Art. 18 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) e' stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina e' richiesta dal debitore.»; c) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,». 2. All'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» e' soppressa.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 78 e 80, comma 1, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Procedimento). - 1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) e' stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2; c) la nomina e' richiesta dal debitore. 3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria. 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.» «Art. 80 (Omologazione del concordato minore). - 1. Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la fattibilita' del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 2. - 7. (Omissis).».