Art. 5 
 
 
             Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi 
 
  1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernente
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito  il
seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle
entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa
comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che
l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla
rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della
comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al
presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».