Art. 12 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo III,  Capo  IV,  Sezione  II,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita  dalla
seguente: «Procedimento unitario  per  l'accesso  agli  strumenti  di
regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  alla   liquidazione
giudiziale». 
  2. L'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione  della
crisi e dell'insolvenza e alla  liquidazione  giudiziale).  -  1.  Il
procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della  crisi
e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla
presente sezione. 
    2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto,  le
ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  ed  e'  sottoscritto  dal
difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a
uno  strumento  di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e'
approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis. 
    3. La  domanda  del  debitore,  entro  il  giorno  successivo  al
deposito, e' comunicata dal cancelliere al  registro  delle  imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda
contiene  la  richiesta  di  misure   protettive   il   conservatore,
nell'eseguire l'iscrizione, ne  fa  espressa  menzione.  La  domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero. 
    4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione  di
accordi  di  ristrutturazione,  gli   accordi,   contestualmente   al
deposito, sono pubblicati nel registro  delle  imprese  e  acquistano
efficacia dal giorno della  pubblicazione.  Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare  un  commissario
giudiziale o confermare quello gia' nominato ai  sensi  dell'articolo
44, comma 1, lettera b); la  nomina  del  commissario  giudiziale  e'
disposta in presenza di istanze per la apertura  della  procedura  di
liquidazione  giudiziale,  quando  e'  necessaria  per  tutelare  gli
interessi delle parti istanti. 
    5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il  debitore  puo'
stare in giudizio personalmente. 
    6. In caso di domanda proposta da un  creditore,  da  coloro  che
hanno funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'impresa  o  dal
pubblico ministero, il ricorso e il decreto  di  convocazione  devono
essere notificati, a cura dell'ufficio,  all'indirizzo  del  servizio
elettronico  di  recapito  certificato   qualificato   o   di   posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e'  trasmesso  con  modalita'  telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 
    7.  Quando  la  notificazione  a  mezzo  di   posta   elettronica
certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o  non  ha  esito
positivo per causa  imputabile  al  destinatario,  il  ricorso  e  il
decreto sono notificati senza  indugio,  a  cura  della  cancelleria,
mediante  il  loro  inserimento  nell'area  web  riservata  ai  sensi
dell'articolo 359. La notificazione si  ha  per  eseguita  nel  terzo
giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento. 
    8. Quando la notificazione non risulta possibile o non  ha  esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario,  la  notifica,  a
cura del ricorrente, si esegue  esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese o, per i soggetti non  iscritti  nel  registro
delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non  puo'
essere compiuta con queste  modalita',  si  esegue  con  il  deposito
dell'atto nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel
registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti  non
iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento  del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a  munirsi  del
domicilio digitale, del  deposito  e'  data  notizia  anche  mediante
affissione  dell'avviso  in  busta  chiusa  e  sigillata  alla  porta
dell'abitazione o dell'ufficio  e  per  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
    9. Nel caso di pendenza di  un  procedimento  di  accesso  a  uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di
apertura della  liquidazione  giudiziale  e'  proposta  nel  medesimo
procedimento e fino alla rimessione della causa al  collegio  per  la
decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo  37,  comma  1,  e  nel
rispetto degli obblighi di cui all'articolo  39.  Se  la  domanda  di
apertura della liquidazione giudiziale e' proposta  separatamente  il
tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente. 
    10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della
liquidazione  giudiziale  introdotto  da  un  soggetto  diverso   dal
debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione  della
crisi  e  dell'insolvenza  e'  proposta,   con   ricorso   ai   sensi
dell'articolo 37, comma 1  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 39, nel medesimo  procedimento,  a  pena  di  decadenza,
entro la prima udienza e se entro il  medesimo  termine  e'  proposta
separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento  pendente.
Successivamente alla  prima  udienza,  la  domanda  non  puo'  essere
proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per  la
apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di  cui  al  primo
periodo non si applica se la domanda di accesso a  uno  strumento  di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della
composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione  di
cui all'articolo 17, comma 8.». 
