Art. 11 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». 3. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 3, le parole «diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.». 4. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»; b) al comma 3, le parole «Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). - 1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.» «Art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'art. 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.» «Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza). 1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 3. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).».