Art. 4 
 
          Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina  dell'accesso
in magistratura sono adottati nel rispetto dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) prevedere che i laureati che hanno  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza a seguito di un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni  possano  essere  immediatamente  ammessi  a
partecipare al concorso per magistrato ordinario; 
    b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)  del  presente
comma, prevedere la facolta' di iniziare il  tirocinio  formativo  di
cui  all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
seguito del superamento  dell'ultimo  esame  previsto  dal  corso  di
laurea; 
    c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)  del  presente
comma,  prevedere  che  la  Scuola   superiore   della   magistratura
organizzi,  anche  in  sede  decentrata,  corsi  di  preparazione  al
concorso per magistrato  ordinario  per  laureati,  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio  formativo  di
cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la
loro  attivita'  presso  l'ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo  che
i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura  che
tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei
familiari; 
    d) prevedere che la prova scritta  del  concorso  per  magistrato
ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacita'  di
inquadramento teorico-sistematico  dei  candidati  e  consista  nello
svolgimento di tre elaborati scritti,  rispettivamente  vertenti  sul
diritto civile, sul diritto  penale  e  sul  diritto  amministrativo,
anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea; 
    e) prevedere una riduzione  delle  materie  oggetto  della  prova
orale del concorso per magistrato  ordinario,  mantenendo  almeno  le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile,
diritto   processuale   penale,   diritto   amministrativo,   diritto
costituzionale, diritto  dell'Unione  europea,  diritto  del  lavoro,
diritto della crisi  e  dell'insolvenza  e  ordinamento  giudiziario,
fermo  restando  il  colloquio  in  una  lingua  straniera,  previsto
dall'articolo 1, comma 4,  lettera  m),  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   73   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
                «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui  all'articolo  42-ter,  secondo  comma,
          lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che
          abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami  di
          diritto   costituzionale,    diritto    privato,    diritto
          processuale civile, diritto  commerciale,  diritto  penale,
          diritto processuale penale, diritto del  lavoro  e  diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. (348) 
                2. Quando non e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
                3. Per l'accesso allo stage  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici  giudiziari
          con allegata documentazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
                4.  Gli  ammessi  allo  stage  sono  affidati  a   un
          magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
          e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
          un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,
          nonche' ai fini del conferimento di incarichi  direttivi  e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle funzioni di cui all'articolo  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
                5. L'attivita' degli ammessi  allo  stage  si  svolge
          sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
          degli obblighi di riservatezza e  di  riserbo  riguardo  ai
          dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                5-bis. L'attivita' di formazione degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
                6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
                7. Gli ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
                8. Lo svolgimento dello  stage  non  da'  diritto  ad
          alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto
          di  lavoro  subordinato  o   autonomo   ne'   di   obblighi
          previdenziali e assicurativi. 
                8-bis. Agli ammessi  allo  stage  e'  attribuita,  ai
          sensi del comma 8-ter, una borsa di studio  determinata  in
          misura non superiore ad euro 400 mensili e,  comunque,  nei
          limiti della  quota  prevista  dall'articolo  2,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
                8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
          studio di cui al comma 8-bis,  sulla  base  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
          le  prestazioni  erogate  agli  studenti  nell'ambito   del
          diritto allo studio universitario, nonche' i termini  e  le
          modalita' di presentazione della dichiarazione  sostitutiva
          unica. 
                9. Lo stage puo' essere interrotto  in  ogni  momento
          dal capo dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
                10. Lo stage puo' essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
                11. Il magistrato formatore redige, al termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
                11-bis. L'esito positivo dello stage, come  attestato
          a norma del comma 11, costituisce titolo per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  I  soggetti  assunti   dall'amministrazione
          giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento  a
          tempo determinato di personale con il  profilo  di  addetto
          all'ufficio per il processo banditi ai sensi  dell'articolo
          14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  qualora
          al momento  dell'assunzione  stiano  ancora  espletando  lo
          stage, possono richiedere che, ai fini  del  riconoscimento
          del titolo di cui al primo periodo,  oltre  al  periodo  di
          stage svolto sino all'assunzione, sia  computato  anche  il
          successivo periodo di lavoro  a  tempo  determinato  presso
          l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei
          diciotto mesi di durata complessiva richiesti.  Costituisce
          altresi'  titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio. 
