Art. 16 
 
Inserimento del Capo I-bis  del  Titolo  IV  della  Parte  Prima  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Nel titolo IV della  parte  prima  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo  64,  e'  inserito  il  seguente
Capo: 
    «Capo I-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) -
Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - 1.
Con  il   piano   di   ristrutturazione   soggetto   a   omologazione
l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che  si  trova
in stato di crisi o di insolvenza puo' prevedere  il  soddisfacimento
dei creditori, previa suddivisione degli  stessi  in  classi  secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei,  distribuendo  il
valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740  e  2741
del codice civile e alle disposizioni  che  regolano  la  graduazione
delle  cause  legittime  di  prelazione,  purche'  la  proposta   sia
approvata dall'unanimita'  delle  classi.  In  ogni  caso  i  crediti
assistiti dal privilegio di cui  all'articolo  2751-bis,  n.  1,  del
codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro  trenta
giorni dall'omologazione. 
    2. La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo  40,  anche
con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera  a).  Con  il
ricorso  il  debitore  deposita  la  proposta  e  il  piano,  con  la
documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla  domanda  si
applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46. 
    3. Un professionista indipendente attesta la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del piano. 
    4. A  seguito  della  presentazione  del  ricorso,  il  tribunale
pronuncia decreto con il quale: 
      a) valutata la mera ritualita' della proposta e  verificata  la
correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice
delegato al procedimento e  nomina  oppure  conferma  il  commissario
giudiziale; 
      b) adotta i provvedimenti di  cui  all'articolo  47,  comma  2,
lettere c) e d). 
    5.  Dalla  data  della  presentazione  della   domanda   e   fino
all'omologazione, l'imprenditore conserva  la  gestione  ordinaria  e
straordinaria  dell'impresa,  sotto  il  controllo  del   commissario
giudiziale  secondo  quanto  previsto  nel  comma  6.  L'imprenditore
gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. 
    6. L'imprenditore informa  preventivamente  il  commissario,  per
iscritto, del compimento di  atti  di  straordinaria  amministrazione
nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono  coerenti  rispetto
al piano  di  ristrutturazione.  Il  commissario  giudiziale,  quando
ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori  o  non  e'
coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto  all'imprenditore
e all'organo di controllo. Se,  nonostante  la  segnalazione,  l'atto
viene compiuto, il commissario giudiziale ne  informa  immediatamente
il tribunale ai fini di cui all'articolo 106. 
    7. Alle operazioni di voto si applicano gli  articoli  107,  108,
109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta  e'
approvata se e' raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al  voto
oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due  terzi  dei
crediti dei creditori votanti, purche'  abbiano  votato  i  creditori
titolari di almeno la meta' del totale  dei  crediti  della  medesima
classe. I creditori muniti di diritto di  prelazione  non  votano  se
soddisfatti  in  denaro,  integralmente,  entro  centottanta   giorni
dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che assiste il credito
ipotecario  o  pignoratizio  resti  ferma  fino  alla   liquidazione,
funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui  quali  sussiste
la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal  privilegio
di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine  di
cui al periodo precedente e' di trenta giorni. Se  non  ricorrono  le
condizioni di cui  ai  periodi  precedenti,  i  creditori  muniti  di
diritto di  prelazione  votano  e,  per  la  parte  incapiente,  sono
inseriti in una classe distinta. 
    8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione
nel caso di  approvazione  da  parte  di  tutte  le  classi.  Se  con
l'opposizione un  creditore  dissenziente  eccepisce  il  difetto  di
convenienza  della  proposta,  il  tribunale  omologa  il  piano   di
ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto
in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 
    9. Anche  ai  fini  di  cui  all'articolo  64-ter,  al  piano  di
ristrutturazione soggetto a  omologazione  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87,  commi
1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98,  99,  101  e  102,
nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del
titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 112 e 114. Ai giudizi di reclamo  e  di  cassazione  si
applicano gli articoli 51, 52 e 53. 
    Art. 64-ter (Mancata approvazione di tutte le classi). - 1. Se il
piano di ristrutturazione  non  e'  approvato  da  tutte  le  classi,
secondo  quanto  risulta  dalla   relazione   depositata   ai   sensi
dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data  del
deposito della relazione  medesima,  se  ritiene  di  avere  ottenuto
l'approvazione di tutte le classi, puo'  chiedere  che  il  tribunale
accerti  l'esito   della   votazione   e   omologhi   il   piano   di
ristrutturazione. 
    2. Decorso il termine di cui al comma 1  senza  che  il  debitore
abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la  domanda  ai
sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111. 
    Art.  64-quater  (Conversione  del  piano   di   ristrutturazione
soggetto ad omologazione in concordato preventivo). - 1. Se il  piano
di ristrutturazione non e' approvato  da  tutte  le  classi,  secondo
quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110,
il debitore, in luogo della  richiesta  di  cui  all'articolo  64-ter
comma 1, puo'  modificare  la  domanda  formulando  una  proposta  di
concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto  previsto
dall'articolo 47. Il debitore puo' procedere allo stesso  modo  anche
se un  creditore  ha  contestato  il  difetto  di  convenienza  nelle
osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4. 
    2. Il debitore puo', in  ogni  momento,  modificare  la  domanda,
formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi
di cui al comma 1. 
    3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti  alla
meta'. 
    4. La memoria contenente la modifica della domanda e'  pubblicata
nel registro delle  imprese  e  dal  giorno  della  pubblicazione  si
applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e  3,  e  47,
comma 2, lett. c), nonche' il capo III del  titolo  IV  del  presente
codice. 
    5. Il  debitore  che  ha  presentato  la  domanda  di  concordato
preventivo puo' modificarla chiedendo  l'omologazione  del  piano  di
ristrutturazione sino a  che  non  sono  iniziate  le  operazioni  di
voto.».