Art. 17 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» e' soppressa.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 70, comma 7 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Omologazione del piano). - 1.- 6. (Omissis). 7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 8.-12. (Omissis).».