Art. 3 
 
Modifiche del sistema di funzionamento del  consiglio  giudiziario  e
                delle valutazioni di professionalita' 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i decreti legislativi recanti modifiche al sistema  di  funzionamento
dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalita'  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) introdurre la facolta' per i componenti avvocati e  professori
universitari di partecipare alle  discussioni  e  di  assistere  alle
deliberazioni relative all'esercizio delle competenze  del  Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui,
rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,  con
attribuzione  alla  componente  degli  avvocati  della  facolta'   di
esprimere  un  voto  unitario  sulla   base   del   contenuto   delle
segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla
professionalita' del magistrato in valutazione, nel caso  in  cui  il
consiglio dell'ordine degli avvocati  abbia  effettuato  le  predette
segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che,  nel  caso
in  cui  la  componente  degli  avvocati  intenda  discostarsi  dalla
predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione  del
consiglio dell'ordine degli avvocati; 
    b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio  giudiziario
l'acquisizione e la  valutazione  delle  segnalazioni  del  consiglio
dell'ordine degli avvocati,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4,
lettera f), del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  il
Consiglio  superiore  della  magistratura  ogni  anno   individui   i
nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno
dei  sette  quadrienni   utili   ai   fini   delle   valutazioni   di
professionalita' e ne  dia  comunicazione  al  consiglio  dell'ordine
degli avvocati; 
    c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del  decreto
legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  il  giudizio  positivo   sia
articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti  ulteriori
valutazioni: «discreto», «buono»  o  «ottimo»  con  riferimento  alle
capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro; 
    d) prevedere che nell'applicazione  dell'articolo  11,  comma  2,
lettera b), del decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  sia
espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di  quanto
indicato  nei  programmi  annuali  di  gestione   redatti   a   norma
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    e) prevedere che, ai fini delle valutazioni  di  professionalita'
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
i magistrati che abbiano goduto di  esoneri  totali  o  parziali  dal
lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla
valutazione dell'attivita' alternativa espletata; 
    f)  prevedere,  in  ogni  caso,  l'esclusione,  ai   fini   delle
valutazioni di  professionalita',  dei  periodi  di  aspettativa  del
magistrato per lo svolgimento  di  incarichi  elettivi  di  carattere
politico a livello nazionale  o  locale,  nonche'  di  quelli  svolti
nell'ambito  del  Governo  e,  a   qualsiasi   titolo,   negli   enti
territoriali (regione, provincia, citta' metropolitana  e  comune)  e
presso organi elettivi sovranazionali; 
    g) prevedere che, ai fini della valutazione di  cui  all'articolo
11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.
160, il consiglio giudiziario acquisisca le  informazioni  necessarie
ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione  all'esito
degli affari nelle fasi o  nei  gradi  successivi  del  procedimento,
nonche', in ogni caso, che acquisisca, a  campione,  i  provvedimenti
relativi  all'esito  degli  affari   trattati   dal   magistrato   in
valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e  del
giudizio; 
    h)  ai  fini  delle  valutazioni  di  professionalita'   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  e  ai
fini delle valutazioni delle attitudini  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge: 
      1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del
magistrato, contenente, per ogni anno di attivita', i dati statistici
e   la   documentazione   necessari   per   valutare   il   complesso
dell'attivita' svolta, compresa quella cautelare,  sotto  il  profilo
sia quantitativo che qualitativo, la tempestivita' nell'adozione  dei
provvedimenti, la sussistenza  di  caratteri  di  grave  anomalia  in
relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi  o  nei
gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' ogni  altro
