Art. 15 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo IV, capo I del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita  dalla
seguente: «Accordi di ristrutturazione, convenzione  di  moratoria  e
accordi su crediti tributari e contributivi». 
  2. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «dell'articolo 44» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 48»; 
    b) al comma 4, come modificato dall'articolo 9, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo  26  ottobre  2020,  n.  147,  la  parola
«economica» e' soppressa. 
  3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 3,  lettera
c), del decreto legislativo 26  ottobre  2020,  n.  147,  al  settimo
periodo,  le  parole  «Ai  fini  dell'articolo  48,  comma  5»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini del  comma  2-bis»  e  la  parola
«fiscale» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale
omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione
da parte dell'amministrazione finanziaria o  degli  enti  gestori  di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie  quando  l'adesione  e'
determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli
articoli 57, comma 1, e 60,  comma  1,  e,  anche  sulla  base  delle
risultanze  della  relazione  del  professionista  indipendente,   la
proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione  o  degli
enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»; 
    c) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Transazione  su
crediti tributari e contributivi». 
  4. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono aggiunti i  seguenti:  «3.  In  caso  di
domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda  di
concessione delle misure protettive in  funzione  della  omologazione
degli  accordi  di  ristrutturazioni,  i   creditori   non   possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti  in  corso  di
esecuzione o provocarne la risoluzione, ne'  possono  anticiparne  la
scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il  solo  fatto
del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali  patti
contrari. 
    4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  i  creditori  interessati
dalle  misure  protettive  non  possono,  unilateralmente,  rifiutare
l'adempimento dei contratti  essenziali  in  corso  di  esecuzione  o
provocarne la risoluzione, ne'  possono  anticiparne  la  scadenza  o
modificarli in danno dell'imprenditore  per  il  solo  fatto  di  non
essere  stati  pagati  dal  debitore.  Sono  essenziali  i  contratti
necessari per la continuazione della gestione corrente  dell'impresa,
inclusi i contratti  relativi  alle  forniture  la  cui  interruzione
impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.»; 
      b) alla rubrica, dopo le parole «Effetti  degli  accordi  sulla
disciplina societaria» sono aggiunte le seguenti: «e sui contratti in
caso di concessione di misure protettive». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli articoli 57, 63  e  64  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1.
          Gli accordi di ristrutturazione dei  debiti  sono  conclusi
          dall'imprenditore,  anche   non   commerciale   e   diverso
          dall'imprenditore  minore,  in  stato   di   crisi   o   di
          insolvenza, con i creditori  che  rappresentino  almeno  il
          sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono   soggetti   ad
          omologazione ai sensi dell'art. 48. 
              2. Gli accordi  devono  contenere  l'indicazione  degli
          elementi del piano economico-finanziario che ne  consentono
          l'esecuzione. Il  piano  deve  essere  redatto  secondo  le
          modalita' indicate dall'art. 56. Al  piano  debbono  essere
          allegati i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3. 
              3. Gli accordi devono essere idonei  ad  assicurare  il
          pagamento integrale dei  creditori  estranei  nei  seguenti
          termini: 
                a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
                b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              4. Un professionista  indipendente  deve  attestare  la
          veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
          L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo  e
          del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.» 
              «Art.  63.  (Transazione   su   crediti   tributari   e
          contributivi).  -1.  Nell'ambito   delle   trattative   che
          precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
          di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo'  proporre
          una transazione fiscale. In tali  casi  l'attestazione  del
          professionista indipendente in possesso  dei  requisiti  di
          cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  o),  relativamente  ai
          crediti fiscali e previdenziali, deve  inerire  anche  alla
          convenienza  del   trattamento   proposto   rispetto   alla
          liquidazione  giudiziale;  tale   circostanza   costituisce
          oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. 
              2.  La  proposta  di   transazione,   unitamente   alla
          documentazione  di  cui  agli  articoli  57,  60  e  61  e'
          depositata presso gli uffici indicati all'art. 88, comma 3.
          Alla  proposta  di  transazione  deve  essere  allegata  la
          dichiarazione sostitutiva, resa  dal  debitore  o  dal  suo
          legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del testo unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  che
          la documentazione di cui al periodo precedente  rappresenta
          fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa,  con
          particolare riguardo  alle  poste  attive  del  patrimonio.
          L'adesione alla proposta e' espressa,  su  parere  conforme
          della competente direzione regionale, con la sottoscrizione
          dell'atto negoziale da parte  del  direttore  dell'ufficio.
          Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e  dei
          monopoli  l'adesione  alla  proposta  e'   espressa   dalla
          competente   direzione    interregionale,    regionale    e
          interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale.
          L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della  riscossione
          in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di  cui
          all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
          L'assenso  cosi'   espresso   equivale   a   sottoscrizione
          dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del  comma  2-bis
          l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta  giorni
          dal deposito della proposta di transazione. 
              2-bis.   Il   tribunale   omologa   gli   accordi    di
          ristrutturazione anche in mancanza  di  adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie   quando
          l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle
          percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e  60,  comma
          1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del
          professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento
          della predetta amministrazione  o  degli  enti  gestori  di
          forme  di   previdenza   o   assistenza   obbligatorie   e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di
          ristrutturazione e' risolta di diritto se il  debitore  non
          esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle  scadenze
          previste, i pagamenti dovuti alle agenzie  fiscali  e  agli
          enti  gestori  di  forme   di   previdenza   e   assistenza
          obbligatorie.» 
              «Art.  64  (Effetti  degli  accordi  sulla   disciplina
          societaria e sui contratti in caso di concessione di misure
          protettive). - 1. Dalla data del deposito della domanda per
          l'omologazione   degli    accordi    di    ristrutturazione
          disciplinati dagli  articoli  57,  60  e  61  ovvero  della
          richiesta  di  misure  cautelari  e  protettive  ai   sensi
          dell'art.  54  relative  ad  una  proposta  di  accordo  di
          ristrutturazione e sino all'omologazione, non si  applicano
          gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,
          commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
          Per lo stesso periodo non opera la  causa  di  scioglimento
          della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale
          di cui agli articoli 2484, numero 4, e  2545-duodecies  del
          codice civile. 
              2. Resta ferma, per il periodo  anteriore  al  deposito
          delle domande e  della  richiesta  di  misure  cautelari  e
          protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'art. 2486
          del codice civile. 
              3. In caso di domanda proposta ai sensi  dell'art.  54,
          comma  3,  o  di  domanda  di  concessione   delle   misure
          protettive in funzione della omologazione degli accordi  di
          ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente,
          rifiutare  l'adempimento  dei   contratti   in   corso   di
          esecuzione  o  provocarne  la  risoluzione,   ne'   possono
          anticiparne   la   scadenza   o   modificarli   in    danno
          dell'imprenditore per il  solo  fatto  del  deposito  delle
          medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 
              4. Fermo quanto  previsto  dal  comma  3,  i  creditori
          interessati   dalle   misure   protettive   non    possono,
          unilateralmente,  rifiutare  l'adempimento  dei   contratti
          essenziali  in  corso  di  esecuzione   o   provocarne   la
          risoluzione,  ne'  possono  anticiparne   la   scadenza   o
          modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di
          non essere stati pagati dal  debitore.  Sono  essenziali  i
          contratti necessari per  la  continuazione  della  gestione
          corrente dell'impresa, inclusi i  contratti  relativi  alle
          forniture la cui  interruzione  impedisce  la  prosecuzione
          dell'attivita' del debitore.».