IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1023  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   20   giugno   2019,   riguardante   i   quadri   di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e  le
misure  volte   ad   aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di
ristrutturazione, insolvenza ed  esdebitazione,  e  che  modifica  la
direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva   sulla   ristrutturazione   e
sull'insolvenza); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge  19
ottobre 2017, n. 155; 
  Visto il decreto-legge 24  agosto  2021,  n.  118,  recante  misure
urgenti in materia di crisi d'impresa  e  di  risanamento  aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2020,  n.  147,  recante
disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1,  comma
1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.  233
e, in particolare, gli articoli  30-ter,  30-quater,  30-quinquies  e
30-sexies; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 17 marzo 2022; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso  nell'adunanza  del  1
aprile 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze, dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
                       12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)  "crisi":  lo
stato  del  debitore  che  rende  probabile  l'insolvenza  e  che  si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici  a  far
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; 
    b) la lettera g) e' abrogata; 
    c) la lettera h) e' sostituita dalla  seguente:  «h)  "gruppo  di
imprese": l'insieme delle  societa',  delle  imprese  e  degli  enti,
esclusi lo Stato  e  gli  enti  territoriali,  che,  ai  sensi  degli
articoli 2497 e 2545-septies del codice  civile,  esercitano  o  sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente
o di  una  persona  fisica;  a  tal  fine  si  presume,  salvo  prova
contraria,  che  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   delle
societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o  ente  tenuto  al
consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente  che  le
controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;»; 
    d) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
      «m-bis)   "strumenti   di    regolazione    della    crisi    e
dell'insolvenza": le misure, gli accordi  e  le  procedure  volti  al
risanamento dell'impresa attraverso la modifica  della  composizione,
dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o  del
capitale, oppure volti  alla  liquidazione  del  patrimonio  o  delle
attivita' che, a richiesta del  debitore,  possono  essere  preceduti
dalla composizione negoziata della crisi»; 
    e) alla lettera n), le parole  «delle  procedure  di  regolazione
della  crisi  o  dell'insolvenza  previste»  sono  sostituite   dalle
seguenti:   «degli   strumenti   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti»; 
    f) alla lettera o), le parole «una delle procedure di regolazione
della crisi di impresa» sono sostituite dalle  seguenti:  «uno  degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; 
    g) dopo la lettera o), e' inserita la seguente: 
      «o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto
nell'elenco  di  cui  all'articolo  13,  comma  3  e  nominato  dalla
commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che  facilita
le trattative nell'ambito della composizione negoziata»; 
    h) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di  regolazione  della
crisi e dell'insolvenza»; 
    i) alla lettera q), le parole «gli  effetti  delle  procedure  di
regolazione della crisi  o  dell'insolvenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il  buon  esito  delle  trattative  e  gli  effetti  degli
strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle
procedure di insolvenza»; 
    l) la lettera u) e' abrogata. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                
                
          Note alle premesse: 
                
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,   e
          dell'Allegato A, n. 22, della legge 22 aprile 2021,  n.  53
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020): 
              «Art. 1 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. e 3. (Omissis).» 
              «Allegato A 
              (Omissis); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 30-ter, 30-quater,
          30-quinquies e 30 sexies del decreto-legge 6 novembre 2021,
          n. 152 (Disposizioni urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: 
              «Art.  30-ter  (Interoperabilita'  tra  la  piattaforma
          telematica nazionale per la composizione negoziata  per  la
          soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati).  -
          1. La piattaforma telematica nazionale istituita  ai  sensi
          dell'art. 3 del  decreto-legge  24  agosto  2021,  n.  118,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
          n. 147, e' collegata alla Centrale dei rischi  della  Banca
          d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle  entrate,
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'agente della riscossione. 
              2. L'esperto nominato ai sensi dell'art.  3,  comma  6,
          del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147,  accede
          alle banche di dati di cui  al  comma  1,  previo  consenso
          prestato dall'imprenditore ai sensi  del  regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  ed  estrae  la  documentazione  e   le   informazioni
          necessarie per l'avvio o la prosecuzione  delle  trattative
          con i creditori e con le parti interessate. 
