Art. 5 
 
Collocamento fuori ruolo dei magistrati  ordinari,  amministrativi  e
                              contabili 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto  o
i  decreti  legislativi  recanti  riordino   della   disciplina   del
collocamento fuori ruolo dei magistrati  ordinari,  amministrativi  e
contabili sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) individuare  le  tipologie  di  incarichi  extragiudiziari  da
esercitare esclusivamente con contestuale  collocamento  fuori  ruolo
per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della  durata  dello
stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di
conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso
e  quelle  esercitate  presso  l'amministrazione  di  appartenenza  e
includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo
di gabinetto,  direttore  dell'ufficio  di  gabinetto  e  capo  della
segreteria di un Ministro; 
    b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari  per  le
quali e' ammesso il ricorso all'istituto  dell'aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c) prevedere che il collocamento fuori  ruolo  di  un  magistrato
ordinario, amministrativo o  contabile  possa  essere  autorizzato  a
condizione che l'incarico da conferire  corrisponda  a  un  interesse
dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i
rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella  relativa
valutazione e prevedere che, in ogni caso,  vengano  sempre  valutate
puntualmente le possibili ricadute che lo  svolgimento  dell'incarico
fuori ruolo puo' determinare sotto  i  profili  dell'imparzialita'  e
dell'indipendenza del magistrato; 
    d) prevedere che la valutazione della sussistenza  dell'interesse
di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi
che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere,  in  ordine  di
rilevanza:  gli  incarichi  che  la  legge  affida  esclusivamente  a
magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso  organismi
internazionali  e  sovranazionali;  gli   incarichi   presso   organi
costituzionali;   gli   incarichi   presso   organi   di    rilevanza
costituzionale;  gli  incarichi  non  giurisdizionali  apicali  e  di
diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;
gli altri incarichi; 
    e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico  svolto
fuori ruolo per un periodo superiore  a  cinque  anni,  possa  essere
nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura  del
nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di
possesso  nell'ufficio  giudiziario,  e  indicare  tassativamente  le
ipotesi di deroga; 
    f)  prevedere  che  non  possa  comunque  essere  autorizzato  il
collocamento del magistrato fuori ruolo prima del  decorso  di  dieci
anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti  e
quando la sua sede di servizio presenta una rilevante  scopertura  di
organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi  organi  di
autogoverno; 
    g)  stabilire  che  i  magistrati  ordinari,   amministrativi   e
contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un  tempo  che
superi complessivamente sette anni, salvo che per gli  incarichi,  da
indicare  tassativamente,  presso  gli  organi  costituzionali  o  di
rilevanza costituzionale, gli organi  del  Governo  e  gli  organismi
internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo  non  puo'
superare complessivamente  dieci  anni,  ferme  restando  le  deroghe
previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre  2012,  n.
190; 
    h) ridurre il numero massimo di  magistrati  che  possono  essere
collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione  alle
diverse tipologie di incarico  che  saranno  censite,  prevedendo  la
possibilita' di collocamento fuori ruolo dei magistrati per  la  sola
copertura di incarichi  rispetto  ai  quali  risultino  necessari  un
elevato grado di preparazione in materie  giuridiche  o  l'esperienza
pratica maturata  nell'esercizio  dell'attivita'  giudiziaria  o  una
particolare conoscenza dell'organizzazione  giudiziaria;  individuare
tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica; 
    i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che
tenga conto della specificita' dell'attivita',  gli  incarichi  fuori
ruolo svolti in ambito internazionale. 
  2. Lo schema del decreto o gli schemi dei  decreti  legislativi  di
cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  la  procedura  indicata
all'articolo 1, commi 2 e 3. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi
          gli appartenenti alle carriere diplomatica  e  prefettizia,
          e, limitatamente  agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati
          ordinari, amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  sono  collocati,  salvo  motivato
          diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
          proprie preminenti esigenze organizzative,  in  aspettativa
          senza  assegni  per  lo  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
          sede  internazionale,  i  quali  provvedono   al   relativo
          trattamento  previdenziale.  Resta  ferma   la   disciplina
          vigente in materia di collocamento  fuori  ruolo  nei  casi
          consentiti.  Il  periodo   di   aspettativa   comporta   il
          mantenimento della qualifica posseduta. E'  sempre  ammessa
          la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  a   domanda
          dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,  n.
          29, presso una qualsiasi  delle  forme  assicurative  nelle
          quali abbia maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
          l'incarico e' espletato presso organismi operanti  in  sede
          internazionale, la ricongiunzione dei periodi  contributivi
          e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che  l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
                3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
                4.  Nel  caso  di  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti  diversi  dalle  amministrazioni   pubbliche,   il
          periodo di collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1
          non puo' superare i cinque anni,  e'  rinnovabile  per  una
          sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento  di
          quiescenza e previdenza. 
                5. L'aspettativa per lo svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
                  a) il personale, nei due anni precedenti, e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile; 
                  b)  il  personale  intende  svolgere  attivita'  in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
                6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
          anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne'  essere
          impiegato nello svolgimento  di  attivita'  che  comportino
          l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)  del
          comma 5. 
                7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
          parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
                8. Il servizio prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
                9. Le disposizioni del presente articolo non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
                10.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 70,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,
          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
          delle Corti internazionali comunque denominate. 
              (Omissis).».