Art. 13 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo  IV,  Sezione  III,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 54 (Misure cautelari e protettive).  -  1.  Nel  corso  del
procedimento per l'apertura della  liquidazione  giudiziale  o  della
procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di
ristrutturazione  e  del  piano  di   ristrutturazione   soggetto   a
omologazione, su istanza di  parte,  il  tribunale  puo'  emettere  i
provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda
o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze,  piu'  idonei
ad  assicurare  provvisoriamente  l'attuazione  delle   sentenze   di
omologazione   di   strumenti   di   regolazione   della   crisi    e
dell'insolvenza e di  apertura  delle  procedure  di  insolvenza.  Le
misure cautelari possono essere concesse anche dopo la  pubblicazione
dell'istanza di cui all'articolo 18,  comma  1,  tenuto  conto  dello
stato delle trattative e delle misure eventualmente gia'  concesse  o
confermate ai sensi dell'articolo 19.  Non  si  applicano  l'articolo
669-octies, primo, secondo e terzo comma,  e  l'articolo  669-novies,
primo comma, del codice di procedura civile. 
    2. Se il debitore ne ha fatto  richiesta  nella  domanda  di  cui
all'articolo  40,  dalla  data  della  pubblicazione  della  medesima
domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono  iniziare
o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo  patrimonio  o  sui
beni  e  sui  diritti  con  i  quali  viene  esercitata   l'attivita'
d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese  e  le
decadenze  non  si  verificano  e  la  sentenza  di  apertura   della
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato  di  insolvenza
non  puo'  essere  pronunciata.  Il  debitore  puo'   richiedere   al
tribunale, con successiva istanza, ulteriori  misure  temporanee  per
evitare che determinate  azioni  di  uno  o  piu'  creditori  possano
pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle
iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. 
    3. Le misure protettive di  cui  al  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche  nel  corso
delle trattative e prima del deposito della domanda  di  omologazione
degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui
all'articolo 39, comma 1  e  la  proposta  di  accordo  corredata  da
un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla
proposta sono in corso trattative con i creditori  che  rappresentano
almeno il sessanta  per  cento  dei  crediti  e  che  la  stessa,  se
accettata,  e'  idonea  ad  assicurare  l'integrale   pagamento   dei
creditori con i quali non  sono  in  corso  trattative  o  che  hanno
comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione
si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
di cui all'articolo 61. 
    4. Prima del deposito della domanda di cui  all'articolo  40,  le
misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono
essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli
articoli 17, 18 e 44, comma 1. 
    5. Le  misure  protettive  disposte  conservano  efficacia  anche
quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza  diverso
da quello indicato nella domanda depositata  ai  sensi  dell'articolo
44. 
    6. L'amministratore delle procedure di  insolvenza  nominato  dal
giudice  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2
quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la  domanda  di
cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la  domanda,  quando
nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente
soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori  secondo  la
procedura concorsuale aperta. 
    7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste  ai  sensi  del
comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.». 
  2. L'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 55 (Procedimento). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 54,
il presidente del tribunale o  della  sezione  cui  e'  assegnata  la
trattazione  dello   strumento   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale  designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del  procedimento.  Alla
trattazione  provvede  direttamente  il  giudice  relatore,  se  gia'
delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. 
    2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo
periodo,  e  3,  sentite  le  parti  e  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili  in  relazione  alla
misura richiesta e,  quando  la  convocazione  delle  parti  potrebbe
pregiudicare l'attuazione del  provvedimento,  provvede  con  decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni.  In  tal  caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione  delle  parti
avanti a se', ove  gia'  non  disposta  ai  sensi  dell'articolo  41,
assegnando all'istante un termine perentorio  non  superiore  a  otto
giorni per la notifica del ricorso e del decreto  alle  altre  parti.
All'udienza il giudice conferma, modifica o  revoca  i  provvedimenti
emanati  con   decreto.   L'ordinanza   e'   reclamabile   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure
perdono efficacia al momento della pubblicazione  delle  sentenze  di
omologazione  degli  strumenti   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. 
    3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo  e  secondo
periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie  informazioni,
conferma  o  revoca  le  misure  protettive   entro   trenta   giorni
dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con  decreto
reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  669-terdecies  del  codice  di
procedura civile. La durata delle misure e'  fissata  al  massimo  in
quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle  imprese  per
l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene  nel  termine
prescritto  cessano  gli  effetti  protettivi  prodottisi  ai   sensi
dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda  puo'
essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al  momento
della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di
regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  di  apertura  delle
procedure di insolvenza. 
    4. Il tribunale, su istanza del debitore  o  di  un  creditore  e
acquisito il parere del commissario  giudiziale,  se  nominato,  puo'
prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse,  nel
rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se  sono  stati  compiuti
significativi   progressi   nelle    trattative    sul    piano    di
ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto  pregiudizio  ai
diritti e agli interessi delle parti interessate. 
    5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale  o,  in
caso di atti di frode,  su  istanza  dei  creditori  o  del  pubblico
ministero, il tribunale, sentite le parti e  omessa  ogni  formalita'
non essenziale  al  contraddittorio,  revoca  o  modifica  le  misure
protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica  anche
quando il tribunale accerta che le  misure  protettive  concesse  non
soddisfano piu' l'obiettivo di agevolare le trattative. 
    6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1  e  2  possono
essere emessi anche dalla corte di appello  nei  giudizi  di  reclamo
previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50. 
    7. In caso di revoca o cessazione  delle  misure  protettive,  il
divieto di acquisire diritti di prelazione,  se  non  concordati  con
l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione
delle misure protettive.».