  3. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di rinuncia
alla domanda di cui all'articolo  40  il  procedimento  si  estingue,
fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli  intervenuti
o  dal  pubblico  ministero   per   l'apertura   della   liquidazione
giudiziale. Il pubblico ministero puo'  rinunciare  alla  domanda  di
apertura della liquidazione giudiziale.»; 
    b) al comma 2, come sostituito  dall'articolo  7,  comma  4,  del
decreto legislativo 26  ottobre  2020,  n.  147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, le parole: «su  istanza  di  parte,»  sono
soppresse e la parola «quella» e' sostituita dalle parole «la parte»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso. 
  4. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione  della  crisi  e
dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione). -  1.  Il
debitore puo' presentare la domanda di cui  all'articolo  40  con  la
documentazione prevista dall'articolo 39, comma  3,  riservandosi  di
presentare la proposta, il piano e  gli  accordi.  In  tale  caso  il
tribunale pronuncia decreto con il quale: 
      a) fissa un termine compreso  tra  trenta  e  sessanta  giorni,
prorogabile su istanza  del  debitore  in  presenza  di  giustificati
motivi e in assenza di  domande  per  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale, fino a ulteriori  sessanta  giorni,  entro  il  quale  il
debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il  piano,
l'attestazione di  veridicita'  dei  dati  e  di  fattibilita'  e  la
documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda
di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con  la
documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda  di
omologazione  del  piano  di  ristrutturazione  di  cui  all'articolo
64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; 
      b) nomina un  commissario  giudiziale,  disponendo  che  questi
riferisca immediatamente al  tribunale  su  ogni  atto  di  frode  ai
creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  circostanza  o
condotta del debitore tali da  pregiudicare  una  soluzione  efficace
della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); 
      c) dispone gli obblighi informativi periodici,  anche  relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa e  all'attivita'  compiuta  ai
fini della  predisposizione  della  proposta  e  del  piano,  che  il
debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e  sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del  termine
fissato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a).  Con   la   medesima
periodicita', il debitore deposita  una  relazione  sulla  situazione
patrimoniale,  economica  e  finanziaria   che,   entro   il   giorno
successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su  richiesta  del
cancelliere; 
      d)  ordina  al  debitore  il  versamento,  entro   un   termine
perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma  per  le  spese
della procedura, nella  misura  necessaria  fino  alla  scadenza  del
termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). 
    2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario
giudiziale o del pubblico  ministero,  con  decreto  non  soggetto  a
reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso
per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita'
non  essenziale  al  contraddittorio,  revoca  il  provvedimento   di
concessione dei termini adottato ai sensi del comma  1,  lettera  a),
quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera  b)  o
quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui
al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il  tribunale  provvede  in
caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 
    3. I termini di cui al comma 1, lettere a),  c)  e  d)  non  sono
soggetti a sospensione feriale dei termini.». 
  5. All'articolo 45 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «o per  il  deposito  degli  accordi  di
ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  a)»  sono
sostitute dalle seguenti: «oppure per il deposito  della  domanda  di
omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis
o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma  1,
lettera a)»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «il nome dell'eventuale
commissario»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il   nome   del
commissario». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Dopo il deposito della domanda  di
accesso» sono inserite le seguenti: «al concordato preventivo,  anche
ai sensi dell'articolo 44,»; 
    b) al comma 2, le parole «anche da terzi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche da terzi,». 
  7. L'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 47 (Apertura del concordato preventivo). - 1. A seguito del
deposito del piano e della  proposta  di  concordato,  il  tribunale,
acquisito il parere del commissario  giudiziale,  se  gia'  nominato,
verifica: 
      a) in caso di concordato liquidatorio,  l'ammissibilita'  della
proposta e la fattibilita'  del  piano,  intesa  come  non  manifesta
inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; 
      b)  in  caso  di  concordato  in  continuita'   aziendale,   la
ritualita' della proposta. La domanda di  accesso  al  concordato  in
continuita' aziendale  e'  comunque  inammissibile  se  il  piano  e'
manifestamente  inidoneo  alla  soddisfazione  dei  creditori,   come
proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. 
