigenze di servizio.  Si  applicano,  anche  in
          questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
                2-sexies.  Presso  il  tribunale  del  capoluogo  del
          distretto e presso la  corte  di  appello,  sono  istituite
          sezioni ovvero individuati  collegi  che  trattano  in  via
          esclusiva i procedimenti previsti  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  Presso  il
          tribunale  circondariale  di   Trapani   e   il   tribunale
          circondariale di Santa Maria Capua  Vetere  sono  istituiti
          sezioni o collegi specializzati in  materia  di  misure  di
          prevenzione.  A  tali  collegi  o  sezioni,  ai  quali   e'
          garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
          di organico, e' assegnato un numero di magistrati  rispetto
          all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
          che sara' stabilita con delibera  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  comunque  non   inferiore   a   tre
          componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i  magistrati
          componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
          di misure di  prevenzione  dovranno  svolgere  anche  altre
          funzioni, il carico di lavoro nelle  altre  materie  dovra'
          essere proporzionalmente ridotto  nella  misura  che  sara'
          stabilita  con  delibera  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura. Il presidente del tribunale o della corte  di
          appello  assicura  che  il  collegio  o  la   sezione   sia
          prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
          esperienza nella materia della prevenzione o dei  reati  di
          criminalita' organizzata, o  che  abbiano  svolto  funzioni
          civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
          integrazione delle competenze. 
                3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione
          il Consiglio superiore della  magistratura  delibera  sulla
          proposta del primo presidente della stessa  corte,  sentito
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
                3-bis.  Al  fine  di  assicurare  un  piu'   adeguato
          funzionamento degli uffici  giudiziari  sono  istituite  le
          tabelle  infradistrettuali  degli   uffici   requirenti   e
          giudicanti  che  ricomprendono  tutti  i   magistrati,   ad
          eccezione dei capi degli uffici. 
                3-ter.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          individua  gli  uffici  giudiziari  che   rientrano   nella
          medesima  tabella  infradistrettuale  e  ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la
          emanazione del relativo decreto. 
                3-quater.    L'individuazione    delle    sedi     da
          ricomprendere nella medesima tabella  infradistrettuale  e'
          operata sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) l'organico complessivo degli  uffici  ricompresi
          non deve essere inferiore  alle  quindici  unita'  per  gli
          uffici giudicanti; 
                  b) le  tabelle  infradistrettuali  dovranno  essere
          formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli  uffici
          con organico fino ad otto unita' se  giudicanti  e  fino  a
          quattro unita' se requirenti; 
                  c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici  si
          deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
          dei magistrati; 
                  d)  si  deve  tener  conto  delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. 
                3-quinquies.  Il  magistrato  puo'  essere  assegnato
          anche a piu'  uffici  aventi  la  medesima  attribuzione  o
          competenza, ma la sede  di  servizio  principale,  ad  ogni
          effetto  giuridico  ed  economico,  e'  l'ufficio  del  cui
          organico   il   magistrato   fa   parte.    La    supplenza
          infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
          durata inferiore a sette giorni. 
                3-sexies. Per la  formazione  ed  approvazione  delle
          tabelle di cui al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure
          previste dal comma 2.». 
                «Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli  affari
          e   la   sostituzione   dei   giudici   impediti).   -   1.
          L'assegnazione degli affari  alle  singole  sezioni  ed  ai
          singoli collegi e giudici e'  effettuata,  rispettivamente,
          dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o
          dal magistrato che la dirige, secondo criteri  obiettivi  e
          predeterminati, indicati  in  via  generale  dal  Consiglio
          superiore della magistratura ed  approvati  contestualmente
          alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.  Nel
          determinare  i  criteri  per  l'assegnazione  degli  affari
          penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
          superiore della magistratura stabilisce la  concentrazione,
          ove  possibile,   in   capo   allo   stesso   giudice   dei
          provvedimenti  relativi  al  medesimo  procedimento  e   la
          designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
          funzioni di giudice dell'udienza  preliminare.  Qualora  il
          dirigente  dell'ufficio  o  il  presidente  della   sezione
          revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
          collegio o ad un giudice, copia del relativo  provvedimento
          motivato viene comunicata al presidente della sezione e  al
          magistrato interessato. 
                2.  Il   Consiglio   superiore   della   magistratura
          stabilisce altresi'  i  criteri  per  la  sostituzione  del
          giudice astenuto, ricusato o impedito. 
                2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare  che
          la  distribuzione  dei  ruoli  e  dei  carichi  di   lavoro
          garantisca  obiettivi  di  funzionalita'  e  di  efficienza
          dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i
          magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi. 
                3.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n.  240  (Individuazione  delle
          competenze   dei   magistrati   capi   e   dei    dirigenti
          amministrativi    degli    uffici    giudiziari     nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t)  e  12,  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150): 
                «Art. 4 (Programma delle  attivita'  annuali).  -  1.
          Entro trenta giorni  dalle  determinazioni  adottate  dagli
          organi    dell'amministrazione    centrale,    a    seguito
          dell'emanazione  della   direttiva   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il  15  febbraio
          di  ciascun   anno,   il   magistrato   capo   dell'ufficio
          giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto
          redigono,  tenendo  conto  delle  risorse  disponibili   ed
          indicando le priorita', il  programma  delle  attivita'  da
          svolgersi nel corso dell'anno.  Il  programma  puo'  essere
          modificato, durante  l'anno,  su  concorde  iniziativa  del
          magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute  esigenze
          dell'ufficio giudiziario. 
