Art. 18 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  II,  Sezione  III,  del
  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole  «a  mezzo  posta
elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio
elettronico   di   recapito   certificato   qualificato   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
    b) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Con  il
decreto  di  cui  al  comma  1,  il  giudice  nomina  il  commissario
giudiziale perche' svolga, a partire da  quel  momento,  le  funzioni
dell'OCC se: 
      a) e' stata  disposta  la  sospensione  generale  delle  azioni
esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare  gli
interessi delle parti; 
      b) e' proposta domanda di concordato in continuita'  aziendale,
con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; 
      c) la nomina e' richiesta dal debitore.»; 
    c) al comma 4, dopo le  parole  «posta  elettronica  certificata»
sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di  recapito
certificato qualificato,». 
  2. All'articolo 80, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la parola «economica» e' soppressa. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 78 e 80, comma  1,
          del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 78 (Procedimento). - 1. Il giudice, se la domanda
          e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto  e
          dispone la  comunicazione,  a  cura  dell'OCC,  a  tutti  i
          creditori della proposta e del decreto. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
                a) dispone  la  pubblicazione  del  decreto  mediante
          inserimento in apposita area del sito web del  tribunale  o
          del Ministero della giustizia e nel registro delle  imprese
          se il debitore svolge attivita' d'impresa; 
                b)  ordina,  ove  il  piano  preveda  la  cessione  o
          l'affidamento a  terzi  di  beni  immobili  o  beni  mobili
          registrati, la trascrizione del decreto presso  gli  uffici
          competenti; 
                c) assegna ai creditori un termine  non  superiore  a
          trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC,
          a mezzo posta  elettronica  certificata  o  altro  servizio
          elettronico di recapito certificato  qualificato  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1-ter  del  Codice  dell'amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del  2005,  la
          dichiarazione  di  adesione  o  di  mancata  adesione  alla
          proposta di concordato e le eventuali contestazioni; 
                d) su istanza del  debitore,  dispone  che,  sino  al
          momento in cui il  provvedimento  di  omologazione  diventa
          definitivo, non possono, sotto  pena  di  nullita',  essere
          iniziate o  proseguite  azioni  esecutive  individuali  ne'
          disposti sequestri conservativi ne' acquistati  diritti  di
          prelazione  sul  patrimonio  del  debitore  da  parte   dei
          creditori aventi titolo o causa anteriore. 
              2-bis. Con il decreto di cui al  comma  1,  il  giudice
          nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a  partire
          da quel momento, le funzioni dell'OCC se: 
                a) e' stata disposta la  sospensione  generale  delle
          azioni esecutive individuali e la nomina appare  necessaria
          per tutelare gli interessi delle parti; 
                b) e' proposta domanda di concordato  in  continuita'
          aziendale,  con  omologazione  da  pronunciarsi  ai   sensi
          dell'art. 112, comma 2; 
                c) la nomina e' richiesta dal debitore. 
              3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 
              4. Nella comunicazione di cui al comma 2,  lettera  c),
          il  creditore  deve  indicare   un   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di
          recapito certificato qualificato, a cui ricevere  tutte  le
          comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati
          mediante deposito in cancelleria. 
              5.  Gli  atti  eccedenti  l'ordinaria   amministrazione
          compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci
          rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'  stata
          eseguita la pubblicita' del decreto.» 
              «Art. 80 (Omologazione del concordato minore). - 1.  Il
          giudice,  verificati  la  ammissibilita'  giuridica  e   la
          fattibilita'  del   piano   e   il   raggiungimento   della
          percentuale   di   cui   all'art.   79   in   mancanza   di
          contestazioni, omologa il concordato minore  con  sentenza,
          disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se  necessario,
          la sua trascrizione. 
              2. - 7. (Omissis).».