elemento richiesto ai fini della valutazione; 
      2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa  al
fascicolo personale del magistrato; 
    i) semplificare la procedura di valutazione  di  professionalita'
con esito positivo, prevedendo: 
      1) che la relazione di cui all'articolo 11,  comma  4,  lettera
b),  del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,   contenga
esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita'  giudiziaria  svolta
dal magistrato, anche con specifico riferimento  a  quella  espletata
con finalita' di  mediazione  e  conciliazione,  indispensabili  alla
valutazione  di  professionalita',  e  che  sia  redatta  secondo  le
modalita'  e  i  criteri  definiti  dal  Consiglio  superiore   della
magistratura; 
      2) che il  consiglio  giudiziario  formuli  il  parere  di  cui
all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione  del
magistrato, le statistiche  comparate,  i  provvedimenti  estratti  a
campione  e  quelli  spontaneamente  prodotti  dall'interessato,  con
motivazione semplificata qualora ritenga di  confermare  il  giudizio
positivo reso nel rapporto; 
      3) che  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  quando,
esaminati  il  rapporto  del  capo  dell'ufficio,  la  relazione  del
magistrato, le statistiche comparate e  i  provvedimenti  estratti  a
campione  o  spontaneamente  prodotti  dall'interessato,  ritenga  di
recepire  il  parere  del   consiglio   giudiziario   contenente   la
valutazione positiva, esprima il giudizio  di  cui  all'articolo  11,
comma 15,  del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  con
provvedimento che richiama il  suddetto  parere,  senza  un'ulteriore
motivazione; 
      4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di  giudizio
disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini  del  conseguimento
della valutazione di  professionalita'  successiva  all'accertamento,
anche se il fatto si colloca in un quadriennio  precedente,  ove  non
sia  gia'  stato   considerato   ai   fini   della   valutazione   di
professionalita' relativa a quel quadriennio; 
    l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalita'
prevedendo: 
      1) che ad un secondo giudizio non positivo  possa  non  seguire
una valutazione negativa, ma che in questo  caso,  in  aggiunta  agli
effetti gia'  previsti  per  il  giudizio  non  positivo,  conseguano
ulteriori effetti negativi sulla progressione economica  nonche'  sul
conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni  semidirettive
e direttive; 
      2) che, nel caso di giudizio  non  positivo  successivo  ad  un
primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal  servizio,
ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per  il
giudizio non positivo, conseguano ulteriori  effetti  negativi  sulla
progressione  economica  nonche'  sul  conferimento  di  funzioni  di
legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  7,  comma  1,
          lettera  b),  e  15,  comma  1  lettera  b),  del   decreto
          legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25  (Istituzione   del
          Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  nuova
          disciplina dei consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo
          1, comma 1, lettera c), della  legge  25  luglio  2005,  n.
          150): 
                «Art. 7 (Competenze  del  Consiglio  direttivo  della
          Corte di cassazione). - 1.  Il  Consiglio  direttivo  della
          Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: 
                  a) (Omissis); 
                  b)  formula  i  pareri  per   la   valutazione   di
          professionalita' dei magistrati ai sensi  dell'articolo  11
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni; 
                  c) - h) (Omissis).». 
                «Art. 15 (Competenze dei consigli giudiziari). - 1. I
          consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze: 
                  a) (Omissis); 
                  b)  formulano  i  pareri  per  la  valutazione   di
          professionalita' dei magistrati ai sensi  dell'articolo  11
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni; 
                  c) - i) (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: 
                «Art. 11 (Valutazione della professionalita').  -  1.
          Tutti  i  magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione   di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina fino al superamento  della  settima  valutazione  di
          professionalita'. 
