Art. 17 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  II,  Sezione  II,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 70, comma 7  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la parola «economica» e' soppressa. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 70, comma 7 del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 70 (Omologazione del piano). - 1.- 6. (Omissis). 
              7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica  e
          la fattibilita'  del  piano,  risolta  ogni  contestazione,
          omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario,
          la trascrizione a cura dell'OCC.  Con  la  stessa  sentenza
          dichiara chiusa la procedura. 
              8.-12. (Omissis).».