Art. 6 
 
              Coordinamento con le disposizioni vigenti 
 
  1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui
all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle
disposizioni vigenti con le  disposizioni  introdotte  in  attuazione
della  medesima  delega,  anche  modificando  la  formulazione  e  la
collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di  cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto  legislativo  20
febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche'  delle  disposizioni  contenute   in   leggi   speciali   non
direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega,  e
operando le necessarie abrogazioni nonche'  prevedendo  le  opportune
disposizioni transitorie. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  si  vedano  le
          note all'articolo 2. 
              - Il decreto legislativo  20  febbraio  2006,  n.  106,
          recante  «Disposizioni  in  materia   di   riorganizzazione
          dell'ufficio del pubblico ministero, a norma  dell'articolo
          1, comma 1, lettera d),  della legge  25  luglio  2005,  n.
          150», e' pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.