                2. In caso di mancata  predisposizione  o  esecuzione
          del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione
          di modifiche divenute indispensabili per  la  funzionalita'
          dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa
          un termine perentorio entro il  quale  il  magistrato  capo
          dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo  ad
          esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti  o  i
          provvedimenti necessari.  Qualora  l'inerzia  permanga,  il
          Ministro,  per  gli  adempimenti   urgenti,   incarica   il
          presidente  della  Corte  di  appello  del   distretto   di
          appartenenza  dell'ufficio   giudiziario   inerte   ed   il
          dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente  in
          caso di inerzia delle Corti di appello  e  della  Corte  di
          cassazione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   37   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per  il  settore
          penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
          e, in ogni  caso,  i  presidenti  dei  rispettivi  consigli
          dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
          civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
          programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: 
                  a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
                  b) gli obiettivi di  rendimento  dell'ufficio,  con
          l'indicazione, per ciascuna sezione  o,  in  mancanza,  per
          ciascun  magistrato,  dei  risultati  attesi   sulla   base
          dell'accertamento  dei   dati   relativi   al   quadriennio
          precedente e  di  quanto  indicato  nel  programma  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.
          240, e, comunque,  nei  limiti  dei  carichi  esigibili  di
          lavoro individuati dai competenti  organi  di  autogoverno,
          nonche'  l'ordine  di  priorita'  nella   trattazione   dei
          procedimenti   pendenti,   individuati   secondo    criteri
          oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata  della
          causa,  anche  con  riferimento  agli  eventuali  gradi  di
          giudizio precedenti, nonche'  della  natura  e  del  valore
          della stessa; 
                  b-bis)  per  il  settore  penale,  i   criteri   di
          priorita'  nella  trattazione  dei  procedimenti  pendenti,
          sulla base delle disposizioni di legge e delle linee  guida
          elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. 
                2. Con il programma di cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno precedente anche in  considerazione  del
          programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  25
          luglio 2006, n. 240, o vengono specificate  le  motivazioni
          del loro eventuale mancato raggiungimento. 
                Ai   fini   della   valutazione   per   la   conferma
          dell'incarico  direttivo  ai  sensi  dell'articolo  45  del
          decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  i  programmi
          previsti dal comma 1 sono  comunicati  ai  locali  consigli
          dell'ordine degli avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio
          superiore della magistratura. 
                3. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma
          1 viene  adottato  entro  il  31  ottobre  2011  e  vengono
          indicati  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
          procedimenti    civili,    amministrativi    e    tributari
          concretamente raggiungibili  entro  il  31  dicembre  2012,
          anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro
          di cui al comma 1, lett. b). 
                4. In relazione alle concrete esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
                5.  Coloro   che   sono   ammessi   alla   formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
                5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di  gravi
          e reiterati ritardi da  parte  di  uno  o  piu'  magistrati
          dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni  iniziativa
          idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione
          di piani  mirati  di  smaltimento,  anche  prevedendo,  ove
          necessario,  la  sospensione  totale   o   parziale   delle
          assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e  dei  carichi
          di  lavoro.  La  concreta  funzionalita'   del   piano   e'
          sottoposta a verifica ogni tre mesi.  Il  piano  mirato  di
          smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari,
          nonche'  la   documentazione   relativa   all'esito   delle
          verifiche   periodiche   sono   trasmessi   al    consiglio
          giudiziario o, nel caso riguardino magistrati  in  servizio
          presso  la  Corte  di  cassazione,  al  relativo  Consiglio
          direttivo, i quali possono indicare interventi  diversi  da
          quelli adottati. 
                5-ter. Il capo dell'ufficio,  al  verificarsi  di  un
          aumento delle pendenze dell'ufficio o  di  una  sezione  in
          misura  superiore  al  10  per  cento   rispetto   all'anno
          precedente e comunque a fronte  di  andamenti  anomali,  ne
          accerta  le  cause  e  adotta  ogni  intervento  idoneo   a
          consentire   l'eliminazione   delle    eventuali    carenze
          organizzative. La concreta funzionalita'  degli  interventi
          e' sottoposta a verifica  ogni  sei  mesi.  Gli  interventi
          adottati, anche quando non comportano modifiche  tabellari,
          nonche'   la   documentazione   relativa   alle   verifiche
          periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario  o,  nel
          caso riguardino  sezioni  della  Corte  di  cassazione,  al
          relativo Consiglio  direttivo,  i  quali  possono  indicare
          interventi o  soluzioni  organizzative  diversi  da  quelli
          adottati. 
                5-quater.   Il   presidente   di   sezione    segnala
          immediatamente al capo dell'ufficio: 
                  a) la presenza di  gravi  e  reiterati  ritardi  da
          parte di uno o piu' magistrati della  sezione,  indicandone
          le cause  e  trasmettendo  la  segnalazione  al  magistrato
          interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause; 
                  b) il verificarsi di  un  rilevante  aumento  delle
          pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo
          la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali
          possono parimenti indicarne le cause. 
                5-quinquies. La segnalazione dei ritardi  di  cui  al
          comma 5-quater puo' essere effettuata anche dagli  avvocati
          difensori delle parti. 
                6. - 21. (Omissis).».