    2. Compiute le verifiche di cui al comma  1,  il  tribunale,  con
decreto: 
      a) nomina il giudice delegato; 
      b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; 
      c) stabilisce, in  relazione  al  numero  dei  creditori,  alla
entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la  tempestivita'
e  l'efficacia  della  procedura,  la  data  iniziale  e  finale  per
l'espressione  del  voto  dei  creditori,  con  modalita'  idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione,  anche
utilizzando  le  strutture  informatiche  messe  a  disposizione   da
soggetti  terzi,  e  fissa  il  termine  per  la  comunicazione   del
provvedimento ai creditori; 
      d) fissa  il  termine  perentorio,  non  superiore  a  quindici
giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella  cancelleria
del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai  sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al  50  per  cento  delle
spese che si presumono necessarie per l'intera  procedura  ovvero  la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che
sia determinata dal tribunale. 
    3. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai  sensi  dell'articolo
45. 
    4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle  condizioni  di
cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che  hanno  proposto
domanda di apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  il  pubblico
ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile  la  proposta.
Il tribunale puo' concedere al debitore un termine  non  superiore  a
quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre  nuovi
documenti.  Il  tribunale  dichiara  con  sentenza  l'apertura  della
liquidazione giudiziale quando e' presentato ricorso da parte di  uno
dei soggetti legittimati. 
    5. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile dinanzi alla corte
di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte
di appello, sentite le parti, provvede in  camera  di  consiglio  con
decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
737 e 738 del codice di procedura civile. 
    6. La domanda puo' essere  riproposta,  decorso  il  termine  per
proporre   reclamo,   quando   si   verifichino    mutamenti    delle
circostanze.». 
  8. L'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 48 (Procedimento di omologazione). - 1. Se il concordato e'
stato  approvato  dai  creditori  ai  sensi  dell'articolo  109,   il
tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione
delle  parti  e  del  commissario  giudiziale,  disponendo   che   il
provvedimento  sia  iscritto  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce
dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio  del  luogo  in  cui  la
procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno  espresso
il loro dissenso. 
    2. Le opposizioni  dei  creditori  dissenzienti  e  di  qualsiasi
interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine
perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il  commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere  almeno  cinque
giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a
due giorni prima dell'udienza. 
    3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti
o disposti d'ufficio nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo
112, comma 4, per  il  concordato  in  continuita'  aziendale,  anche
delegando uno dei componenti del collegio, omologa  con  sentenza  il
concordato. 
    4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro  interessato  possono
proporre opposizione  con  memoria  depositata  entro  trenta  giorni
dall'iscrizione  della  domanda  nel  registro  delle   imprese.   Il
tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione
delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che
il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al  commissario
giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno  proposto  opposizione.
Il tribunale, assunti i mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del  collegio,
e  sentito  il  commissario  giudiziale,  omologa  con  sentenza  gli
accordi. 
    5.  La  sentenza  che  omologa  il  concordato,   il   piano   di
ristrutturazione  soggetto  a   omologazione   o   gli   accordi   di
ristrutturazione e' notificata e iscritta nel registro delle  imprese
a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data  della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice  di
procedura civile. Gli effetti nei riguardi  dei  terzi  si  producono
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. 
    6. Se il tribunale non  omologa  il  concordato  preventivo,  gli
accordi di ristrutturazione o il piano di  ristrutturazione  soggetto
ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando,  su
ricorso  di  uno   dei   soggetti   legittimati,   l'apertura   della
liquidazione giudiziale secondo  quanto  previsto  dall'articolo  49,
commi 1 e 2.». 