                12. 
                13. Per l'accesso alla professione di avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
          16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
                14. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo  5
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, nei  concorsi  indetti  dall'amministrazione  della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
                15. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
          e a vice procuratore onorario. 
                16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991,  n.
          374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
                  «2-bis. La  disposizione  di  cui  al  comma  2  si
          applica anche a coloro che hanno svolto con esito  positivo
          lo stage presso gli uffici giudiziari.». 
                17. Al fine di favorire l'accesso allo  stage  e'  in
          ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
                18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
          articolo   quando   stipulano   le   convenzioni   previste
          dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, devono tenere conto delle  domande  presentate  dai
          soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                19. L'esito positivo dello stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
                20. La domanda di cui al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
                «Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
          1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
          anche in relazione al  rispetto  dei  tempi  del  PNRR,  il
          Ministero della giustizia richiede alla Commissione  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez PA, di  avviare  procedure  di
          reclutamento per i profili di cui agli articoli  11,  comma
          1, e 13 mediante  concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010,  n.  66,  i  titoli  valutabili  ai  sensi  del
          presente  comma,  con  attribuzione  dei   punteggi   fissi
          indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
          Ministero  della  giustizia  possono   prevedere   che   il
          punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
          titolo di studio in  questione  sia  stato  conseguito  non
          oltre  sette  anni  prima  del  termine   ultimo   per   la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento; 
                  b)  ulteriori   titoli   universitari   in   ambiti
          disciplinari attinenti al profilo messo a concorso,  per  i
          soli profili di cui  all'articolo  11  e  all'articolo  13,
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                  c)  eventuali  abilitazioni  professionali,  per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettere c), d), e), f) e h); 
                  d) il positivo espletamento  del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  per  il
          profilo di cui all'articolo 11; 
                  e)  il  servizio  prestato  presso  la   Corte   di
          cassazione,  la  Procura  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione nonche' le sezioni specializzate  dei  tribunali
          in materia di  immigrazione,  protezione  internazionale  e
          libera  circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,
          quali research officers, nell'ambito  del  Piano  operativo
          dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettera h). 
                2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
          di tutti i profili professionali di  cui  all'articolo  11,
          comma 3, mediante concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta, con possibilita' di  svolgimento  della  prova  da
          remoto. I titoli valutabili per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa,  con  attribuzione  dei  punteggi
          fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
          seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti  dalla
          Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
          previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
          studio in questione sia stato conseguito  non  oltre  sette
          anni prima del termine ultimo per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli  accademici
          universitari o  post-universitari  in  ambiti  disciplinari
          attinenti al profilo messo a concorso; 
                  c) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali  abilitazioni  professionali
          coerenti con il profilo medesimo; 
                  d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma  3,
          lettera a), il positivo espletamento del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
                3.    Per    le     procedure     di     reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  il  bando
          indica i  posti  messi  a  concorso  per  ogni  profilo  e,
          nell'ambito di  ogni  profilo,  indica  i  posti  per  ogni
          singolo  distretto  di  corte  di  appello,  nonche',   ove
          previsto nel medesimo bando, per ogni  singolo  circondario
          di tribunale. Ai fini della procedura  di  reclutamento  di
          cui al presente comma, gli uffici  giudiziari  nazionali  e
          l'amministrazione centrale sono assimilati  a  un  autonomo
          distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla  Giustizia
          amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
          profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati
          ad ogni Ufficio per il processo. 
                4. Ogni candidato, per le procedure  di  reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  non  puo'
          presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
          tale profilo, per piu' di un distretto  e,  nell'ambito  di
          tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
          circondario. Ogni candidato per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa puo' presentare domanda  solo  per
          un profilo ed esclusivamente  per  un  ufficio  giudiziario
          della Giustizia amministrativa. 
