Art. 4 
 
 
      Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  comma  le  parole  «l'intendente  di  finanza  o  il
Ministro  per  le  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»; 
    b) dopo il quarto comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  il
domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo,
ogni  successiva  revoca  ed  eventuale  ulteriore   variazione   del
precedente provvedimento, anche richieste con  istanza  motivata  del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio  e  hanno
effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  il
provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della
sola revoca e' l'organo che ha  emanato  l'originario  provvedimento.
Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del  domicilio
fiscale, competente a emanare il nuovo e unico  provvedimento  e'  la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate a seconda che il provvedimento  importi  lo  spostamento  del
domicilio  fiscale  nell'ambito  della  stessa  regione  o  in  altra
regione.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.