Art. 6 
 
 
  Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Nel  caso  di
presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero
tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale,
ovvero  mediante  CAF  o  professionista,  senza  modifiche,  non  si
effettua il controllo formale sui dati relativi agli  oneri  indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti  terzi  di  cui
all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il  controllo   della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»; 
    b) al  comma  3  le  parole  «Nel  caso  di  presentazione  della
dichiarazione precompilata, anche  con  modifiche,»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
precompilata, con modifiche,»; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nel
caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano
modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A  tal  fine  il
CAF o  il  professionista  acquisisce  dal  contribuente  i  dati  di
dettaglio  delle  spese  sanitarie  trasmessi  al   Sistema   tessera
sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli  importi  aggregati
in base alle tipologie di spesa utilizzati per  l'elaborazione  della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai  documenti  di
spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  partire
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse  si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.