  9. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  «ad  una  procedura  di  regolazione
concordata della  crisi  o  dell'insolvenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «a  uno   strumento   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza»; 
    b)  al  comma  2,  dopo  le  parole  «ovvero  nei  casi  previsti
dall'articolo»  sono  inserite  le   seguenti:   «47,   comma   4   e
dall'articolo». 
  10. All'articolo 50, comma 4, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «articolo 40, commi 5, 6 e 7» sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 40, commi 6, 7 e 8». 
  11. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Contro la sentenza  del  tribunale
che  pronuncia  sull'omologazione  del  concordato  preventivo»  sono
inserite le seguenti: «, del piano  di  ristrutturazione  soggetto  a
omologazione»; 
    b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14.  Il  ricorso  per
cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.  Si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro la
sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.». 
  12.  All'articolo  52,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Allo stesso modo
puo' provvedere, in caso  di  reclamo  avverso  la  omologazione  del
concordato preventivo» sono inserite le seguenti:  «o  del  piano  di
ristrutturazione soggetto ad omologazione». 
  13. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dopo il comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  In  caso  di
accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di  omologazione
del  concordato  preventivo  in  continuita'  aziendale,   la   corte
d'appello, su richiesta delle parti, puo' confermare la  sentenza  di
omologazione se l'interesse generale dei creditori e  dei  lavoratori
prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a
quest'ultimo il risarcimento del danno.».  
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 43,  45,  46,  49,
          50, 51, 52 e 53 del citato decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 43 (Rinuncia alla  domanda).  -  1.  In  caso  di
          rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si
          estingue,  fatta   salva   la   volonta'   di   proseguirlo
          manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero  per
          l'apertura  della  liquidazione  giudiziale.  Il   pubblico
          ministero puo' rinunciare alla domanda  di  apertura  della
          liquidazione giudiziale. 
              2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,
          nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la  parte  che
          vi ha dato causa alle spese. 
              3. Quando la domanda e'  stata  iscritta  nel  registro
          delle imprese, il cancelliere  comunica  immediatamente  il
          decreto di estinzione  al  medesimo  registro  per  la  sua
          iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.» 
              «Art. 45 (Comunicazione e pubblicazione del decreto  di
          concessione dei termini). - 1. Entro il  giorno  successivo
          al deposito in cancelleria, il decreto di  concessione  dei
          termini per l'accesso al concordato preventivo  oppure  per
          il deposito della domanda  di  omologazione  del  piano  di
          ristrutturazione di cui all'art. 64-bis o degli accordi  di
          ristrutturazione di cui all'art. 44, comma 1,  lettera  a),
          e' comunicato al  debitore,  al  pubblico  ministero  e  ai
          richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale. 
              2. Nello stesso termine il  decreto  e'  trasmesso  per
          estratto a cura del cancelliere  all'ufficio  del  registro
          delle imprese ai fini della sua iscrizione, da  effettuarsi
          entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del
          debitore,   il   nome   dell'eventuale   commissario,    il
          dispositivo  e  la  data  del  deposito.  L'iscrizione   e'
          effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese  ove
          l'imprenditore ha la sede legale e,  se  questa  differisce
          dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al
          luogo ove la procedura e' stata aperta.» 
              «Art.  46  (Effetti  della  domanda   di   accesso   al
          concordato preventivo). - 1. Dopo il deposito della domanda
          di  accesso  al  concordato  preventivo,  anche  ai   sensi
          dell'art. 44, e fino al decreto di apertura di cui all'art.
          47,  il  debitore  puo'  compiere  gli  atti   urgenti   di
          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del
          tribunale. In  difetto  di  autorizzazione  gli  atti  sono
          inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto  di
          cui all'art. 44, comma 1. 
              2.  La  domanda  di  autorizzazione   contiene   idonee
          informazioni sul contenuto del  piano.  Il  tribunale  puo'
          assumere  ulteriori  informazioni,  anche   da   terzi,   e
          acquisisce  il  parere  del  commissario   giudiziale,   se
          nominato. 
