Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalita' 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalita' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre la facolta' per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facolta' di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalita' del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati; b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalita' e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati; c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro; d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attivita' alternativa espletata; f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalita', dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonche' di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, citta' metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali; g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonche', in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; h) ai fini delle valutazioni di professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge: 1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attivita', i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attivita' svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestivita' nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonche' ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione; 2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato; i) semplificare la procedura di valutazione di professionalita' con esito positivo, prevedendo: 1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita' giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalita' di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalita', e che sia redatta secondo le modalita' e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura; 2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto; 3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione; 4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalita' successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia gia' stato considerato ai fini della valutazione di professionalita' relativa a quel quadriennio; l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalita' prevedendo: 1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive; 2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 7 (Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze: a) (Omissis); b) formula i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) - h) (Omissis).». «Art. 15 (Competenze dei consigli giudiziari). - 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze: a) (Omissis); b) formulano i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni; c) - i) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: «Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. 2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni; c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita'; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo". 10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e' «negativo», il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita', che dimostri l'attivita' in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.». - Per il testo dell'articolo 37 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note all'articolo 2.