Art. 3 Modifiche al calendario fiscale 1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «sono stabiliti le modalita' ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.». 3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, e' abrogato. 4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.