              3.  L'accesso  ai  dati   attraverso   la   piattaforma
          telematica di cui al comma 1  non  modifica  la  disciplina
          relativa alla titolarita' del trattamento,  ferme  restando
          le specifiche responsabilita' ai  sensi  dell'art.  28  del
          citato regolamento  (UE)  2016/679  spettanti  al  soggetto
          gestore della piattaforma nonche'  le  responsabilita'  dei
          soggetti che  trattano  i  dati  in  qualita'  di  titolari
          autonomi del trattamento.» 
              «Art. 30-quater (Scambio di documentazione  e  di  dati
          contenuti nella piattaforma  telematica  nazionale  per  la
          composizione  negoziata  per  la  soluzione   delle   crisi
          d'impresa  tra  l'imprenditore  e  i  creditori).  -  1.  I
          creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di
          cui all'art. 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo  interno
          le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati
          eventualmente richiesti dall'esperto  di  cui  al  medesimo
          art. 30-ter, comma 2. Essi accedono  ai  documenti  e  alle
          informazioni inseriti nella  piattaforma  dall'imprenditore
          al  momento  della  presentazione  dell'istanza  di  nomina
          dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative.  La
          documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma
          sono     accessibili     previo     consenso      prestato,
          dall'imprenditore e dal singolo  creditore,  ai  sensi  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» 
              «Art.  30-quinquies  (Istituzione   di   un   programma
          informatico   per   la   sostenibilita'   del   debito    e
          l'elaborazione  di  piani   di   rateizzazione   automatici
          nell'ambito della composizione negoziata per  la  soluzione
          delle crisi d'impresa). - 1. Sulla  piattaforma  telematica
          nazionale  di  cui  all'art.  30-ter,  comma  1,  e'   reso
          disponibile un programma informatico gratuito che elabora i
          dati necessari per accertare la sostenibilita'  del  debito
          esistente e che consente all'imprenditore  di  condurre  il
          test pratico di cui all'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
          24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica  della
          ragionevole perseguibilita' del risanamento. 
              2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non
          supera   l'importo   di   30.000    euro    e,    all'esito
          dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1,
          tale debito risulta sostenibile, il  programma  elabora  un
          piano  di   rateizzazione.   L'imprenditore   comunica   la
          rateizzazione  ai  creditori   interessati   dalla   stessa
          avvertendoli che, se non manifestano  il  proprio  dissenso
          entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il
          piano si intendera' approvato e sara' eseguito  secondo  le
          modalita' e i tempi  nello  stesso  indicati.  Resta  salva
          l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti  di
          lavoro   e   di   riscossione   dei   crediti   fiscali   e
          previdenziali. Restano altresi'  ferme  le  responsabilita'
          per l'inserimento nel programma di dati o informazioni  non
          veritieri. 
              3. Le informazioni e i dati da inserire  nel  programma
          informatico,   le   specifiche   tecniche   per   il    suo
          funzionamento e  le  modalita'  di  calcolo  del  tasso  di
          interesse applicabile ai crediti rateizzati  sono  definiti
          con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
          la transizione digitale, da adottare entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.» 
              «Art. 30-sexies (Segnalazioni  dei  creditori  pubblici
          qualificati). - 1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale,  l'Agenzia  delle  entrate   e   l'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione  segnalano  all'imprenditore   e,   ove
          esistente,  all'organo  di  controllo,  nella  persona  del
          presidente  del  collegio  sindacale  in  caso  di   organo
          collegiale, tramite posta  elettronica  certificata  o,  in
          mancanza, mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento
          inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: 
                a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          il ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel  versamento  di
          contributi previdenziali di ammontare superiore: 
                  1) per le  imprese  con  lavoratori  subordinati  e
          parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno
          precedente e all'importo di euro 15.000; 
                  2) per le imprese senza  lavoratori  subordinati  e
          parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 
                b) per l'Agenzia delle  entrate,  l'esistenza  di  un
          debito scaduto  e  non  versato  relativo  all'imposta  sul
          valore aggiunto, risultante dalla  comunicazione  dei  dati
          delle liquidazioni periodiche di cui  all'art.  21-bis  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          superiore all'importo di euro 5.000; 
                c)   per   l'Agenzia    delle    entrate-Riscossione,
          l'esistenza  di  crediti  affidati  per   la   riscossione,
          autodichiarati o definitivamente  accertati  e  scaduti  da
          oltre   novanta   giorni,   superiori,   per   le   imprese
          individuali, all'importo di euro 100.000, per  le  societa'
          di persone, all'importo di euro 200.000  e,  per  le  altre
          societa', all'importo di euro 500.000. 