              3.  Successivamente  al  decreto  di  apertura  e  fino
          all'omologazione, sull'istanza di  autorizzazione  provvede
          il giudice delegato. 
              4. I crediti di terzi  sorti  per  effetto  degli  atti
          legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. 
              5.  I  creditori  non  possono  acquisire  diritti   di
          prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
          salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e
          3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta  giorni  che
          precedono la data della pubblicazione  nel  registro  delle
          imprese della domanda di accesso sono  inefficaci  rispetto
          ai creditori anteriori.» 
              «Art. 49 (Dichiarazione di apertura della  liquidazione
          giudiziale). - 1. Il  tribunale,  definite  le  domande  di
          accesso a  uno  strumento  di  regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso  di  uno
          dei  soggetti  legittimati  e   accertati   i   presupposti
          dell'art.  121,  dichiara  con  sentenza  l'apertura  della
          liquidazione giudiziale. 
              2. Allo stesso modo, su ricorso  di  uno  dei  soggetti
          legittimati,   il   tribunale   provvede,   osservate    le
          disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, quando e' decorso
          inutilmente o e' stato revocato il termine di cui  all'art.
          44,  comma  1,  lettera  a),  quando  il  debitore  non  ha
          depositato le spese di procedura di cui all'art. 44,  comma
          1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'art. 47, comma
          4 e dall'art. 106 o in caso  di  mancata  approvazione  del
          concordato preventivo o quando il concordato  preventivo  o
          gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. 
              3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: 
                a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
                b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti
          per  l'esecuzione  di  compiti  specifici  in   luogo   del
          curatore; 
                c) ordina al debitore il deposito  entro  tre  giorni
          dei  bilanci  e  delle  scritture   contabili   e   fiscali
          obbligatorie, in  formato  digitale  nei  casi  in  cui  la
          documentazione e' tenuta a  norma  dell'art.  2215-bis  del
          codice civile, dei libri sociali, delle  dichiarazioni  dei
          redditi, IRAP e IVA dei tre  esercizi  precedenti,  nonche'
          dell'elenco dei creditori  corredato  dall'indicazione  del
          loro domicilio digitale,  se  gia'  non  eseguito  a  norma
          dell'art. 39; 
                d)  stabilisce  il   luogo,   il   giorno   e   l'ora
          dell'udienza in cui si  procedera'  all'esame  dello  stato
          passivo,  entro  il  termine  perentorio   di   non   oltre
          centoventi  giorni  dal  deposito  della  sentenza,  ovvero
          centocinquanta giorni in caso di  particolare  complessita'
          della procedura; 
                e) assegna ai  creditori  e  ai  terzi,  che  vantano
          diritti reali o personali su cose in possesso del debitore,
          il termine perentorio di trenta giorni  prima  dell'udienza
          di cui alla lettera d) per la presentazione  delle  domande
          di insinuazione; 
                f) autorizza il curatore, con  le  modalita'  di  cui
          agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies  delle
          disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 
                  1)  ad  accedere  alle  banche  dati  dell'anagrafe
          tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 
                  2)  ad  accedere  alla  banca   dati   degli   atti
          assoggettati a imposta di  registro  e  ad  estrarre  copia
          degli stessi; 
                  3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei
          fornitori di cui all'art. 21 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
          e successive modificazioni; 
                  4) ad  acquisire  la  documentazione  contabile  in
          possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari
          relativa ai rapporti  con  l'impresa  debitrice,  anche  se
          estinti; 
                  5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e
          dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 
              4. La sentenza e'  comunicata  e  pubblicata  ai  sensi
          dell'art. 45. La sentenza produce i  propri  effetti  dalla
          data della pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  133,  primo
          comma, del codice di  procedura  civile.  Gli  effetti  nei
          riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli  da
          163 a 171, si producono  dalla  data  di  iscrizione  della
          sentenza nel registro delle imprese. 