                5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  11,
          comma 2, per i titoli di  studi  accademici  richiesti  per
          l'accesso ai profili  di  cui  all'articolo  11  e  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e  i),
          si applicano i criteri di equipollenza e  di  equiparazione
          previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  233
          del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011.  I  candidati
          che partecipano  alla  selezione  bandita  dalla  Giustizia
          amministrativa devono essere  in  possesso  del  titolo  di
          accesso al profilo per il quale concorrono,  come  indicato
          nell'Allegato III. 
                6.  Le  commissioni  esaminatrici,  per  i   concorsi
          richiesti dal Ministero della Giustizia, sono  composte  da
          un magistrato ordinario  che  abbia  conseguito  almeno  la
          quinta valutazione di professionalita' o  da  un  dirigente
          generale di una  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici  anni  di
          iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
          giuridiche, tutti anche  in  quiescenza  da  non  oltre  un
          triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
          di  presidente,  e  da  non  piu'  di  quattro  componenti,
          individuati tra magistrati ordinari che abbiano  conseguito
          almeno  la   seconda   valutazione   di   professionalita',
          dirigenti  di   livello   non   generale   di   una   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
          almeno dieci  anni  di  iscrizione  all'Albo  e  professori
          ordinari,  associati,  ricercatori  confermati  o  a  tempo
          determinato di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),
          della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  tutti  anche  in
          quiescenza  da  non  oltre  un  triennio   alla   data   di
          pubblicazione del bando, con funzioni  di  commissari.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. 
                7.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la procedura concorsuale e'  decentrata  per
          ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
          una  sola  commissione  che  procede  alla  selezione   dei
          candidati  per  tutti  i  profili  professionali,  formando
          distinte graduatorie. La prova scritta puo'  essere  svolta
          presso un'unica sede per tutte  le  procedure  concorsuali.
          Per  la  selezione  dei  candidati  per  l'ufficio  per  il
          processo  del  Consiglio   di   Stato   e   del   Tribunale
          amministrativo regionale per il Lazio,  sede  di  Roma,  e'
          nominata,  per  i  funzionari   informatici,   per   quelli
          statistici e  per  gli  assistenti  informatici,  una  sola
          commissione,  che  forma  un'unica  graduatoria  per   ogni
          profilo. 
                8.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la commissione esaminatrice e'  composta  da
          un magistrato dell'ufficio giudiziario e da  due  dirigenti
          di  seconda  fascia  dell'area   amministrativa.   Per   la
          selezione degli assistenti informatici la commissione  puo'
          avvalersi  di  personale  esperto  dell'Ufficio   o   della
          consulenza   del   Servizio   per   l'informatica.    Nella
          commissione competente alla  selezione  dei  candidati  per
          l'Ufficio per il processo del  Consiglio  di  Stato  e  del
          Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sede  di
          Roma, un  dirigente  amministrativo  e'  sostituito  da  un
          dirigente  tecnico  per   la   selezione   dei   funzionari
          informatici  e  statistici,  nonche'   per   quella   degli
          assistenti informatici.  Le  funzioni  di  segretario  sono
          svolte da un  dipendente  appartenente  all'Area  III.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. I lavori  delle  commissioni  devono
          concludersi  entro  il  15  dicembre  2021.  Il  Segretario
          generale  della  Giustizia   amministrativa   monitora   il
          rispetto  della  tempistica  e   fornisce   supporto,   ove
          necessario. 
                9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a  parita'
          di merito per  le  procedure  di  reclutamento  di  cui  al
          presente articolo: 
                  a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
          presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  b) l'avere svolto, con esito positivo,  l'ulteriore
          periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
          sensi  dell'articolo  50,  commi  1-bis  e  1-quater,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
          per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa,  ai
          sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile  1982,  n.
          186; 
                  c)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il
          tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi
          dell'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
          il processo, cosi' come indicato  dall'articolo  50,  commi
          1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n.  114,  nonche',  per  il  concorso  indetto  dalla
          Giustizia amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  53-ter
          della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
                  c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
          specializzazione per le professioni legali. 
                10. A parita' dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' preferito il candidato piu'  giovane  di  eta',  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
          attribuzione del  punteggio  e  dei  titoli  di  preferenza
          dovra' essere documentato esclusivamente con  le  modalita'
          indicate dal bando di concorso. 
