Art. 3 
 
 
                   Modifiche al calendario fiscale 
 
  1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole «16 settembre» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre». 
  2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «sono stabiliti le  modalita'  ed  i  termini»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati entro il mese  successivo  al  periodo  di
riferimento.». 
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del 5 marzo 2010, e' abrogato. 
  4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «5.000 euro». 
  5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  alle  fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma  5-ter,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  per  la  presentazione  della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta  2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.