              5. Non si  fa  luogo  all'apertura  della  liquidazione
          giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e  non  pagati
          risultanti dagli atti dell'istruttoria e'  complessivamente
          inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente
          aggiornato con le modalita' di cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera d).» 
              «Art. 50 (Reclamo contro il provvedimento  che  rigetta
          la domanda di apertura della liquidazione giudiziale). - 1.
          Il tribunale, se respinge  la  domanda  di  apertura  della
          liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato.  Il
          decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato  alle  parti
          e, quando e' stata disposta la pubblicita'  della  domanda,
          iscritto nel registro delle imprese. 
              2.  Entro  trenta  giorni   dalla   comunicazione,   il
          ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo
          contro il decreto alla corte di  appello  che,  sentite  le
          parti,  provvede  in  camera  di  consiglio   con   decreto
          motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          737 e 738 del codice di procedura civile. 
              3. Il debitore non puo' chiedere in  separato  giudizio
          la condanna del  creditore  istante  alla  rifusione  delle
          spese ovvero al risarcimento del danno per  responsabilita'
          aggravata ai sensi dell'art. 96  del  codice  di  procedura
          civile. 
              4. Il decreto della corte di  appello  che  rigetta  il
          reclamo non e' ricorribile per  cassazione,  e'  comunicato
          dalla  cancelleria  alle  parti  del  procedimento  in  via
          telematica,  al  debitore,  se  non  costituito,  ai  sensi
          dell'art. 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto  immediatamente
          nel registro delle imprese nel caso  di  pubblicita'  della
          domanda. 
              5. In caso di accoglimento del  reclamo,  la  corte  di
          appello dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale  con
          sentenza e rimette gli atti al tribunale, che  adotta,  con
          decreto, i provvedimenti  di  cui  all'art.  49,  comma  3.
          Contro  la  sentenza  puo'  essere  proposto  ricorso   per
          cassazione, ma i  termini  sono  ridotti  della  meta'.  La
          sentenza della corte di appello e il decreto del  tribunale
          sono iscritti nel registro delle imprese su  richiesta  del
          cancelliere del tribunale. 
              6. I termini di cui  agli  articoli  33,  34  e  35  si
          computano con riferimento  alla  sentenza  della  corte  di
          appello.» 
              «Art. 51 (Impugnazioni). - 1. Contro  la  sentenza  del
          tribunale che pronuncia  sull'omologazione  del  concordato
          preventivo,  del  piano  di  ristrutturazione  soggetto   a
          omologazione o degli  accordi  di  ristrutturazione  oppure
          dispone l'apertura della liquidazione giudiziale  le  parti
          possono proporre reclamo. La sentenza che  dichiara  aperta
          la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata  anche  da
          qualunque interessato. Il reclamo e' proposto  con  ricorso
          da depositare nella cancelleria della corte di appello  nel
          termine di trenta giorni. 
              2. Il ricorso deve contenere: 
                a) l'indicazione della corte di appello competente; 
                b)  le  generalita'   dell'impugnante   e   del   suo
          procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
          sede la corte di appello; 
                c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto su cui si  basa  l'impugnazione,  con  le  relative
          conclusioni; 
                d)  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  di  cui  il
          ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 
              3. Il termine per il reclamo  decorre,  per  le  parti,
          dalla data della notificazione telematica del provvedimento
          a cura dell'ufficio e, per  gli  altri  interessati,  dalla
          data  della  iscrizione  nel  registro  delle  imprese.  Si
          applica alle parti la disposizione  di  cui  all'art.  327,
          primo comma, del codice di procedura civile. 
              4. Il reclamo non sospende l'efficacia della  sentenza,
          salvo quanto  previsto  dall'art.  52.  L'accoglimento  del
          reclamo produce gli effetti di cui all'art. 53. 
              5. Il  presidente,  nei  cinque  giorni  successivi  al
          deposito del ricorso, designa  il  relatore,  e  fissa  con
          decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
          deposito del ricorso. 
              6. Il ricorso,  unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria  o  in
          via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario
          giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. 