              2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
                a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta  giorni
          dal termine di presentazione  delle  comunicazioni  di  cui
          all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
                b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
          dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  entro   sessanta
          giorni decorrenti dal verificarsi delle  condizioni  o  dal
          superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. 
              3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene  l'invito
          a richiedere la composizione negoziata di  cui  all'art.  2
          del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147,  se  ne
          ricorrono i presupposti. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
                a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio
          2022; 
                b) per  l'Agenzia  delle  entrate,  in  relazione  ai
          debiti risultanti dalle comunicazioni  periodiche  relative
          al primo trimestre dell'anno 2022; 
                c)  per  l'Agenzia  delle   entrate-Riscossione,   in
          relazione ai carichi affidati all'agente della  riscossione
          a decorrere dal 1° luglio 2022.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre  2017,  n.  155),  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile
          l'insolvenza e che si  manifesta  con  l'inadeguatezza  dei
          flussi di cassa prospettici a far fronte alle  obbligazioni
          nei successivi dodici mesi; 
                b)  "insolvenza":  lo  stato  del  debitore  che   si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                c) "sovraindebitamento":  lo  stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                d)   "impresa   minore":   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348; 
                e) "consumatore": la persona fisica  che  agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
                f) "societa'  pubbliche":  le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'art. 2, lettere  m),  n),  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                g) Abrogata; 
                h) "gruppo di  imprese":  l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di una persona fisica; a tal fine si  presume,
          salvo prova  contraria,  che  l'attivita'  di  direzione  e
          coordinamento delle  societa'  del  gruppo  sia  esercitata
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci oppure dalla societa'  o  ente  che  le  controlla,
          direttamente o indirettamente, anche nei casi di  controllo
          congiunto; 
                i) "gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione":  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
          e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                l) "parti correlate": per parti correlate ai fini del
          presente codice si intendono quelle indicate come tali  nel
          Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti
          correlate; 
                m) "centro degli interessi principali  del  debitore"
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                m-bis)  "strumenti  di  regolazione  della  crisi   e
          dell'insolvenza": le misure, gli  accordi  e  le  procedure
          volti al risanamento dell'impresa  attraverso  la  modifica
          della composizione, dello stato o della struttura delle sue
          attivita' e passivita' o del capitale,  oppure  volti  alla
          liquidazione  del  patrimonio  o  delle  attivita'  che,  a
          richiesta del  debitore,  possono  essere  preceduti  dalla
          composizione negoziata della crisi; 
                n) "albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle
          imprese":  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o
          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo
          nell'ambito degli strumenti di regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza e delle procedure  di  insolvenza  previsti
          dal presente codice; 
                o) "professionista indipendente":  il  professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli  strumenti
          di regolazione della crisi e dell'insolvenza  che  soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2399
          del codice civile; 3) non essere legato  all'impresa  o  ad
          altre parti interessate all'operazione di regolazione della
          crisi da rapporti di natura personale o  professionale;  il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
                o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente,
          iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3 e nominato
          dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo  art.  13,
          che facilita le trattative nell'ambito  della  composizione
          negoziata; 
                p) "misure protettive": le misure temporanee disposte
          dal giudice competente per evitare che  determinate  azioni
          dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase  delle
          trattative, il buon esito delle iniziative assunte  per  la
          regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza,  anche  prima
          dell'accesso a uno degli  strumenti  di  regolazione  della
          crisi e dell'insolvenza; 
                q)  "misure  cautelari":  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare  provvisoriamente  il
          buon esito delle trattative e gli effetti  degli  strumenti
          di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle
          procedure di insolvenza; 
                r) "classe di creditori": insieme  di  creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all'art.
          1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82; 
                t) OCC: organismi  di  composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                u) Abrogata.».