Art. 2 
 
Dematerializzazione scheda  scelta  di  destinazione  dell'otto,  del
cinque e del due  per  mille  nel  caso  di  730  presentato  tramite
                         sostituto d'imposta 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  I  sostituti  d'imposta   che   comunicano   ai   propri
sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler  prestare
assistenza fiscale provvedono a: 
      a) controllare, sulla base dei dati  ed  elementi  direttamente
desumibili  dalla  dichiarazione  presentata   dal   sostituito,   la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che  stabiliscono  limiti  alla  deducibilita'  degli   oneri,   alle
detrazioni ed ai crediti di imposta; 
      b) consegnare al sostituito,  prima  della  trasmissione  della
dichiarazione, copia della dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo
prospetto di liquidazione; 
      c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  le
dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti  di  liquidazione  e  i
dati contenuti nelle  schede  relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro: 
        1) il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
        2) il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
        3) il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
        4) il 15 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
        5) il 30 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 
      d) comunicare all'Agenzia  delle  entrate  in  via  telematica,
entro i termini previsti alla lettera c), il risultato  finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164; 
      e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e   dei   relativi
prospetti di liquidazione  fino  al  31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con la medesima decorrenza di cui al  comma  2,  l'articolo  17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.
164, cessa di avere applicazione.