              7.  Tra  la   data   della   notificazione   e   quella
          dell'udienza deve intercorrere un  termine  non  minore  di
          trenta giorni. 
              8. Le parti resistenti devono costituirsi,  a  pena  di
          decadenza,  almeno   dieci   giorni   prima   dell'udienza,
          eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede  la  corte
          di  appello.  La  costituzione  si  effettua  mediante   il
          deposito  in  cancelleria   di   una   memoria   contenente
          l'esposizione delle difese in fatto e in  diritto,  nonche'
          l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
              9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
          luogo oltre il termine stabilito per la costituzione  delle
          parti resistenti con le modalita' per queste previste. 
              10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
          anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti  i
          mezzi  di  prova  che  ritiene   necessari,   eventualmente
          delegando un suo componente. 
              11. La corte, esaurita  la  trattazione,  provvede  sul
          ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. 
              12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria
          e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e
          iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45. 
              13. Il termine per proporre il ricorso  per  cassazione
          e' di trenta giorni dalla notificazione. 
              14. Il ricorso per cassazione non sospende  l'efficacia
          della sentenza. Si applica, in quanto  compatibile,  l'art.
          52 se il ricorso e' promosso  contro  la  sentenza  con  la
          quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. 
              15. Salvo quanto previsto dall'art. 96  del  codice  di
          procedura   civile,   con   la    sentenza    che    decide
          l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente
          ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in  tal
          caso,  revoca   con   efficacia   retroattiva   l'eventuale
          provvedimento di ammissione della stessa  al  patrocinio  a
          spese dello Stato. In caso di societa' o enti,  il  giudice
          dichiara se sussiste mala fede  del  legale  rappresentante
          che ha  conferito  la  procura  e,  in  caso  positivo,  lo
          condanna in solido con la societa' o  l'ente  al  pagamento
          delle spese dell'intero processo  e  al  pagamento  di  una
          somma pari  al  doppio  del  contributo  unificato  di  cui
          all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
          maggio 2002, n. 115.» 
              «Art.    52    (Sospensione     della     liquidazione,
          dell'esecuzione del piano o degli accordi). -  1.  Proposto
          il reclamo, la corte di appello, su richiesta  di  parte  o
          del  curatore,  puo',  quando  ricorrono  gravi  e  fondati
          motivi, sospendere, in tutto o in parte o  temporaneamente,
          la liquidazione  dell'attivo,  la  formazione  dello  stato
          passivo e il compimento di altri  atti  di  gestione.  Allo
          stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso  la
          omologazione del  concordato  preventivo  o  del  piano  di
          ristrutturazione soggetto ad omologazione o  degli  accordi
          di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria,  in
          tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano  o
          dei pagamenti. 
              2. La corte  di  appello  puo'  disporre  le  opportune
          tutele per i creditori e per la continuita' aziendale. 
              3.  L'istanza  di  sospensione  si   propone   per   il
          reclamante con il reclamo e per le altre parti  con  l'atto
          di costituzione; il  presidente,  con  decreto,  ordina  la
          comparizione delle parti dinanzi al collegio in  camera  di
          consiglio e dispone che copia del  ricorso  e  del  decreto
          siano notificate alle  altre  parti  e  al  curatore  o  al
          commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero. 
              4. La corte di appello decide  con  decreto  contro  il
          quale non e' ammesso ricorso per cassazione.» 
              «Art. 53.  (Effetti  della  revoca  della  liquidazione
          giudiziale,  dell'omologazione  del  concordato   e   degli
          accordi di ristrutturazione). - 1. In caso di revoca  della
          liquidazione giudiziale, restano salvi  gli  effetti  degli
          atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.  Gli
          organi della procedura restano in  carica,  con  i  compiti
          previsti dal presente articolo, fino al momento in  cui  la
          sentenza che pronuncia sulla  revoca  passa  in  giudicato.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  147  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  le
          spese della  procedura  e  il  compenso  al  curatore  sono
          liquidati dal tribunale, su relazione del giudice  delegato
          e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della  procedura
          e della  sua  revoca,  con  decreto  reclamabile  ai  sensi
          dell'art. 124. 