                11. Per ogni profilo, per i  concorsi  richiesti  dal
          Ministero  della  giustizia,  la  commissione  esaminatrice
          forma una singola graduatoria relativa  ai  posti  messi  a
          concorso in ogni distretto ovvero,  quando  lo  preveda  il
          bando  di  concorso,  in  ogni  circondario.  Al  fine   di
          garantire il raggiungimento degli obiettivi e  il  rispetto
          dei  tempi  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, per i concorsi richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, qualora  una  graduatoria  distrettuale  risulti
          incapiente rispetto  ai  posti  messi  a  concorso  per  un
          profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
          ancora  vacanti  mediante   ulteriore   scorrimento   delle
          graduatorie degli idonei  non  vincitori  per  il  medesimo
          profilo di altri distretti. A tali ulteriori  procedure  di
          scorrimento, aventi ad oggetto uno  o  piu'  distretti  che
          presentano  residue   scoperture   nel   profilo,   possono
          partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
          oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
          non   utilmente   collocati,   nelle   altre    graduatorie
          distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per  ciascuno
          di essi della votazione complessiva ivi  conseguita.  Resta
          fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto  attiene
          al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
          di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso  di
          incapienza   delle   graduatorie    distrettuali    formate
          nell'ambito  della   nuova   procedura   assunzionale,   il
          reclutamento potra'  avvenire  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
          primo scaglione. Per la Giustizia  amministrativa,  qualora
          una graduatoria risultasse  incapiente  rispetto  ai  posti
          messi a concorso per un profilo in un Ufficio  giudiziario,
          il  Segretario  generale  della  Giustizia   amministrativa
          potra' coprire i posti non assegnati  mediante  scorrimento
          delle graduatorie degli idonei non vincitori  del  medesimo
          profilo in  altro  ufficio  giudiziario  e,  nella  seconda
          tornata delle assunzioni, chiamare  gli  idonei  del  primo
          scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
          scorrimento delle graduatorie avviene a partire  da  quelle
          con maggior numero di idonei e, in caso di pari  numero  di
          idonei, secondo l'ordine degli Uffici  giudiziari  indicato
          nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 
                12. Per i  concorsi  richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, e' ammesso a sostenere  la  prova  scritta,  per
          ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
          non inferiore al  doppio,  del  numero  di  posti  messi  a
          concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal  bando
          e sulla base delle graduatorie risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  La
          prova  scritta  potra'  essere  svolta  mediante  l'uso  di
          tecnologie digitali. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 1, il  bando  di  concorso  specifica  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
          graduatoria   finale   per   ogni   singolo   distretto   o
          circondario, le sedi di corte di appello presso cui  potra'
          essere svolta la suddetta prova  scritta  e  i  criteri  di
          assegnazione alle predette  sedi  di  esame  dei  candidati
          ammessi a  sostenere  la  prova  scritta.  Potranno  essere
          costituite sottocommissioni, ognuna delle  quali  valutera'
          non meno di duecento candidati. La prova  scritta  consiste
          nella somministrazione di quesiti a risposta  multipla.  Il
          bando  puo'   prevedere,   in   ragione   del   numero   di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   e,   ove
          necessario,   la   non   contestualita'   delle   sessioni,
          garantendo in ogni  caso  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
          delle prove. Le materie oggetto  della  prova  scritta,  le
          modalita' di nomina della commissione  esaminatrice  e  dei
          comitati di vigilanza e le ulteriori  misure  organizzative
          sono determinate con decreto del Ministro  della  giustizia
          da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
                12-bis.  In  relazione  ai  soli   profili   di   cui
          all'articolo 11, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
          1  del  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,   n.   16,
          nell'ambito dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,   si
          procede  al  reclutamento  e   alla   successiva   gestione
          giuridica ed economica del personale  amministrativo  anche
          per gli addetti all'ufficio per il  processo  da  assegnare
          agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
          Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni  degli
          uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di  Bolzano
          i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
          lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
          requisito per la partecipazione il possesso  dell'attestato
          di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
          italiana e tedesca, di cui agli articoli  3  e  4,  secondo
          comma,  numero  4),  del  decreto  del   Presidente   dalla
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.   752.   La   commissione
          esaminatrice, anche in deroga al bando  di  concorso,  puo'
          ammettere  a  sostenere  la  prova  scritta  un  numero  di
          candidati pari ad  un  multiplo,  non  superiore  a  trenta
          volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,
          sulla base delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  Il
          bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
          comma, che la commissione esaminatrice di cui  al  comma  6
          sia  integrata  con  componenti  indicati   dalla   regione
          Trentino-Alto Adige/Südtirol,  sulla  base  di  un'apposita
          convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
          la suddetta regione. (79) 
                12-ter.  Coerentemente  con  le  misure  assunzionali
          introdotte con il presente decreto,  fino  al  31  dicembre
          2022 al personale del  Ministero  della  giustizia  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7. 