                2. La valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
                  a)  la  capacita',  oltre  che  alla   preparazione
          giuridica  e  al  relativo  grado  di   aggiornamento,   e'
          riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
          tecniche  di  argomentazione  e  di  indagine,   anche   in
          relazione all'esito degli affari nelle  successive  fasi  e
          nei gradi del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero  alla
          conduzione dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la
          presiede,   all'idoneita'   a   utilizzare,   dirigere    e
          controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
                  b) la laboriosita' e' riferita alla  produttivita',
          intesa come numero e  qualita'  degli  affari  trattati  in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa e strutturale, ai tempi  di  smaltimento  del
          lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di  collaborazione
          svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche  conto  degli
          standard di rendimento individuati dal Consiglio  superiore
          della magistratura, in relazione agli specifici settori  di
          attivita' e alle specializzazioni; 
                  c)  la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita'   e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
                  d) l'impegno e' riferito  alla  disponibilita'  per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
                3. Il Consiglio superiore della  magistratura,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina con propria delibera  gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni  dei  consigli  giudiziari,  i  parametri   per
          consentire    l'omogeneita'    delle    valutazioni,     la
          documentazione che i capi degli uffici  devono  trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina: 
                  a) i modi di raccolta  della  documentazione  e  di
          individuazione a campione dei provvedimenti e  dei  verbali
          delle udienze di cui al comma 4, ferma restando  l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
                  b)  i  dati  statistici  da  raccogliere   per   le
          valutazioni di professionalita'; 
                  c) i moduli di redazione dei  pareri  dei  consigli
          giudiziari per la raccolta  degli  stessi  secondo  criteri
          uniformi; 
                  d)  gli  indicatori  oggettivi  per  l'acquisizione
          degli  elementi  di  cui  al  comma  2;  per   l'attitudine
          direttiva  gli  indicatori  da  prendere  in   esame   sono
          individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; 
                  e)  l'individuazione  per  ciascuna  delle  diverse
          funzioni svolte dai magistrati, tenuto  conto  anche  della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,  ivi  compresi  gli   incarichi   di   natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia  quantitativi  sia  qualitativi,  in   relazione   alla
          tipologia   dell'ufficio,   all'ambito    territoriale    e
          all'eventuale specializzazione. 
                4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  valutazione  il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta: 
                  a) le informazioni disponibili presso il  Consiglio
          superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
          anche per quanto attiene agli eventuali rilievi  di  natura
          contabile  e  disciplinare,   ferma   restando   l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
                  b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto  e
          quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la  copia  di
          atti  e  provvedimenti  che  il   magistrato   ritiene   di
          sottoporre ad esame; 
                  c)  le  statistiche  del   lavoro   svolto   e   la
          comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
          ufficio; 
                  d)  gli  atti  e  i   provvedimenti   redatti   dal
          magistrato  e  i  verbali  delle  udienze  alle  quali   il
          magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla  base
          di criteri oggettivi stabiliti al termine di  ciascun  anno
          con i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  se  non  gia'
          acquisiti; 
                  e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari  con
          l'indicazione dell'impegno concreto che  gli  stessi  hanno
          comportato; 
                  f) il rapporto e le  segnalazioni  provenienti  dai
          capi degli  uffici,  i  quali  devono  tenere  conto  delle
          situazioni specifiche rappresentate da  terzi,  nonche'  le
          segnalazioni  pervenute  dal  consiglio  dell'ordine  degli
          avvocati, sempre  che  si  riferiscano  a  fatti  specifici
          incidenti sulla professionalita', con particolare  riguardo
          alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio
          non indipendente della  funzione  e  ai  comportamenti  che
          denotino evidente mancanza di equilibrio o di  preparazione
          giuridica.  Il  rapporto  del  capo   dell'ufficio   e   le
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati  sono
          trasmessi al consiglio  giudiziario  dal  presidente  della
          corte di appello  o  dal  procuratore  generale  presso  la
          medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza,
          con le loro eventuali  considerazioni  e  quindi  trasmessi
          obbligatoriamente    al    Consiglio    superiore     della
          magistratura. 
                5.   Il   consiglio   giudiziario    puo'    assumere
          informazioni  su  fatti   specifici   segnalati   da   suoi
          componenti o dai dirigenti  degli  uffici  o  dai  consigli
          dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva  comunicazione
          dell'esito all'interessato, che ha diritto ad  avere  copia
          degli atti, e puo' procedere alla  sua  audizione,  che  e'
          sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 
                6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4  e
          5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato  che
          trasmette  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
          unitamente  alla  documentazione   e   ai   verbali   delle
          audizioni. 