              2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e  fino
          al   momento   in   cui   essa    passa    in    giudicato,
          l'amministrazione  dei  beni  e  l'esercizio   dell'impresa
          spettano al debitore, sotto la vigilanza del  curatore.  Il
          tribunale, assunte, se occorre,  sommarie  informazioni  ed
          acquisito il  parere  del  curatore,  puo'  autorizzare  il
          debitore   a   stipulare    mutui,    transazioni,    patti
          compromissori, alienazioni e  acquisti  di  beni  immobili,
          rilasciare  garanzie,  rinunciare   alle   liti,   compiere
          ricognizioni di diritti di terzi, consentire  cancellazioni
          di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare  eredita'  e
          donazioni ed a compiere gli  altri  atti  di  straordinaria
          amministrazione. 
              3.  Gli  atti  compiuti  senza   l'autorizzazione   del
          tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I  crediti  di
          terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 98. 
              4.  Con  la  sentenza  che   revoca   la   liquidazione
          giudiziale,  la  corte  di  appello  dispone  gli  obblighi
          informativi periodici  relativi  alla  gestione  economica,
          patrimoniale e finanziaria dell'impresa,  che  il  debitore
          deve assolvere sotto la  vigilanza  del  curatore  sino  al
          momento in cui la  sentenza  passa  in  giudicato.  Con  la
          medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il
          debitore   deposita   una   relazione   sulla    situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'impresa.  Il
          tribunale,  su  istanza  del  debitore,  con  decreto   non
          soggetto  a  reclamo  esclude  in  tutto  o  in  parte   la
          pubblicazione di tale relazione nel registro delle  imprese
          quando  la  divulgazione  dei  dati  comporta   pregiudizio
          evidente per la  continuita'  aziendale.  Entro  il  giorno
          successivo   al   deposito   della   relazione   o    della
          comunicazione al curatore del provvedimento  del  tribunale
          che ne dispone la parziale segretazione,  la  relazione  e'
          comunicata dal  curatore  ai  creditori  e  pubblicata  nel
          registro  delle  imprese  a  cura  della  cancelleria.   Il
          tribunale, a seguito  di  segnalazione  del  curatore,  del
          comitato dei creditori o del pubblico ministero,  accertata
          la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile  a
          reclamo ai sensi dell'art. 124,  priva  il  debitore  della
          possibilita'  di  compiere  gli  atti  di   amministrazione
          ordinaria e  straordinaria.  Il  decreto  e'  trasmesso  al
          registro delle imprese per la pubblicazione. 
              5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o
          degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di
          uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati
          i presupposti di  cui  all'art.  121,  dichiara  aperta  la
          liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per
          l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49,  comma  3.
          La sentenza che dichiara aperta la liquidazione  giudiziale
          e' notificata alle parti a  cura  della  cancelleria  della
          corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche' iscritta
          al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti  degli
          atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi  della
          procedura prima della revoca. 
              5-bis. In caso di  accoglimento  del  reclamo  proposto
          contro  la  sentenza   di   omologazione   del   concordato
          preventivo in continuita' aziendale, la corte d'appello, su
          richiesta delle  parti,  puo'  confermare  la  sentenza  di
          omologazione se l'interesse generale dei  creditori  e  dei
          lavoratori  prevale  rispetto  al  pregiudizio  subito  dal
          reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del
          danno. 
              6. Nel caso  previsto  dal  comma  5,  su  istanza  del
          debitore il tribunale, ove ricorrano gravi  e  giustificati
          motivi, puo' sospendere i termini per la proposizione delle
          impugnazioni  dello  stato   passivo   e   l'attivita'   di
          liquidazione  fino  al  momento  in  cui  la  sentenza  che
          pronuncia sulla revoca passa in giudicato.».