                13. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali
          relative alle assunzioni di tutti i  profili  professionali
          di  cui   agli   articoli   11   e   13   e'   autorizzata,
          subordinatamente all'approvazione del PNRR da  parte  della
          Commissione europea, per l'amministrazione della  giustizia
          ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e  di
          euro  341.112  per  l'anno  2023  e,   per   la   Giustizia
          amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021  e
          di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a  valere
          sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1.  La
          nomina a  magistrato  ordinario  si  consegue  mediante  un
          concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale  in
          relazione ai posti vacanti e a  quelli  che  si  renderanno
          vacanti nel quadriennio successivo, per i quali in  ragione
          dello  stanziamento  deliberato  puo'  essere  attivata  la
          procedura di reclutamento. 
                1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero  della
          giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
          i posti che si sono resi  vacanti  nell'anno  precedente  e
          quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo
          e  ne  da'  comunicazione  al  Consiglio  superiore   della
          magistratura. 
                2. Il  concorso  per  esami  consiste  in  una  prova
          scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo  8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  e  successive
          modificazioni, e in una prova orale. 
                3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
          elaborati teorici,  rispettivamente  vertenti  sul  diritto
          civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 
                4. La prova orale verte su: 
                  a)  diritto  civile  ed  elementi  fondamentali  di
          diritto romano; 
                  b) procedura civile; 
                  c) diritto penale; 
                  d) procedura penale; 
                  e)   diritto   amministrativo,   costituzionale   e
          tributario; 
                  f) diritto commerciale e fallimentare; 
                  g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
                  h) diritto comunitario; 
                  i) diritto internazionale pubblico e privato; 
                  l)  elementi  di   informatica   giuridica   e   di
          ordinamento giudiziario; 
                  m) colloquio su una lingua straniera, indicata  dal
          candidato  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  al
          concorso,  scelta  fra  le  seguenti:  inglese,   spagnolo,
          francese e tedesco. 
                5. Sono ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
          delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
          candidati che ottengono non meno di sei decimi in  ciascuna
          delle materie della prova orale di cui al comma 4,  lettere
          da a) a l), e un  giudizio  di  sufficienza  nel  colloquio
          sulla lingua straniera prescelta, e comunque una  votazione
          complessiva nelle  due  prove  non  inferiore  a  centootto
          punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti  di
          cui all'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, il  giudizio  in  ciascuna  delle
          prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione  del
          solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
          con la sola formula «non idoneo». 
                6. Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa
          delibera  del  Consiglio  superiore   della   magistratura,
          terminata la  valutazione  degli  elaborati  scritti,  sono
          nominati componenti della commissione esaminatrice  docenti
          universitari delle lingue indicate  dai  candidati  ammessi
          alla prova orale. I commissari cosi'  nominati  partecipano
          in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di  una
          o   di   entrambe   le   sottocommissioni,   se    formate,
          limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
          straniera della quale sono docenti. 
                7.  Nulla  e'  innovato  in  ordine  agli   specifici
          requisiti  previsti  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          modificazioni, per la copertura  dei  posti  di  magistrato
          nella provincia di Bolzano, fermo restando,  comunque,  che
          la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera  m),  del
          presente articolo deve essere  diversa  rispetto  a  quella
          obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».