                7. Il magistrato, entro dieci giorni  dalla  notifica
          del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 
                8. Il Consiglio superiore della magistratura  procede
          alla valutazione di professionalita' sulla base del  parere
          espresso  dal  consiglio  giudiziario  e   della   relativa
          documentazione, nonche'  sulla  base  dei  risultati  delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza. 
                9. Il  giudizio  di  professionalita'  e'  «positivo»
          quando la valutazione risulta sufficiente  in  relazione  a
          ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo"
          quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a  uno
          o piu' dei medesimi  parametri;  e'  "negativo"  quando  la
          valutazione evidenzia carenze gravi in relazione  a  due  o
          piu' dei suddetti parametri o il perdurare  di  carenze  in
          uno  o  piu'  dei  parametri  richiamati  quando   l'ultimo
          giudizio sia stato "non positivo". 
                10. Se il giudizio e' "non  positivo",  il  Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita' dopo un anno, acquisendo un  nuovo  parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico o l'aumento periodico di  stipendio  sono  dovuti
          solo a decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se  il  nuovo
          giudizio e' "positivo".  Nel  corso  dell'anno  antecedente
          alla nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari. 
                11. Se il giudizio e' «negativo»,  il  magistrato  e'
          sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo  un
          biennio. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione professionale in rapporto alle  specifiche
          carenze  di  professionalita'   riscontrate;   puo'   anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa funzione nella medesima  sede  o  escluderlo,  fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a  incarichi  direttivi  o  semidirettivi  o   a   funzioni
          specifiche. Nel corso del biennio  antecedente  alla  nuova
          valutazione non puo' essere autorizzato lo  svolgimento  di
          incarichi extragiudiziari. 
                12. La valutazione negativa comporta la  perdita  del
          diritto all'aumento periodico di stipendio per un  biennio.
          Il nuovo trattamento economico eventualmente  spettante  e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio. 
                13. Se il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          previa  audizione  del  magistrato,  esprime   un   secondo
          giudizio negativo, il magistrato stesso e'  dispensato  dal
          servizio. 
                14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e  13
          il magistrato  deve  essere  informato  della  facolta'  di
          prendere visione degli atti del procedimento e di  estrarne
          copia. Tra l'avviso  e  l'audizione  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a sessanta giorni. Il  magistrato  ha
          facolta' di depositare atti e memorie fino a  sette  giorni
          prima dell'audizione e  di  farsi  assistere  da  un  altro
          magistrato nel corso della stessa. Se questi  e'  impedito,
          l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 
                15. La valutazione di professionalita' consiste in un
          giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24
          marzo  1958,  n.  195,  dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  e  trasmesso  al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio  di  professionalita',  inserito   nel   fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento di funzioni, comprese quelle di  legittimita',
          del conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini  di
          qualunque altro atto, provvedimento  o  autorizzazione  per
          incarico extragiudiziario. 
                16. I parametri contenuti nel comma  2  si  applicano
          anche per la valutazione di professionalita' concernente  i
          magistrati  fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso   dal
          Consiglio superiore della magistratura,  acquisito,  per  i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il parere del consiglio di  amministrazione,  composto  dal
          presidente e dai soli membri  che  appartengano  all'ordine
          giudiziario, o il parere del consiglio  giudiziario  presso
          la corte di appello di Roma per tutti gli altri  magistrati
          in posizione di fuori ruolo, compresi  quelli  in  servizio
          all'estero.  Il  parere  e'  espresso  sulla   base   della
          relazione dell'autorita' presso  cui  gli  stessi  svolgono
          servizio, illustrativa dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni
          altra  documentazione  che  l'interessato   ritiene   utile
          produrre,  purche'  attinente  alla  professionalita',  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta. 
                17. Allo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente articolo si fa fronte con le risorse di  personale
          e strumentali disponibili.». 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   37   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.